AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.283
Data decisione, Autorità: 01.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00283
Lugano 1° marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 ottobre 1998 di
contro
la decisione 23 settembre 1998, no. 4308, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 7 agosto 1998, no. E 449, in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
19 ottobre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
22 ottobre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 giugno 1993 __________, cittadina dominicana nata il 20 aprile 1966, e __________, cittadino svizzero nato il 15 marzo 1948, si sono uniti in matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile di __________. All'interessata è quindi stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avete quale ultimo termine di controllo il 31 luglio 1998.
B. a) Con sentenza 8 agosto 1997 la ricorrente è stata ritenuta colpevole di detenzione illegale di 4,7 g di cocaina e condannata a 14 giorni di detenzione sospesi condizionalmente ed al pagamento di una multa di fr. 1'000.--.
b) Il 21 ottobre 1997, alle ore 1.05, l'insorgente è stata trovata dalla polizia di __________ in una località nota per i traffici di droga e per la prostituzione. Contro la stessa non sono state rinvenute prove a suo carico. La polizia l'ha sospettata di praticare la prostituzione.
C. Con istanza 3 dicembre 1997 __________ ha chiesto al pretore competente di citare la moglie per un tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto il 20 gennaio 1998.
Il 3 luglio 1998 il marito ha inoltrato la petizione di divorzio. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza 27 ottobre 1998, che è stata impugnata da __________ il 18 novembre 1998, limitatamente al fatto di non essere stato posto al beneficio del gratuito patrocinio.
D. a) Il 10 luglio 1998 __________ ha dichiarato di fronte alla polizia cantonale, posto di __________, che dalla celebrazione del matrimonio la moglie non ha mai vissuto, né attualmente vive con lui.
b) Con decisione 8 agosto 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora presentata dall'insorgente, in quanto il motivo del soggiorno (matrimonio) sarebbe venuto meno.
E. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 23 settembre 1998.
Considerate le dichiarazioni di __________ l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che essi si sono uniti in matrimonio unicamente al fine di permettere alla ricorrente di continuare a risiedere in Svizzera. Si tratterebbe in sostanza di un matrimonio fittizio giusta l'art. 7 cpv. 2 LDDS, non essendovi mai stata una reale comunione domestica. In ogni caso sarebbero pure dati gli estremi dell'abuso di diritto, in quanto l'interessata si richiama ad un matrimonio che esiste ormai solo formalmente, essendo in corso le pratiche di divorzio.
F. Contro la predetta pronuncia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Asserisce di aver sposato il marito per amore, anche se egli è di molto più vecchio di lei, e che il matrimonio è andato bene per diversi anni. Soltanto nel 1998 i rapporti hanno cominciato a guastarsi, fintantoché il 10 luglio 1998 a seguito di un litigio il marito si è rivolto alla polizia e per vendetta ha affermato che non avevano mai abitato assieme. Ciò sarebbe tuttavia falso.
Ammette che in passato ha avuto problemi con la giustizia e che si prostituiva, ma ciò era dovuto al fatto che essa doveva provvedere al mantenimento della famiglia, in quanto il marito, da lungo tempo senza lavoro, non percepiva più l'indennità di disoccupazione. Si tratterebbe comunque di un capitolo chiuso della sua vita.
Rileva che prima del matrimonio essa abitava in Italia, dove avrebbe potuto continuare a risiedere, anche se non si fosse sposata con __________. Pertanto essa non aveva bisogno di ottenere un permesso di dimora svizzero, potendo risiedere in Italia. Ciò dimostrerebbe che non si è trattato di un matrimonio fittizio.
G. All'accoglimento del ricorso di oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione degli stranieri, delle cui motivazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Nel caso di specie la controversa decisione 4 marzo 1998 adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso annuale valido fino al 31 luglio 1998. Posto che contro questo genere di provvedimenti è proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; STF 6 marzo 1997 in re __________, consid. 1b e rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Tra la Svizzera e la Repubblica dominicana non esiste alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti integrati dalla risultanze del complemento istruttorio esperito da questo tribunale (richiamo incarto della procedura di divorzio dal tribunale di appello, art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. L'art. 7 cpv. 2 LDDS prevede che il coniuge straniero di un cittadino svizzero non ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri.
Tale disposto si ispira al previgente articolo 120 cpv. 4 CC, concernente i cosiddetti matrimoni di cittadinanza. Esso prevedeva la nullità del matrimonio contratto da una donna al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione e senza intenzione di creare un'unione coniugale. Con l’abolizione l'acquisto automatico della nazionalità svizzera da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, la norma summenzionata ha perso la sua ragione d'essere ed è quindi stata abrogata.
2.3. Non essendo facile provare che i coniugi si erano sposati solo per eludere le disposizioni sulla dimora, la giurisprudenza relativa all’applicazione dell’art. 120 cpv. 4 CC aveva precisato che l'autorità poteva poggiare il proprio giudizio su indizi (DTF 98 II 1, consid. 2c, pag. 7). Le stesse considerazioni valgono anche per l'art. 7 cpv. 2 LDDS.
Costituiscono seri indizi dell'esistenza di un matrimonio fittizio la marcata differenza d'età fra i coniugi, l'esistenza di un divieto di entrata in Svizzera pronunciato nei confronti del coniuge straniero la cui domanda di asilo è stata respinta, nonché l'assenza di una reale comunione domestica o la sua breve durata (DTF 119 Ib 420). Determinanti non sono i motivi del matrimonio, ma il quesito a sapere se l'unione è stata effettivamente voluta (DTF 113 II 9).
"D.: Da quando vi siete sposato avete condotto una vita matrimoniale normale con la __________?
R.: Devo dichiarare con rincrescimento che praticamente non ho mai avuto una vita matrimoniale normale. Mia moglie __________, praticamente da quando sono sposato ed attualmente, non ha vissuto e non vive con me. Ella si è sempre assentata per mesi ed ogni tanto si faceva vedere a casa rimanendo con me un giorno o due giorni, al massimo per tre giorni quindi ripartiva per destinazione a me sconosciuta. Posso fare una media annuale di 10 visite.
D.: Quando è stata l'ultima volta che avete avuto contatto con vostra moglie?
R.: Nel mese di marzo 1998 è ritornata da __________, dopo circa quattro mesi di assenza, e è venuta a trovarmi a __________ rimanendo per circa quattro ore. Quindi ripartiva, non so in dove. Quattordici giorni orsono mi rendeva visita, sempre a __________ rimanendo una mezza giornata. Da allora non ho più avuto alcuna notizia dalla stessa.
D.: Tiene effetti personali nell'appartamento di __________?
R.: Ha in deposito unicamente una valigia, una borsa da viaggio e un carrello da viaggio il cui contenuto mi è sconosciuto."
Le dichiarazioni rese dal marito della ricorrente sono chiare, dettagliate e precise. Non vi è dunque motivo per mettere in dubbio le sue asserzioni.
3.2. È ben vero che il 6 maggio 1998 __________ aveva rilasciato una dichiarazione in cui confermava che "__________, è ritornata a casa e convive ancora insieme a me, fino il giorno di divorzio". Tuttavia tale scritto non giova alla ricorrente, in quanto egli ha solamente confermato che la ricorrente avrebbe ripreso ad abitare con lui fino alla pronuncia del divorzio. Egli non ha dunque né affermato che il matrimonio sia mai concretamente esistito, né che essi abbiano fondato una reale comunione domestica. La presente dichiarazione non è quindi in contrasto con il verbale d'interrogatorio 10 luglio 1998.
3.3. La ricorrente sostiene che le affermazioni contenute in quest'ultimo documento sarebbero state dettate da sentimenti di vendetta scaturiti a seguito di un litigio scoppiato in precedenza e che quindi non corrisponderebbero a verità. Tale giustificazione non è stata provata. Inoltre nella dichiarazione 6 maggio 1998 il marito aveva affermato che la moglie aveva ripreso ad abitare con lui fino al termine della procedura di divorzio. Questo significa che in precedenza essi non vivevano assieme, confermando quindi indirettamente il successivo verbale di polizia. Considerato che l'insorgente nulla ha eccepito circa la veridicità di questo secondo scritto, la giustificazione addotta non è credibile.
3.4. Pure il fatto che __________ abbia incontrato la futura moglie nel mondo della prostituzione rappresenta un chiaro indizio che la celebrazione del matrimonio aveva come unico scopo quello di permettere alla ricorrente di risiedere nel nostro paese. Senza un permesso in tale senso essa non avrebbe potuto entrare in Svizzera.
3.5. Ulteriore indizio che si sia trattato di un matrimonio fittizio è la rilevante differente d'età (ben 18 anni) tra i coniugi __________.
3.6. Considerate le prove e gli indizi agli atti, che non lasciano ombra di dubbio circa la vera natura dell'unione coniugale in questione, si deve concludere che ci si trova di fronte ad un matrimonio fittizio.
La presente fattispecie configura altresì un caso di abuso di diritto. In effetti il Tribunale federale ha più volte avuto modo di ribadire che invocare un matrimonio, che sussiste solo formalmente, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di dimora, rappresenta un chiaro abuso di diritto (DTF 121 II 104).
L'insorgente non può neppure prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU. In effetti per appellarsi a tali garanzie, lo straniero deve dimostrare che tra lui ed il coniuge svizzero esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145).
A seguito dei summenzionati indizi di matrimonio fittizio, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Ne consegue che l'art. 8 CEDU è inapplicabile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU, 7 LDDS, 10 lett. a LALPS, 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
§. __________, nata il 20 aprile 1966, cittadina dominicana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 marzo 1999, notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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