AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.282
Data decisione, Autorità: 09.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00282
Lugano 9 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 ottobre 1998 di
contro
la decisione 5 ottobre 1998 di radiazione dall'albo delle imprese disposta dalla Commissione di Vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC);
vista la risposta23 ottobre 1998 della Commissione di Vigilanza LEPIC presso il Dipartimento del Territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 ottobre 1998 la Commissione di vigilanza (CV) per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1.12.1997 (LEPIC) ha radiato la ditta __________ dall'albo delle imprese, constatando che il titolare era stato ammonito l'8 giugno 1995 e il 15 maggio 1996 per non avere presentato la documentazione comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi rispettivamente per l'anno 1994 e 1995, e che neppure per gli anni 1996 e 1997 tale obbligo era stato adempiuto, malgrado due rapporti di contravvenzione del 18 novembre 1996 e 5 giugno 1997.
B. Avverso la predetta decisione, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ammette che corrisponde al vero che la sua ditta non ha presentato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali, tuttavia a suo dire tale circostanza ancora non prova che gli stessi non siano stati effettivamente pagati.
Spiega che per le costanti difficoltà finanziarie, in parte ancora derivanti dal periodo in cui era titolare della fallita __________, i pagamenti verrebbero effettuati in ritardo. Per tale motivo, oltre che per il fatto che si vergognerebbe a richiedere i giustificativi ai competenti uffici, non sarebbe possibile avere le dichiarazioni degli avvenuti pagamenti.
Il ritardo nei pagamenti sarebbe tuttavia dell'ordine di 12-14 mesi e riguarderebbe un solo dipendente.
Oltre a questi motivi, il ricorrente chiede che si tenga conto del fatto che la sua radiazione dall'albo gli provocherebbe un dissesto personale, rendendolo disoccupato e impedendogli di fare fronte agli obblighi assunti.
C. Nella sua risposta 23 ottobre 1998 la CV ha in buona sostanza confermato la precedente decisione. Ha inoltre aggiunto di non essere in grado di accertare gli arretrati effettivi nei pagamenti degli oneri sociali. Ha inoltre rilevato che tale lacuna è da ascrivere al comportamento del ricorrente, che mai ha fatto fronte al suo obbligo di presentare la documentazione. D'altra parte la commissione non è a conoscenza degli enti ai quali il ricorrente è affiliato, motivo per cui non può nemmeno procedere alla raccolta della necessaria documentazione.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti di legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni (art. 13 LEPIC).
La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:
a) l'ammonimento
b) la multa fino a fr. 100'000.--
c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b) (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
Non ha però indicato a quanto ammontano esattamente.
L'obbligo sancito dall'art. 6 cpv. 1 lett. e LEPIC consiste, da un lato, nel procurarsi la necessaria documentazione comprovante i pagamenti degli oneri sociali effettuati presso gli istituti o enti presso i quali un'impresa è affiliata e, dall'altro, nella produzione degli stessi alla competente CV per il controllo. Il ricorrente è dunque stato doppiamente inadempiente e nemmeno in questa sede si è premurato di raccogliere la necessaria documentazione attestante gli asseriti pagamenti e l'ammontare effettivo degli scoperti, a suo dire limitati al periodo di un anno o poco più.
Tale stato di cose, assommato al fatto che per sua stessa ammissione sin dal momento in cui ha costituito la sua impresa di costruzione è stato confrontato con problemi finanziari, provano la sua difficoltà nel far fronte agli obblighi sanciti dalla legge.
Sintomatica è pure la sua reticenza a richiedere la necessaria documentazione.
Lo scoperto nei confronti dell'istituto delle assicurazioni sociali per contributi paritetici AVS/AI/IPG e i premi INSAI risale- si presume, non avendo il ricorrente offerto smentite producendo la necessaria documentazione - all'anno 1994 ed è perdurato negli anni successivi, fino all'ultima verifica del 1997.
Considerato che è stato più volte richiamato a far fronte ai propri obblighi sotto comminatoria dello stralcio dall'albo delle imprese, che gli sono già state inflitte due multe quali sanzioni disciplinari per violazione dei medesimi obblighi, che attualmente non offre alcuna garanzia quanto a solvibilità, la radiazione pronunciata dalla CV appare del tutto proporzionata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del ricorrente.
In siffatte circostanze, concedergli ulteriore fiducia significherebbe esporre lo Stato al rischio di eventuali azioni di responsabilità per non avere voluto o saputo esigere il rispetto della legge.
Va altresì considerato che la tutela dell'ordine professionale e pubblico prevale in ogni caso sugli interessi personali del singolo impresario.
La decisione impugnata è pertanto immune da violazioni di diritto.
Per il che il ricorso è integralmente respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 lett. e, 13, 15, 16 cpv. 1 LEPIC, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 63 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster