AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.279
Data decisione, Autorità: 04.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00279
Lugano 4 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 ottobre 1998 di
__________ patrocinato dallo studio legale __________
Contro
la risoluzione 23 settembre 1998 (n. 4303) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
13 ottobre 1998 del Consiglio di Stato,
22 ottobre 1998 della Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1962), cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 15 marzo 1992 per lavorare come cameriere stagionale. Il 27 aprile 1992 si è unito in matrimonio in __________ (prov. di __________) con la connazionale __________ (1971), dimorante in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora annuale in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 30 novembre 1994.
Il 7 giugno 1994 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio dei coniugi. Il 9 dicembre 1994, la Sezione degli stranieri ha negato a __________ il rinnovo del permesso di dimora con modifica di stato civile a seguito della citata pronunzia pretorile. Il provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato il 1° febbraio 1995. L'interessato ha quindi lasciato il territorio cantonale il 28 febbraio 1995.
B. Dal 1° aprile 1995 __________ ha ottenuto diversi permessi stagionali fino al 31 ottobre 1996. Egli ha in seguito dovuto nuovamente lasciare il territorio cantonale, dato che il periodo scelto dal datore di lavoro per l'occupazione di manodopera stagionale scadeva a tale data.
Il 6 dicembre 1996 lo straniero è stato comunque autorizzato a risiedere temporaneamente in Svizzera in attesa di contrarre matrimonio. Il 14 giugno 1997 si è infine sposato a __________ con la cittadina svizzera __________ (1967), ottenendo altresì un permesso di dimora valido fino al 12 giugno 1998. Il 12 maggio 1998 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra i coniugi __________.
C. Con decisione 20 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha negato a __________ il rinnovo del permesso di dimora con cambiamento di posto di lavoro. La decisione è stata fondata sugli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS, 8 ODDS. L'autorità di prime cure ha in sostanza motivato il provvedimento adottato sottolineando come egli avesse ottenuto il permesso a seguito del matrimonio contratto con una cittadina elvetica e che dopo una brevissima convivenza con la stessa, il giudice civile avrebbe accertato in sentenza che il vincolo matrimoniale non esisterebbe più di fatto. All'interessato è stato fatto ordine di lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 1998.
D. Con giudizio 23 settembre 1998, dopo ulteriore scambio di allegati, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato da __________ il 27 luglio precedente.
Il Governo ha rimproverato allo straniero di essere andato a convivere con un'altra donna che non era sua moglie. Ha quindi concluso come abusivo il diritto di appellarsi a un matrimonio di mera natura formale. L'Esecutivo cantonale ha fondato la propria risoluzione essenzialmente sulla base del contratto di locazione sottoscritto insieme con l'attuale presunta convivente __________, nonché sulle risultanze emergenti dalla sentenza di separazione prolata dal competente Pretore il 12 maggio precedente.
E. Con ricorso di diritto amministrativo 8 ottobre 1998, __________ insorge ora contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo che gli venga rinnovato il permesso di dimora.
In sostanza, egli adduce di non convivere con la __________ quest'ultima essendosi limitata a sottoscrivere il contratto di locazione in qualità di garante e non come conduttrice. A sostegno della propria tesi, egli produce una dichiarazione dei locatori __________ risalente al 20 marzo 1998. Censura la risoluzione governativa per aver accertato l'abuso di diritto fondandosi soltanto su supposizioni, nonostante la sua richiesta di svolgere indagini più approfondite al proposito.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, l'interessato è separato legalmente dal 12 maggio 1998 con __________, sposata il 14 giugno 1997. In principio, egli ha quindi diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza dello scrivente Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Il Tribunale federale ha sino ad ora rinunciato a definire i casi in cui si manifesta un abuso di diritto, indicando esplicitamente che un eventuale esercizio abusivo deve essere valutato secondo le circostanze del caso concreto. In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). Da osservare che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio, insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, non portano necessariamente a considerare che vi sia abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid. 4 e 5).
2.2. La separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d). Il legislatore ha infatti preferito far dipendere il diritto ad un permesso di soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venisse allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).
Va innanzitutto osservato che il Consiglio di Stato non ha escluso a priori che il matrimonio possa essere stato concluso a titolo di compiacenza. A sostegno della propria tesi, dà rilevanza alla breve convivenza dei coniugi e allo statuto di stagionale del ricorrente prima delle nozze. Tali accertamenti non meritano tuttavia di essere approfonditi. L'Esecutivo cantonale ha infatti fondato il proprio giudizio sull'esercizio abusivo del diritto da parte dell'insorgente nel richiamarsi al connubio contratto il 14 giugno 1997 con __________
Nell'evenienza concreta, il Governo cantonale ha dato rilevanza al fatto che l'interessato sarebbe andato a convivere con un'altra donna, __________, verosimilmente dal 1997. Tale risultanza scaturirebbe dal contratto di locazione, sottoscritto da quest'ultima insieme al ricorrente. A mente dell'Esecutivo, l'abuso di diritto sarebbe pure avvalorato dalle motivazioni contenute nella sentenza di separazione. Sennonché, gli accertamenti esperiti dalle autorità inferiori per fondare il provvedimento adottato sull'esercizio abusivo del diritto di cui all'art. 7 cpv. 1 LDDS risultano lacunosi.
E' vero che dalla convenzione sulle conseguenze accessorie (pto
In sede di replica davanti al Consiglio di Stato, l'interessato aveva precisato di non convivere con __________. A suo dire, essa risulterebbe solo debitrice solidale del contratto come garante qualora egli avesse dovuto lasciare il territorio elvetico. Ciononostante, il Governo non ha provveduto ad approfondire tale circostanza. Senza tuttavia richiamarne l'incarto, esso si è limitato a rinviare a quanto la sentenza pretorile indicava in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria, ossia che "il contratto di locazione è anche a nome di __________, per cui __________ non può pretendere che il canone venga a lui imputato interamente". Eppure nel certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza giudiziaria, egli aveva espressamente indicato di non convivere con la __________. Inoltre la motivazione del giudice civile non indica espressamente che essi vivano effettivamente insieme. Del resto, dagli atti nulla è dato da sapere sulla loro presunta vita in comune. Le autorità inferiori dovranno quindi procedere in tal senso ed accertare tempi, modi e circostanze della presunta presenza della __________ presso l'abitazione del ricorrente. Provvederanno pure ad interrogare i diretti interessati ed i locatori __________, come pure altre persone in grado testimoniare su tale relazione e sugli scopi della dimora dell'interessato.
Stante quanto precede, può rimanere insoluto il quesito a sapere come mai l'interessato abbia prodotto soltanto davanti a questo Tribunale la dichiarazione dei locatari __________ risalente al 20 marzo 1998 per attestare la funzione di garante e non di conduttrice di __________ per l'appartamento locato dal ricorrente.
In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta come indicato sopra.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7 LDDS ; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 31, 43, 46, 60, 61, 62, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 settembre 1998 (n. 4303) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Governo cantonale affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato nei considerandi.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al resistente fr. 300.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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