AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1998.277
Data decisione, Autorità: 01.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00277
Lugano 1° marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 ottobre 1998 di
____________________patrocinati dallo Studio legale __________
contro
la decisione 21 settembre 1998, no. 4205, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso le risoluzioni 29 gennaio 1998, ni. 2-3, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha dichiarato decaduta la validità dei permessi di domicilio rilasciati loro a seguito di prolungato soggiorno all'estero;
visti:
la risposta 13 ottobre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
la risposta 22 ottobre 1998 della Sezione degli stranieri;
lo scritto 24 dicembre 1998 dell'Azienda comunale di __________;
lo scritto 13 gennaio 1999 del patrocinatore del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) I cittadini italiani __________ (classe 1945) e __________ (classe 1946) si sono stabiliti in Svizzera nel 1967 al beneficio di un permesso di dimora ed a partire dal 1977 è stato loro rilasciato un permesso di domicilio.
Il 14 settembre 1968 essi si sono uniti in matrimonio. Dalla loro unione sono nati i figli __________, nato il 9 luglio 1969, ed Iria, nata il 27 settembre 1970. Entrambi abitano con le rispettive famiglie in Ticino.
b) __________ si è sempre occupata della casa e dei figli, senza mai esercitare alcuna attività lucrativa.
__________ ha lavorato per lunghi anni presso la __________ in qualità di montatore di impianti in lamiera. Il rapporto di lavoro è però stato interrotto il 31 luglio 1996, in quanto la società ha cessato l'attività. Fino al 6 dicembre 1996 il ricorrente ha poi lavorato presso la __________. Da allora egli è senza lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione.
B. a) Il 16 settembre 1996 il sottufficiale addetto del comune di __________ ha comunicato alle autorità svizzere che __________ ha confermato in sua presenza di abitare in via __________ a __________ (__________).
b) Su richiesta dell'ufficio regionale degli stranieri il 27 novembre 1996 __________ è stata interrogata dalla polizia cantonale. Essa ha dichiarato che dopo la vendita del loro appartamento sito a __________ - __________, hanno trovato da locare, sempre nello stesso comune, soltanto un monolocale. Si tratterebbe però di una situazione di emergenza. La ricorrente ha ammesso che a __________ - __________ essi possiedono una casa monofamiliare, completamente arredata, dove essa si reca tutti i giorni e consuma il pasto serale con il marito al suo rientro dal lavoro. Dopo di che i coniugi __________ farebbero rientro nell'appartamento di __________, dove trascorrerebbero la notte. Durante i fine settimana essi soggiornerebbero invece a __________.
c) Nel rapporto di esecuzione 25 maggio 1997 la polizia cantonale ha precisato di aver eseguito numerosi controlli presso il domicilio dei coniugi __________ al fine di verificare la loro presenza sul suolo elvetico. In nessuna di queste occasioni è stata accertata la loro presenza.
d) Il 14 novembre 1997 la polizia cantonale ha interrogato . Il ricorrente è stato informato dei frequenti controlli di polizia a cui era stata sottoposta la loro abitazione, tutti risultati vani. Egli si è giustificato asserendo che trascorre i week-end così come il venerdì sera a __________ (), mentre durante la settimana abita con la moglie nel monolocale di __________ - __________, dove fanno rientro solo la sera tra le 18.00 e le 20.00. Considerato che i controlli sono avvenuti prevalentemente al pomeriggio o al venerdì sera, è dunque normale che la polizia non ha mai trovato nessuno in casa. Per i restanti controlli effettuati dal martedì al giovedì molto probabilmente essi erano in visita presso parenti o amici.
Egli ha poi precisato che nel monolocale non hanno né radio né televisione, né vestiti, oggetti che tengono nella loro casa in Italia. Ha infine ammesso che il consumo di energia elettrica dell'appartamento di __________ - __________ è esiguo. Ciò sarebbe dovuto al fatto che essi non dispongono degli apparecchi summenzionati e perché consumano i pasti fuori casa.
C. In considerazione di tali accertamenti di polizia, con decisioni 29 gennaio 1998 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduta la validità dei permessi di domicilio dei coniugi __________ ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, considerato che essi risiedono stabilmente in Italia e che il recapito di cui dispongono a __________ - __________ rappresenterebbe un domicilio fittizio.
D. Adito da __________ e __________ il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso con risoluzione 21 settembre 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio, in quanto gli stranieri risiedono effettivamente in Italia perlomeno dal 1. aprile 1995 al mese di giugno 1997. Il domicilio svizzero sarebbe unicamente un recapito fittizio. Pertanto il termine semestrale di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c LDDS sarebbe stato largamente superato.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che vengano ripristinati i loro permessi di domicilio.
Sostengono di risiedere stabilmente in Ticino. Percependo solamente l'indennità di disoccupazione, i ricorrenti hanno dovuto ridurre le loro spese e quindi locare un appartamento più piccolo di quello di cui disponevano. Viste le ridotte dimensioni del monolocale essi hanno dovuto trasferire parte del mobilio nella loro casa di __________, tenendo nel monolocale soltanto gli oggetti strettamente indispensabili. A causa di questa situazione essi trascorrono dunque la maggior parte del loro tempo fuori casa, presso parenti o amici. Proprio per essere maggiormente raggiungibile __________ dispone di un natel.
A comprova della loro reale residenza in Ticino, gli insorgenti adducono poi che proprio poco prima dell'intimazione della decisione dipartimentale essi erano in trattative per rilevare un negozio a __________, dove pensavano di trasferirsi. Il progetto è però andato in fumo a causa della decadenza del permesso.
La decisione impugnata sarebbe da annullare, in quanto gli accertamenti operati dalle autorità sarebbero insufficienti.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri che il Consiglio di Stato, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
G. Con scritto 24 dicembre 1998 l'azienda elettrica comunale di __________ ha indicato i consumi medi di energia elettrica per case d'abitazioni simili a quella locata dai coniugi __________, sfruttate quali residenze primarie o secondarie.
Il patrocinatore dei ricorrenti non ha formulato alcuna osservazioni in merito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Tuttavia, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re __________, consid. 1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ e __________ è pertanto data.
1.3. Nella fattispecie non esistono trattati internazionali tra la Svizzera e l'Italia che conferiscono al ricorrente un diritto al ripristino del permesso di domicilio.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito (cfr. scritto 24 dicembre 1998 dell'azienda elettrica comunale di __________).
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 ss., consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine.
Le prove presenti agli atti smentiscono quando sostenuto dai ricorrenti e dimostrano che il recapito da loro tenuto a __________ - Svizzera ha natura fittizia.
a) Il consumo di energia nel periodo 1. aprile 1995 / 31 luglio 1996 è stato di fr. 1,60 (10,70 kw) al trimestre, e nel periodo 1. ottobre 1996 / 30 giugno 1997 di fr. 22,75 (145 kw) per trimestre. Nel primo periodo esso era dunque praticamente nullo, mentre in seguito si è constatato un leggero aumento.
I ricorrenti si giustificano asserendo che nell'appartamento di __________ non cucinano, né possiedono un televisore o una radio.
La giustificazione addotta dagli insorgenti non è credibile.
L'azienda elettrica comunale di __________ ha comunicato che un monolocale ubicato nello stesso stabile di quello dei coniugi __________ ed occupato solo quale residenza secondaria ha un consumo medio trimestrale di 100-200 Kw. Pertanto nel periodo 01.04.95 / 31.07.96 il consumo di energia elettrica operato dai ricorrenti rappresenta appena un decimo del valore più basso. Già questo fatto dimostra che per oltre un anno gli interessati non hanno certamente vissuto nell'appartamento da loro locato a __________ -Svizzera.
Ma vi è di più. Anche se due persone limitano le loro attività nella propria casa come descritto dai ricorrenti, il loro consumo trimestrale dovrebbe comunque essere superiore a quello rilevato, in ragione del consumo di elettricità per la luce, per il funzionamento del frigorifero e per tutte quelle attività che ormai richiedono un consumo di energia elettrica, quali ad esempio asciugarsi i capelli, passare l'aspirapolvere, ecc..
Infine si rileva che essi hanno asserito di aver rinunciato al loro precedente appartamento in favore di un monolocale per motivi finanziari. Appare quindi inverosimile che malgrado le asserite difficoltà economiche, non consumino i pasti a casa. Neppure è credibile che essi pasteggino sempre da parenti o amici.
I consumi rilevati dimostrano dunque che dal 1. aprile 1995 al 30 giugno 1997 l'appartamento di __________ - Svizzera non era abitato.
b) I coniugi __________ asseriscono di essersi trasferiti nel monolocale in questione per far fronte al difficile periodo finanziario in cui si trovavano, rispettivamente si trovano, in quanto il marito è senza lavoro e percepisce unicamente l'indennità di disoccupazione.
La loro versione non è credibile. Una persona che si trova in difficoltà finanziarie, non loca un appartamento la cui pigione ammonta a fr. 560.-- mensili, quando a poca distanza da tale appartamento può disporre senza ulteriori spese di una villetta monofamiliare, che altrimenti resterebbe vuota. La logica vuole che essi si trasferiscano nella casa di loro proprietà, evitando così un costo relativamente ingente per una famiglia di modeste condizioni finanziarie.
c) __________ ha inoltre dichiarato davanti al sottufficiale del comune di __________ - __________ (__________), della cui parola non vi è motivo di dubitare, di abitare effettivamente in Italia. Tale affermazione dimostra che i coniugi __________ hanno trasferito il loro domicilio all'estero e che il recapito elvetico funge unicamente da paravento.
d) Pure il fatto che i ricorrenti tengano tutto il loro abbigliamento nella loro abitazione in Italia e che nel monolocale di __________
e) Si rileva poi che i coniugi __________ si sono sempre limitati ad asserire di risiedere effettivamente in Svizzera, senza mai dimostrare la fondatezza delle loro affermazioni con prove concrete. L'unica prova da loro addotta è la produzione delle fatture della __________ per l'utilizzo di un telefono natel. Questi documenti sono tuttavia irrilevanti al fine del presente giudizio, in quanto è risaputo che questi apparecchi telefonici funzionano anche nella fascia di confine italiana. Pure il fatto che gli insorgenti sarebbero stati in trattative per rilevare un negozio a Caslano dove pensavano di trasferirsi, è ininfluente, in quanto determinante è unicamente sapere se essi hanno effettivamente risieduto all'estero per oltre sei mesi.
f) Durante i numerosi controlli di polizia esperiti (di cui è stata tenuta solo una parziale registrazione) gli agenti non hanno mai constatato la presenza degli insorgenti al loro domicilio svizzero. Essi si giustificano asserendo che rientrano nel loro monolocale tra le 18.00 e le 20.00, e ciò soltanto da lunedì a giovedì. Il resto del tempo della settimana lo trascorrerebbero fuori casa ed il fine settimana nella loro abitazione in Italia. Le lunghe permanenze fuori casa sarebbero loro imposte dalle esigue dimensioni del monolocale. __________ ha poi fatto notare che la maggior parte dei controlli è stata esperita al venerdì sera oppure durante il pomeriggio, ossia quando essi sono sempre assenti. Nelle altre occasioni essi si trovavano in visita da parenti o amici.
In considerazione delle altre prove agli atti le giustificazioni addotte dai ricorrenti non appaiono credibili. È infatti alquanto strano che su 16 controlli, di cui è stato tenuto un verbale, mai gli agenti di polizia hanno constatato la presenza dei ricorrenti nel monolocale di __________ - Svizzera. In ogni caso la questione può restare aperta, in quanto le risultanze delle tavole processuali sono già sufficientemente chiare e dettagliate.
g) Quanto dichiarato dagli insorgenti nel loro ricorso è dunque smentito dalle prove presenti agli atti. Si deve quindi concludere che i ricorrenti hanno risieduto all'estero perlomeno dal 1. aprile 1995 al mese di giugno 1997 e vi mantengono a tutt'oggi il centro effettivo della loro vita, per cui il recapito a __________ - Svizzera risulta essere fittizio. Pertanto giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS i loro permessi di domicilio hanno perso ogni validità.
Pertanto, si giustifica porre a carico dei ricorrenti una tassa di giustizia, comprensiva delle spese, di fr. 1'200.--.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LDDS, in particolare 9 cpv. 3 lett. c LDDS, 10 lett. a LALPS, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'200.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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