AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.276
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00276
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 21 settembre 1998, no. 4226, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa dell'insorgente, avverso la risoluzione 6 agosto 1998 della Sezione della circolazione, che gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per una durata di tre mesi ;
vista la risposta 9 ottobre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 20 aprile 1998 __________ (nato il 3 giugno 1966) è stato fermato dalla polizia comunale di __________ alla guida della propria motoleggera Malaguti F15 targata TI __________. Per mezzo dell'apparecchio Giromax è stato accertato che a seguito delle modifiche apportate, il veicolo poteva raggiungere una velocità di 120 km/h. La velocità massima per la quale tali veicoli sono omologati è invece di 45 km/h.
Del veicolo risultavano manomessi il carburatore, il cilindro, il pistone, la testa, il tubo di scarico ed il variatore.
b) Con decisione 26 giugno 1998 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 200.- “per aver circolato con la motoleggera TI __________ non conforme alle prescrizioni iscritte sulla licenza di circolazione in ossequio alla velocità massima prevista dalla categoria della sua licenza di condurre”: infrazione prevista dagli art. 10 cpv. 2, 29, 93 cifra 2, 96 cifra 1 cpv. 3 LCStr, 3 cpv. 1, 80 cpv. 1 lett. a OAC; 14 lett. b, 34 cpv. 2, 219 cpv. 1 e 2 OETV. La decisione è cresciuta in giudicato.
c) Con scritto 22 luglio 1998 la Sezione della circolazione ha prospettato all'insorgente l’adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. __________ si è giustificato adducendo di non essere stato fermato in seguito a comportamenti di guida trasgressivi, ma soltanto perché l’agente sospettava che la motoleggera fosse stata manomessa. Rendeva inoltre attenta l'autorità che essendo di professione meccanico indipendente di cicli e motoveicoli, la revoca della licenza di condurre gli avrebbe impedito di svolgere la sua attività.
d) Con risoluzione 6 agosto 1998 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore per una durata di tre mesi, autorizzando tuttavia la guida di ciclomotori durante tale periodo.
B. a) Il 13 agosto 1998 __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando la pronuncia di un semplice ammonimento. In via subordinata ha postulato una riduzione del periodo di revoca ad un mese.
L’insorgente ha contestato di aver compromesso gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. La velocità massima che poteva raggiungere la motoleggera era di 90 km/h e non di 120 km/h; sarebbe infatti notorio che il Giromax ha un margine di errore per difetto di 30 km/h. Inoltre lo scooter Malaguti F15 è equipaggiato come una motocicletta di cilindrata superiore (categoria A1), in particolare per ciò che riguarda l'impianto frenante, di illuminazione ed il peso. Infatti i motoveicoli della categoria A1 sono dotati degli stessi dispositivi di sicurezza di quelli della categoria F, che si differenziano dai primi soltanto per quanto concerne l'età minima del conducente. La limitazione di velocità imposta ai veicoli di categoria F sarebbe dunque dettata unicamente da quest'ultimo requisito (16 anni, rispettivamente 18 anni) e non da ragioni tecniche. Considerato che è in possesso di una licenza di condurre per motoveicoli della categoria A (cilindrata superiore a 125 cm3), il ricorrente sostiene di non aver pertanto messo in pericolo in alcun modo la sicurezza della circolazione. A tal proposito chiede l'allestimento di una perizia.
Asserisce infine di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali, essendo meccanico e lavorando in proprio.
b) Con decisione 21 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il gravame, riducendo il periodo di revoca da tre a due mesi, in quanto il ricorrente necessita della licenza di condurre per motivi professionali.
C. Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo ribadendo le richieste e le motivazioni formulate davanti all'autorità di prima istanza.
Lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito in quanto il Consiglio di Stato non ha sufficientemente motivato la sua risoluzione.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell’incarto penale prodotto dalla Sezione della circolazione. La perizia chiesta dall'insorgente non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Essa non sembra peraltro nemmeno possibile perché il veicolo è stato nel frattempo sottoposto a nuovo collaudo con conseguente eliminazione delle manomissioni.
Effettivamente la risoluzione del Consiglio di Stato è alquanto succinta. Tuttavia il vizio non è tale da annullare la stessa. Infatti dal considerando 5 si evincono i motivi per i quali l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame: in sostanza l'autorità ha ritenuto che la violazione del disposto, secondo cui un motoveicolo della categoria F non può superare i 45 km/h, fosse già di per sé sufficiente a compromettere la sicurezza del traffico ed a creare un accresciuto pericolo. Di conseguenza il Governo non si è più chinato sulle ulteriori giustificazioni addotte dal ricorrente.
Considerato che l'Esecutivo cantonale ha chiarito i motivi per i quali il gravame è stato respinto, questo Tribunale deve concludere che non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito.
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lievi entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa dev'essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). In particolare essa deve tener conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC).
Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve poter giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
5.2. Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia, sulla base dei quali è stata resa la risoluzione di multa, sono senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ contesta che il proprio scooter potesse raggiungere la velocità potenziale di 120 km/h, asserendo che l'apparecchio Giromax ha un margine di errore per difetto di ben 30 km/h: fatto, che sarebbe notorio.
L’obiezione va disattesa. Se il ricorrente avesse realmente ritenuto che la decisione di multa poggiava su fatti errati avrebbe dovuto impugnarla. È ben vero che il ricorrente è venuto a conoscenza che nei suoi confronti sarebbe stata adottata una misura amministrativa solo dopo la crescita in giudicato della decisione penale. Tuttavia vista la gravità dei fatti rimproveratigli egli doveva prevedere che ciò sarebbe accaduto e di conseguenza esaurire i rimedi di diritto a sua disposizione contro il decreto di multa.
Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire.
All’insorgente va dunque preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti definitivamente accertati in sede penale.
Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di una situazione di rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità di una imminente messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 ss.; JdT 1989 pag. 671, 1990 pag. 669; 1993 pag. 689).
6.2. I veicoli a motore, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo (art. 10 cpv. 1 LCStr). La licenza di circolazione è rilasciata solo se il veicolo è conforme alla prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione RC (art. 11 cpv. 1 LCStr). La conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche ed alle norme di sicurezza è verificata in occasione dell'esame del tipo (=omologazione) di cui all'art. 12 LCStr; l'approvazione del tipo attesta ufficialmente non solo che il veicolo esaminato è conforme alle esigenze tecniche, ma anche che è idoneo all'uso previsto (cfr. art. 2 lett. b OATV).
6.3. Nel caso in esame il ricorrente ha circolato con una motoleggera che era stata manomessa in modo da poter raggiungere una velocità di 120 km/h. Egli ha quindi circolato con un veicolo non conforme ai criteri di omologazione fissati per i veicoli della categoria F, che possono circolare ad una velocità massima di 45 km/h (art. 3 cpv. 1 OAC), ossia ad una velocità di gran lunga inferiore a quella massima che poteva essere raggiunta dal suo scooter.
Circolando con un veicolo gravemente difforme dal certificato di omologazione, in quanto massicciamente manomesso mediante potenziamento dell’impianto motorico, il ricorrente ha creato una situazione di accresciuto pericolo per gli altri utenti della strada. Irrilevante è il fatto che non abbia concretamente messo in pericolo la sicurezza della circolazione. Gli estremi per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 16 LCStr sono dati già dal fatto che il veicolo con cui l’insorgente circolava non rispondeva più, e di gran lunga, ai criteri di omologazione fissati allo scopo di garantirne la sicurezza. Uno degli scopi dell’omologazione dei veicoli è in effetti quello di assicurare che risponda ad adeguate esigenze di sicurezza e sia idoneo all'uso previsto (cfr. consid. 6.2.).
Invano allega il ricorrente che lo scooter in questione sarebbe adeguatamente equipaggiato per sopportare velocità paragonabili alle motociclette di categoria A1, che l'unica differenza fra i veicoli delle due categorie consisterebbe nell'età minima richiesta per condurli (F: 16 anni ; A1: 18 anni) e che egli è comunque in possesso della licenza di condurre per veicoli della categoria A (motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3).
La tesi liberatoria non può essere accreditata.
La marca Malaguti commercializza soltanto una versione del modello Firefox F15. Quella omologata secondo i criteri fissati per la categoria F. Non ne esiste un’altra, identica per struttura e motorizzazione, ma omologata in base alle condizioni valide per i veicoli della categoria A1 in quanto capace di raggiungere velocità superiori al limite di 45 km/h prescritto per la categoria F. Non si può quindi validamente sostenere che un motociclo di quest’ultima categoria, manomesso mediante potenziamento del motore o rimozione di dispositivi volti a limitarne la velocità, risponderebbe comunque ai criteri di omologazione fissati per la categoria A1. Trattandosi nel caso del limite di velocità fissato per i veicoli della categoria F di un requisito di omologazione riconducibile ad esigenze di sicurezza, se ne deve quindi dedurre che la circolazione di un veicolo non conforme a tale requisito perfeziona comunque gli estremi di una messa in pericolo astratta.
Stando così le cose, ben si giustifica che l’applicazione in capo all'insorgente di un provvedimento amministrativo retto dall'art. 16 cpv. 2 LCStr.
Vista l'infrazione commessa dal ricorrente e la colpa a lui imputabile, quello in esame non può certo essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultimo periodo LCStr, ragione per la quale va senz'altro confermata la decisione di procedere ad una revoca della licenza di condurre.
Da quando il ricorrente ha ottenuto la licenza di condurre, egli non è mai stato oggetto di provvedimenti amministrativi. La sua reputazione quale conducente è quindi integra.
Oltre a ciò si deve considerare che egli necessita della licenza di condurre per motivi professionali, essendo meccanico di cicli e motociclette e lavorando in proprio.
In siffatte evenienze la revoca della licenza di condurre per un periodo di due mesi appare equa e proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa. Pertanto anche su questo punto la decisione del Consiglio di Stato dev'essere confermata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 10 LALCStr; 3 cpv. 1 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Conto la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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