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Numero d'incarto:
52.1998.275
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00275
Lugano
23 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 21 settembre 1998, no. 4209, del
Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 26 aprile 1996 dell'insorgente
avverso la decisione 27 marzo 1996 del Dipartimento del territorio con la
quale è fatto ordine a __________ di procedere ad alcuni interventi volti
alla riduzione delle immissioni foniche orginate dall'impianto di riscaldamento
sito al mappale no. __________ RFD di __________ di proprietà dei coniugi
__________ e __________;
preso atto che in data 25 febbraio 2000 la
patrocinatrice del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso poiché nel
frattempo il ricorrente ha proceduto alla vendita dell'immobile;
ritenuto che i nuovi acquirenti hanno dichiarato di
non essere interessati al proseguo della procedura;
rilevato che i resistenti __________ sono stati
patrocinati da un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la
corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Il
ricorrente rifonderà ai resistenti __________ e __________ fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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