AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.273
Data decisione, Autorità: 14.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00273
Lugano 14 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 settembre 1998 di
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 maggio 1998, no. E 324, della Sezione degli stranieri in materia di rifiuto del rilascio del permesso di dimora ai figli __________ e __________ (ricongiungimento familiare);
visti:
la risposta 9 ottobre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
lo scritto 12 ottobre 1998 della ricorrente;
la risposta 28 ottobre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina colombiana nata l'8 settembre 1966, è giunta in Svizzera il 22 dicembre 1996.
Nel maggio 1997 alla ricorrente è stato rilasciato un permesso di dimora temporaneo valido fino al 21 giugno 1997 in attesa di contrarre matrimonio con il cittadino svizzero __________, classe 1929. Il 16 giugno 1997 è stato celebrato il matrimonio. All'insorgente è quindi stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avente quale termine di scadenza il 15 giugno 1999.
B. Il 12 novembre 1997 sono entrati nel nostro paese i due figli della ricorrente: __________, nato il 5 maggio 1981 e , nato il 31 marzo 1992, fino ad allora risiedenti a __________ () accuditi dalla nonna materna __________.
C. a) Il 28 gennaio 1998 __________ ha inoltrato una domanda volta al rilascio dei permessi di dimora in favore dei propri due figli.
b) Con decisione 27 maggio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata dalla ricorrente, osservando che la sua prole non aveva alcun diritto al rilascio delle summenzionate autorizzazioni e che non vi erano concrete garanzie finanziarie per il suo mantenimento.
D. Contro tale risoluzione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Essa ha addotto di aver iniziato un'attività lavorativa quale addetta delle pulizie (cfr. autorizzazione 10 giugno 1998 della Sezione degli stranieri e contratto di lavoro 9 giugno 1998), e che pertanto essa sarebbe ora in grado di provvedere al mantenimento della sua prole. Ha inoltre precisato che al figlio primogenito sarebbe stata offerta la possibilità di iniziare un apprendistato.
E. Con decisione 9 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Il Governo ha in sostanza ritenuto che non erano dati i presupposti per un ricongiungimento famigliare giusta l'art. 8 CEDU. L'autorità esecutiva ha evidenziato che la ricorrente si è allontanata spontaneamente dai propri figli, che questi, essendo sempre stati accuditi dalla nonna materna (cfr. dichiarazione 22 aprile 1998 della nonna materna __________), hanno i maggiori interessi familiari, sociali e culturali nella loro patria, ed inoltre che i permessi in questione sono stati richiesti dopo oltre un anno di separazione (22 dicembre 1996 - 28 gennaio 1998) e proprio quando il figlio primogenito si sta avvicinando al mondo del lavoro. L'insorgente non avrebbe dunque mantenuto una relazione stretta ed intensamente vissuta con i propri figli, essendosi limitata durante il periodo di lontananza all'invio di soldi. Il Consiglio di Stato ha ritenuto inoltre che non sussistono interessi famigliari tali da giustificare un mutamento imperativo dei rapporti esistenti e che non vi sono ostacoli al mantenimento delle relazioni intrattenute fino ad ora con la nonna.
F. Contro la predetta pronuncia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Asserisce di essersi allontanata dai figli solamente per intraprendere un soggiorno turistico in Svizzera di breve durata. La conoscenza del futuro marito ed il susseguente matrimonio hanno però disposto differentemente. Contesta di aver atteso oltre un anno prima di ricongiungersi con la propria prole. Infatti prima della celebrazione del matrimonio essa non era legittimata a chiedere il rilascio di un permesso di dimora per loro. Considerato che la famiglia si è riunita nel novembre 1997, la separazione si è protratta per soli cinque mesi. Asserisce di essersi sempre occupata dei propri figli e di aver mantenuto con loro uno stretto rapporto malgrado la lontananza. Contesta infine la dichiarazione 22 aprile 1998 di sua madre __________, in quanto non veritiera.
Chiede che al gravame sia concesso formalmente effetto sospensivo.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono la Sezione degli stranieri ed il Consiglio di Stato, delle cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Ne consegue che __________, essendo titolare di un permesso di dimora, non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dai figli in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Infatti il ricongiungimento familiare è retto dagli art. 38 ss. OLS che, tuttavia non conferiscono alcun diritto alla ricorrente (DTF 115 Ib 3 consid. 1b).
1.4. Inoltre dal trattato d'amicizia, di domicilio e di commercio tra la Svizzera e la Colombia del 2 ottobre 1909 (SR 0.142.112.631) non scaturisce nella fattispecie alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente può invece richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia, con il quale lo straniero afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera: in altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157, consid. c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere in Svizzera, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti, __________ è sposata con un cittadino svizzero: conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, essa ha il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e ha quindi il diritto di soggiornare in Svizzera.
Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con i figli un legame vivo ed intenso. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la ricorrente ai figli. Infatti il ricorso va comunque respinto nel merito per le ragioni che seguono, nella misura in cui esso è ricevibile.
1.6. Il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Secondo costante giurisprudenza (DTF 122 II 385 consid 4b, 119 Ib 81 consid. 2c) il genitore che si è separato di sua spontanea volontà dalla propria famiglia per risiedere in un altro paese, non può dedurre dall'art. 8 CEDU alcun diritto assoluto volto ad ottenere un'autorizzazione di soggiorno in favore della propria prole, se ha dei rapporti meno stretti rispetto a quelli intrattenuti con l'altro genitore o con la persona affidataria e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli ha intrattenuto le relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in Svizzera. Per valutare tali aspetti, non si deve tener conto soltanto della situazione passata, ma anche di eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future. Pertanto, l'autorizzazione di soggiorno in favore della prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata, quando sono adempiuti i seguenti presupposti (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 IB 81 consid. 4b, nonché 118 Ib 153 consid. 2b per quanto concerne l'art. 17 cpv. 2 LDDS):
la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera;
non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa;
la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità.
3.1. In effetti si deve riconoscere che __________, non appena celebrato il matrimonio si è subito adoperata per far giungere in Ticino i propri figli. Considerato che prima del matrimonio essa non era autorizzata a farsi raggiungere dalla propria prole, la lontananza si è protratta per meno di cinque mesi, ossia dal 21 giungo 1997 al 12 novembre 1997. Erra quindi il Consiglio di Stato quando afferma che la lontananza è durata oltre un anno.
Tale fatto non giova comunque alla ricorrente, per i motivi di cui si dirà.
3.2. Dalle tavole processuali emerge inequivocabilmente che l'insorgente non ha una relazione intensa e preponderante con i propri figli. In effetti __________, madre della ricorrente, ha dichiarato che si è sempre occupata dei propri due nipoti dal giorno della loro nascita. Dalla dichiarazione 22 aprile 1998 risulta infatti che:
"Sotto giuramento dichiaro:
Che ho avuto sotto la mia vigilanza, custodia e cura personale, i mie nipoti: __________, dal 05 maggio 1981 fino all' 11 novembre 1997;
__________, dal 31 marzo 1992 fino all' 11 novembre 1997, dipendendo sempre economicamente dalla loro madre: __________. I rispettivi padri non hanno mai contribuito economicamente durante la crescita dei figli."
Dal tenore di questo scritto si evince che l'insorgente non si è mai occupata dei propri figli prestando loro cura ed assistenza, ma unicamente provvedendo al loro mantenimento da un punto di vista finanziario. Ciò non è sufficiente per stabilire una relazione effettivamente vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU. Al contrario sulla base della dichiarazione summenzionata si deve concludere che è la nonna materna a mantenere con __________ e __________ la relazione preponderante e non la loro madre naturale.
3.3. __________ contesta integralmente il contenuto di questa dichiarazione. A torto.
A seguito della domanda 28 gennaio 1998 di rilascio del permesso di dimora per i propri figli, la ricorrente è stata sollecitata dalla Sezione degli stranieri a documentare con chi vivevano i figli all'estero, allegando la dichiarazione ufficiale delle competenti autorità con relativa traduzione (cfr. scritto 17 marzo 1998 della Sezione degli stranieri all'URS di __________). L'insorgente ha dunque fatto allestire e poi prodotto la dichiarazione in questione. Pertanto se il suo contenuto non corrispondeva alla realtà essa non l'avrebbe certamente allegato alla sua domanda.
Si rileva inoltre che tale contestazione non era stata sollevata dinanzi al Consiglio di Stato. Soltanto dopo che la ricorrente ha preso conoscenza dei motivi per cui il suo ricorso è stato respinto, essa ha contestato il contenuto della dichiarazione summenzionata. Il suo comportamento denota quindi chiari fini processuali.
Infine si osserva che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento atto a dimostrare la falsità delle affermazioni contenute nello scritto contestato.
Pertanto lo stesso ha pieno valore probatorio.
3.4. L'insorgente non ha neppure provato di aver mantenuto una stretta relazione con la propria prole durante la lontananza. Gli asseriti contatti telefonici non sono stati dimostrati e lo stesso dicasi per i presunti invii di soldi in __________ al fine di provvedere al loro sostentamento.
Agli atti non figura dunque alcuna prova atta a dimostrare l'esistenza di una relazione intensamente vissuta tra madre e figli.
3.5. Considerato che la relazione tra nonna e nipoti non ha dato fino ad oggi problemi di sorta, e neppure la ricorrente lo sostiene, essa può pertanto continuare a sussistere. Non esistendo interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni famigliari esistenti, i due ragazzi possono continuare a vivere presso la nonna in __________, paese dove hanno trascorso la loro infanzia e in cui si trovano da sempre i loro principali legami sociali e culturali.
3.6. In siffatte evenienze la richiesta di rilascio di un permesso di dimora in favore della propria prole evidenzia l'intenzione della ricorrente di garantire loro una formazione ed un avvenire professionale migliori di quelli ottenibili nel proprio paese d'origine.
Tale fatto è stato indirettamente ammesso dalla stessa insorgente, la quale ha precisato che il figlio maggiore ha ricevuto due offerte per intraprendere un apprendistato.
Va infine osservato che il mantenimento delle relazioni personali tra madre e figli non è impedito. Infatti non risulta che l'interessata abbia incontrato ostacoli nel farsi raggiungere dai propri figli in Svizzera. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
3.7. Pertanto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche, non essendo dati i presupposti per un ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. La risoluzione del Consiglio di Stato dev'essere confermata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, nato il 5 maggio 1981 e __________, nato il 31 marzo 1992, cittadini colombiani, sono tenuti a lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 31 gennaio 1999 notificando la loro partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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