AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.271
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00271
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 settembre 1998 di
contro
la decisione 14 luglio 1998, n. 3370, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio mediante la quale è stata radiata dall'albo delle imprese la ditta __________
viste le risposte:
7 ottobre 1998 del Consiglio di Stato
9 ottobre 1998 della Commissione di vigilanza LEPIC.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 giugno 1994 l'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio, ha intimato a __________ un rapporto di contravvenzione per non avere presentato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e delle istituzioni sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro, dei contributi INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte per l'anno 1993.
Il 22 settembre 1994, richiamato il predetto rapporto di contravvenzione, lo stesso Dipartimento del territorio ha inflitto all'impresa __________ una multa di fr. 2'000.-- per mancato adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 4 lett. e, f della LEPIC 19 aprile 1989, considerando che in precedenza l'impresa era già stata multata per analoga violazione.
B. Con decisione 12 febbraio 1996 il Dipartimento del territorio, preso atto che anche per l'anno 1994 non era stata presentata la documentazione completa comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi sociali, ha stralciato dall'albo delle imprese la ditta __________, in applicazione dell'art. 10 lett. a LEPIC 1989.
C. Avverso tale decisione, con ricorso 26 febbraio 1996, __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. In quella sede ha addotto che a causa della crisi economica e dell'edilizia in corso si è trovato in difficoltà con i pagamenti dei contributi sociali.
Ha indicato che a garanzia dei contributi AVS-INSAI per gli anni 1992/1993 e 1994/1995 ha acceso due pegni immobiliari sulla casa mapp. __________ di __________.
Si è quindi impegnato a trasmettere al Dipartimento del territorio entro il 31 marzo 1996 la prova dell'avvenuto pagamento di tutti i contributi sociali fino al 31 dicembre 1995, fatta eccezione dei contributi AVS-INSAI, che ha dichiarato di volere pagare nel corso del corrente 1996, sottolineando comunque di avere per gli stessi già costituito delle garanzie immobiliari.
D. Con decisione 14 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.
L'Esecutivo cantonale ha constatato che il ricorrente, benché sollecitato a presentare la documentazione di cui all'art. 3 RLEPIC 1989, comprovante l'avvenuto pagamento degli arretrati, ancora dopo avere ottenuto due proroghe, non ha fatto fronte a tale richiesta. Considerando anche la sua recidività nel violare la legge, il Consiglio di Stato ha confermato la necessità di radiare l'impresa __________ dall'albo delle imprese, provvedimento che in considerazione della rilevanza dell'infrazione, del comportamento del denunciato e del tempo intercorso dal compimento dell'infrazione, non è stato giudicato né eccessivo, né inadeguato. La misura in discussione è stata quindi ritenuta conforme alla legge e rispettosa dei principi dell'adeguatezza e della proporzionalità.
D. Con ricorso 25 settembre 1998 __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro la predetta risoluzione governativa, chiedendone l'annullamento.
Ha sostenuto che il provvedimento di radiazione disattende il principio dell'adeguatezza e della proporzionalità.
Il Consiglio di Stato non avrebbe infatti tenuto conto che i contributi scoperti sono garantiti da pignoramenti sulle particelle n. __________, __________ e __________ di __________, per un ammontare complessivo di fr. 443'677.05.
Il ricorrente ha altresi segnalato che la particella n. __________ è stata messa all'incanto.
E. Nelle rispettive risposte il Consiglio di Stato e il Dipartimento postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
1.2. In considerazione del principio della non retroattività delle leggi alla fattispecie in esame è applicabile la legge sull'eserci
zio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989 in vigore fino al 30 aprile 1998 (LEPIC 1989) e il relativo regolamento (RLEPIC 1989).
Ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare, nel corso del primo trimestre di ogni anno, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e delle istituzioni sociali previste dai contratti collettivi di lavoro, dei contributi INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte, dell'anno precedente (art. 3 RLEPIC 1989).
Il Dipartimento, su preavviso della Commissione, può pronunciare contro l'impresa le seguenti misure: a) l'ammonimento, b) la multa sino a fr. 100'000.--, c) la radiazione (art. 10 LEPIC 1989).
Nella commisurazione delle pene si deve considerare la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado di colpevolezza, nonché il comportamento in genere del denunciato, come pure del tempo trascorso dal compimento dell'infrazione (art. 12 LEPIC 1989).
La particella n. __________ di __________ è già stata posta in realizzazione e il pubblico incanto è stato annunciato.
Da questi dati non si rileva però che lo scoperto nei confronti delle assicurazioni sociali che il ricorrente era tenuto a versare sia stato effettivamente saldato.
Quanto documenta il ricorrente è semmai la prova manifesta della sua pesante situazione debitoria, che ben difficilmente gli permetterà di far fronte agli obblighi cui è tenuto in base all'art. 4 LEPIC 1989.
Lo scoperto nei confronti dell'istituto delle assicurazioni sociali per contributi paritetici AVS/AI/IPG e i premi INSAI impagati risalgono oramai agli anni 1994-1995.
Considerato che il ricorrente è stato più volte richiamato a far fronte ai propri obblighi sotto comminatoria dello stralcio dall'albo delle imprese, che gli sono già state inflitte due multe quali sanzioni disciplinari per violazione dei medesimi obblighi, che la sua situazione debitoria è peggiorata e non offre alcuna garanzia per il futuro, la radiazione pronunciata dal Dipartimento e confermata dal Consiglio di Stato appare senz'altro adeguata alla gravità e alla irreversibilità della situazione. Il provvedimento rispetta quindi il principio della proporzionalità.
Nulla giustifica di concedere ulteriormente fiducia al ricorrente che già in precedenza, pur beneficiando di proroghe e dilazioni, non ha saputo far fronte ai propri obblighi.
Le esigenze di tutela dell'ordine professionale e l'interesse pubblico prevalgono in ogni caso sugli interessi personali del ricorrente.
La decisione impugnata è pertanto immune da violazioni di diritto. Per il che il ricorso è integralmente respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 lett.e, f, 10, 12, 13 LEPIC 1989, 3 RLEPIC 1989, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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