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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.270
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00270
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 1998 di
__________,
contro
la decisione 1. luglio 1998 (n. 3080) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 29 maggio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a titolo cautelativo e preventivo a tempo indeterminato;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con rapporto 10 ottobre 1997 la Polizia cantonale di __________ ha segnalato al Dipartimento delle istituzioni di aver colto __________ a circolare in stato di euforia alcoolica (test alcolimetrico 1.8 permille) alla guida di una vettura il 4 ottobre 1997; ha aggiunto che questi si era rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue;
che, preso atto del rifiuto di __________ di sottoporsi a perizia presso il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA), il 14 maggio 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato a la licenza di condurre veicoli a motore a titolo cautelativo e preventivo a tempo indeterminato, stabilendo che l'eventuale riesame sarebbe stato concesso solo sulla base del rapporto peritale richiesto;
che avverso la predetta decisione, __________ si è aggravato avanti al Consiglio di Stato, contestando gli accertamenti di fatto sulla base dei quali il Dipartimento si era pronunciato;
che, con risoluzione 1. luglio 1998, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, giudicando la misura amministrativa pronunciata dall'autorità dipartimentale legittima ed adeguata alle circostanze, alla luce dei rilevamenti di fatto operati dalla polizia e dei precedenti del conducente;
che, con ricorso 10 settembre 1998, __________ ha adito questo Tribunale, contestando la decisione di revoca, proponendo in sostanza le stesse argomentazioni già sottoposte al vaglio dell'autorità governativa;
che il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella decisione impugnata;
Considerato, in diritto
che, giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che, a seguito di indagini esperite dalla Segreteria del Consiglio di Stato, si è potuto appurare che la decisione impugnata è stata impostata il 3 luglio 1998 alle ore 18.00 presso l'Ufficio di Bellinzona 1 e che è stata regolarmente distribuita il successivo 6 luglio all'Ufficio di Bellinzona 5 __________;
che, alla luce di questi rilevamenti, anche tenendo conto delle ferie (art. 13 PAmm), il gravame in esame, inviato per lettera raccomandata il 25 settembre 1998 alle ore 19.00, risulta tardivo;
che la tempestività dell'impugnativa costituisce requisito d'ordine, in assenza del quale il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
Per questi motivi,
visti gli art.13, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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