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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.269
Data decisione, Autorità: 09.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00269
Lugano 9 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 dicembre 1996 inoltrato al Consiglio di Stato da
contro
la decisione 20 novembre 1996 del Dipartimento del territorio che stralcia la sua ditta dall'albo delle imprese;
vista la risposta:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 20 novembre 1996 il Dipartimento del territorio ha radiato dall'albo delle imprese di costruzione la ditta __________, poiché la stessa non aveva presentato la documentazione comprovante il pagamento degli contributi sociali per gli anni 1993, 1994 e 1995;
che avverso tale decisione __________ si è aggravato avanti al Consiglio di Stato, adducendo che con l'omologazione del concordato il Dipartimento ha accettato che i crediti vantati venissero collocati in V. classe della graduatoria, cosicché gli stessi dovrebbero ritenersi estinti con il saldo di fr. 1'060.--;
che, in data 9 ottobre 1998 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, facendo riferimento all'entrata in vigore il 1. maggio 1998 della nuova LEPIC ed in considerazione del fatto che l'art. 17 pcv.3 della stessa prevede la possibilità di impugnare decisioni concernenti le sanzioni direttamente al Tribunale cantonale amministrativo ha trasmesso per competenza a questo Tribunale gli atti relativi al procedimento avviato da __________ con ricorso il 6 dicembre 1996;
che, richiesta di esprimere il suo parere, la nuova Commissione di vigilanza LEPIC (CV), ha comunicato che la ditta __________, in data imprecisata del 1998, ha le ha ritornato il formulario per la conferma annuale di iscrizione all'albo, affermando di non essere più attiva dall'inizio del 1996;
che in effetti sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino n. 91/1998 del 13 novembre 1998 è stata pubblicata la radiazione della ditta per cessazione di attività;
considerato, in diritto
che la competenza e la legittimazione attiva sono pacificamente date (art. 17 cpv. 3 LEPIC, 43 Pamm);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 PAmm);
che a seguito della comunicazione della CV e della radiazione dalla ditta dal Registro di commercio per cessazione di attività, il presente gravame è divenuto privo d'oggetto;
che pertanto il ricorso può essere stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità;
che, date le circostanze, si prescinde dal prelevare tasse e spese;
visti gli art. 4 lett. e, f , 10, 12, 13 LEPIC, 3 RLEPIC 1989, 17 cpv. 3 LEPIC 1997, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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