AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.268
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00268
Lugano 25 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 febbraio 1996 presentato al Consiglio di Stato dalla
contro
la decisione 12 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio, mediante la quale è stata disposto lo stralcio della ditta dall'albo delle imprese;
viste le risposte:
28 marzo 1996 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti
9 ottobre 1998 della Commissione di vigilanza LEPIC
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 12 febbraio 1996 il Dipartimento del territorio ha radiato dall'albo delle imprese la ditta __________, poiché la stessa non ha presentato la documentazione comprovante il pagamento degli oneri sociali per gli anni 1992, 1993 e 1994;
che avverso tale decisione la __________ si è aggravata avanti al Consiglio di Stato, adducendo di avere provveduto a pagare integralmente gli oneri sociali riguardanti gli anni 1992, 1993 e 1994 e di cercare, malgrado le difficoltà insorte nel settore dell'edilizia, di far fronte ai propri obblighi nel limite delle sue possibilità;
che l'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio, prendendo posizione sul ricorso con risposta 28 marzo 1996, ha affermato di non potere verificare se effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, fossero intervenuti nel frattempo dei pagamenti;
che, in data 18 settembre 1998 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, facendo riferimento all'entrata in vigore il 1. maggio 1998 della nuova LEPIC ed in considerazione del fatto che l'art. 17 cpv. 3 della stessa prevede la possibilità di impugnare decisioni concernenti le sanzioni direttamente al Tribunale cantonale amministrativo, ha trasmesso per competenza a questo Tribunale gli atti relativi al procedimento avviato dalla __________
che, richiesta di esprimere il suo parere, la nuova Commissione di vigilanza LEPIC (CV), ha comunicato che la ditta ricorrente al 31 agosto 1998 aveva uno scoperto di fr. 21'782 .-- nei confronti della __________ (previdenza professionale), mentre sugli scoperti ancora esistenti nel mese di agosto nei confronti di AVS/AI/IPG/AD, SUVA e imposte alla fonte ha versato negli ultimi mesi almeno fr. 200'000.--;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa per economia di giudizio e che la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 17 cpv. 3 LEPIC, 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 PAmm);
che giusta l'art. 4 LEPIC 1989, è fatto in particolare obbligo all'impresa di (lett. e) pagare i contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni sociali previste dai contratti collettivi di lavoro; (lett. f) di pagare i contributi INSAI e le trattenute d'imposta alla fonte;
che nel suo gravame la ricorrente ha sostenuto di avere saldato i debiti per contributi sociali e tributi relativi agli anni 1992, 1993 e 1994, in considerazione dei quali era stata pronunciata la decisione impugnata;
che dalla documentazione agli atti non emerge con sufficiente chiarezza se gli importi per contributi sociali scoperti, risalenti agli anni 1992, 1993, 1994 siano stati in effetti pagati;
che al proposito, nella sua risposta 9 ottobre 1998 a questo Tribunale, la CV ha dichiarato che al fine di accertare l'effettiva situazione occorre richiamare la necessaria documentazione dalla Cassa di compensazione AVS della Società Svizzera __________, oppure dalla Cassa Cantonale di compensazione AVS a Bellinzona, dall'INSAI a Bellinzona, dalla __________ a __________ e dalla Commissione paritetica cantonale per l'edilizia e il genio civile a Bellinzona e dall'Ufficio imposte alla fonte;
che tale accertamento non incombe a questo Tribunale, che può, ma non è tenuto a porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori (art. 65 PAmm);
che, stando così le cose, la decisione impugnata deve essere annullata con conseguente rinvio degli atti alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, affinché abbia, se del caso, a pronunciare un nuovo giudizio previo accertamento completo della fattispecie (art. 65 cpv. 2 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 4 lett.e, f, 10, 12, 13 LEPIC 1989, 3 RLEPIC 1989, 17 cpv. 3 LEPIC 1997, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 12 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio è annullata.
1.2. Gli atti vengono inviati alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, per quanto di sua competenza.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster