AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.267
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00267
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 1998 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 2 settembre 1998, no. 4012, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 luglio 1998 con cui il municipio di __________ ha statuito sul concorso indetto per l'assunzione di un docente a metà tempo;
viste le risposte:
7 ottobre 1998 del Consiglio di Stato;
12 ottobre 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 giugno 1998 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione di un docente incaricato a metà tempo presso la scuola elementare di __________;
che al concorso hanno preso parte 69 postulanti, fra cui la maestra __________, qui ricorrente, che durante l'anno scolastico 1997/98 aveva supplito un docente in congedo;
che con scritto 22 luglio 1998 il municipio ha comunicato alla ricorrente che l'incarico era stato affidato ad altri concorrenti;
che contro questa determinazione dell'autorità comunale, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 2 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, ritenendo che l'atto censurato non integrasse gli estremi per una decisione e che comunque l'insorgente non fosse legittimata a ricorrere;
che contro questo giudizio la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente conferma dell'incarico per l'anno scolastico 1998/99;
che, rivendicata la potestà ricorsuale, l'insorgente sostiene che il precedente incarico sia da considerare come un titolo preferenziale;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e d il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che giusta l'art. 208 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo a meno che la legge non disponga altrimenti;
che l'assunzione dei docenti di scuola elementare compete al municipio (art. 7 cpv. 1 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare = LSISE; RL 5.1.5.1);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 LSISE, le norme per l'assunzione dei docenti delle scuole elementari sono contenute nella legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LOrd; RL 2.5.4.1);
che secondo l'art. 17 LOrd, l'incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina;
che contro le decisioni rese dal municipio in esito ad un pubblico concorso per l'assunzione di un docente è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 65 LOrd);
che oggetto dell'impugnativa, sia detto per inciso, non è la comunicazione del municipio inviata ai concorrenti esclusi dall’incarico o dalla nomina, bensì la decisione del municipio di conferire l'incarico o la nomina ad un determinato concorrente (che dovrebbe pertanto essere coinvolto nella procedura ricorsuale);
che i concorrenti esclusi, sia pure detto di transenna, sono senz'altro legittimati a ricorrere;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato sui ricorsi interposti contro le risoluzioni adottate dal municipio in esito ad un concorso indetto per l'assunzione di docenti sono definitive (cfr. art. 66 cpv. 2 LOrd);
che questi giudizi non rientrano in effetti nel novero delle decisioni contro le quali è ulteriormente dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 67 cpv. 1 LOrd);
che, stando così le cose, il ricorso va respinto per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'erronea indicazione dei mezzi di ricorso data dal Consiglio di Stato permette di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 208 LOC; 7, 8 LSISE; 17, 65-67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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