AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.261
Data decisione, Autorità: 06.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00261
Lugano 6 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 settembre 1998 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 2 settembre 1998 (n. 3985) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 6 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio e di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
1° ottobre 1998 della Sezione degli stranieri,
13 ottobre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina dominicana, si è sposata il __________ davanti all'Ufficiale dello stato civile di __________ con il cittadino svizzero __________. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata all'8 settembre 1997. Essa è madre di __________ e __________, residenti all'estero, nati da precedenti relazioni.
B. Il 6 febbraio 1998 la Sezione degli stranieri, raccolti i preavvisi negativi della Polizia cantonale e del Municipio di __________, ha respinto la domanda di __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio in virtù degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS. L'autorità si è fondata sul rapporto di Polizia cantonale del 13 novembre 1997 da cui si evince che l'istante ha più volte interessato la polizia, che svolgeva attività lucrativa senza autorizzazione, che fissava appuntamenti per prestazioni sessuali e che il marito si trovava in una casa di cura senza avere contatti con lei. Ha infine ordinato all'interessata di lasciare il territorio cantonale entro il 31 marzo 1998.
C. Con giudizio 2 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera. Ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se il matrimonio fosse stato concluso con lo scopo di eludere la legislazione in materia di dimora e domicilio degli stranieri o se vi fosse altra forma di abuso (art. 7 cpv. 2 LDDS). La risoluzione censurata è stata comunque confermata in considerazione delle infrazioni commesse dalla ricorrente e dei comportamenti da essa assunti, che sono stati considerati atti a giustificare l'espulsione dal territorio elvetico in virtù degli art. 7 cpv. 1 e 10 cpv. 1 lett. a/b LDDS.
D. Contro la predetta pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di soggiorno. In sostanza, ritiene che la decisione impugnata violi gli art. 7 LDDS e 8 CEDU, sia arbitraria, sproporzionata ed inopportuna. Ammette di aver interrotto la convivenza temporaneamente e solo durante il periodo di degenza del marito per alcoolismo, rendendogli nondimeno visita. A suo dire, esso sarebbe stato ora dimesso e rientrato al domicilio coniugale. Sostiene che i reati a suo carico non sono atti a giustificare il severo provvedimento adottato. Sottolinea che l'attuale situazione debitoria in cui versa è pure imputabile al marito, che non può lavorare a causa del suo stato psicofisico.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In sede istruttoria, il Ministero pubblico ha comunicato al Tribunale di aver condannato la ricorrente con decreto d’accusa del 20 settembre 1994 a 60 giorni d’arresto sospesi condizionalmente per ripetuta infrazione alla LFStup e di aver aperto altri procedimenti a suo carico. Delle osservazioni formulate dall'interessata in proposito, si dirà più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 9 settembre 1992, quindi da più di cinque anni. Inoltre il suo soggiorno in Svizzera è regolare ed ininterrotto (v. Rapporto informativo Polizia cantonale del 13 novembre 1997 pag. 2). In principio, oltre al rinnovo del permesso di dimora, essa ha quindi il diritto al rilascio di un permesso di domicilio. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La straniera può essere espulsa dalla Svizzera quando essa è stata punita dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che la ospita (lett. b). L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre segnatamente tenere conto della gravità della colpa dell'interessata, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che essa e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
Il 5 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha inflitto all'interessata un’ulteriore multa di 300.- fr. per infrazione alla LDDS, per aver lavorato in qualità di collaboratrice domestica dall'inizio di novembre 1996 al 6 febbraio 1997, con una frequenza di 2/3 giorni settimanali, alle dipendenze di diverse famiglie di __________, sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere tale attività, quando era al beneficio di un permesso di dimora annuale per occuparsi presso altro datore di lavoro.
Interrogata il 23 ottobre 1997 dalla Polizia cantonale, la ricorrente ha dichiarato che le sue entrate finanziarie mensili si componevano del reddito conseguito facendo pulizie in nero presso vari conoscenti per un totale di 10/12 ore settimanali (fr. 1'500.–) e gestendo una linea telefonica erotica privata (fr. 1'000.–).
Dal rapporto informativo 13 novembre 1997 della polizia cantonale e dai relativi allegati si evince che l'interessata ha a suo carico 7 attestati di carenza beni per complessivi fr. 14'095.– e che tra l'8 giugno 1995 ed il 22 settembre 1997 è stata oggetto di 7 procedure esecutive per complessivi fr. 7'221.–. Risulta pure, tra l'altro, che il marito è stato arrestato per rapina l'8 maggio 1996 ed è stato in seguito internato presso un centro di recupero per alcolisti. Agli archivi del comando figura infine una segnalazione 11 agosto 1997 per aiuto al soggiorno illegale.
Orbene, dopo questa condanna, l’insorgente non è incorsa in ulteriori condanne per crimini o delitti. Non sono quindi date le premesse per l’adozione di un provvedimento fondato sull’art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS.
4.2. Ferma questa premessa, resta comunque da accertare se non siano dati i presupposti per pronunciare l'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS; norma, che permette di allontanare lo straniero quando la sua condotta in generale e i suoi atti giustificano la conclusione che egli non vuole o non è capace di adattarsi all’ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. A tal fine occorre che lo straniero contravvenga gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità, contravvenga gravemente alla morale, tralasci continuamente per cattiva volontà o sregolatezza di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, viva nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS).
Orbene, la fattispecie in esame non risponde a queste condizioni.
Dopo la citata condanna ed il relativo ammonimento, la ricorrente è stata oggetto di una sola multa di fr. 300.– per aver lavorato senza autorizzazione in qualità di collaboratrice domestica per circa tre mesi (decreto 5 dicembre 1997 n. 97 1993/805). Risulta pure che vi sono a suo carico 7 attestati di carenza beni per complessivi fr. 14'095.– e che nei suoi confronti sono state promosse 7 procedure esecutive per complessivi fr. 7'221.-. Questi elementi non bastano tuttavia per concludere che la ricorrente non vuole o non è capace di adattarsi al nostro ordinamento. La condanna subita si riferisce ad una semplice contravvenzione. I debiti a suo carico non costituiscono ancora un indice di cattiva volontà o di sregolatezza nell’adempimento dei suoi obblighi. Né permettono di dedurre che viva nella sregolatezza o nell’ozio.
Visto il permesso rilasciatole dall’autorità cantonale, durante la litispendenza, per lavorare come cameriera alle dipendenze di un esercizio pubblico (v. scritto 22 aprile 1998 all'avv. __________, precedente patrocinatore dell'interessata), tutto sommato appare eccessivo negarle ulteriore fiducia. Non si può in effetti escludere che grazie al rinnovo del permesso di soggiorno la ricorrente riesca ad integrarsi convenientemente nel nostro ordinamento, tacitando i suoi creditori ed evitando di incorrere in ulteriori sanzioni.
L'insorgente non postula più in questa sede la concessione di un permesso di domicilio. Al riguardo va osservato che prima di concedere siffatto permesso ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come si è comportato fino allora (art. 11 ODDS). Ora, il comportamento tenuto dalla ricorrente dopo la condanna subìta ed il relativo ammonimento, non giustifica un’espulsione. È comunque tale da ostare al rilascio di un permesso di domicilio. Bene ha fatto pertanto l’insorgente a non insistere per ottenerlo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto, annullando la decisione del Dipartimento delle istituzioni e quella del Consiglio di Stato che la conferma, siccome viziate da eccessivo rigore nella valutazione del comportamento tenuto dall’insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera. Gli atti vengono rinviati alla Sezione degli stranieri perché rilasci all’insorgente un permesso di dimora annuale.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7 e 10 LDDS; 11 e 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 64, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 2 settembre 1998 (n. 3985) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 6 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Stranieri.
Gli atti sono ritornati alla Sezione degli Stranieri affinché rinnovi per un anno __________, cittadina dominicana, il permesso di dimora.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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