AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.259
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00259
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 settembre 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 2 settembre 1998, no. 3979, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 settembre 1997, no. 1888, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato per tre mesi la licenza di condurre;
vista la risposta 18 settembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 agosto 1997, alle ore 23.50, il ricorrente si trovava in stato di ebrietà alla guida della sua vettura lungo via __________ a __________. Giunto all'intersezione con via __________ non concedeva la precedenza ad un veicolo sopraggiungente da sinistra e conseguentemente collideva con quest'ultimo.
La perizia alcolimetrica ha rilevato un tasso (1.05-1.40 g %o) corrispondente ad uno stato di ubriachezza da leggero fino a grave che non consente più la corretta guida di un veicolo a motore.
All'insorgente è stata immediatamente ritirata la licenza di condurre.
B. Con risoluzione 18 settembre 1997 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per un periodo di tre mesi, segnatamente dal 15 agosto al 14 novembre 1997, negando effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
In sostanza l'autorità ha ritenuto che l'infrazione commessa fosse da considerare grave e che s'imponeva una misura amministrativa ai sensi degli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b e 17 cpv. 1 lett. b LCStr.
C. a) Il 1. ottobre 1997 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta decisione, postulando la concessione dell'effetto sospensivo e la riduzione ad un mese del periodo di revoca, e ciò in applicazione del principio della proporzionalità. Inoltre egli ha asserito di necessitare dell'automobile per motivi professionali, in quanto è domiciliato a __________ e lavora a __________. Egli ha poi sottolineato che gode di una buona reputazione quale automobilista.
b) Con risoluzione 3 ottobre 1997 il Presidente del Consiglio di Stato ha restituito l'effetto sospensivo al ricorso.
c) Con decisione 2 settembre 1998 il Governo ha confermato la revoca della licenza di condurre per un periodo di tre mesi. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto la misura amministrativa adottata legittima e giustificata.
D. Con sentenza 12 maggio 1998 il Pretore di Locarno-Città ha riconosciuto __________ colpevole di aver circolato in stato di ebrietà e di infrazioni alle norme della circolazione. Egli ha tuttavia ritenuta eccessiva la pena contenuta nel decreto d'accusa di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente cumulati con una sanzione pecuniaria. Il Pretore ha quindi condannato l'insorgente al solo pagamento di una multa di fr. 1'400.--.
E. Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate davanti all'autorità di prima istanza.
Sostiene che la responsabilità della collisione è da attribuire interamente alla coprotagonista __________, che circolava a velocità eccessiva. Da parte sua, il ricorrente ha dovuto oltrepassare la linea di attesa del dare precedenza, in quanto l'illuminazione era scarsa e vi era un intenso traffico pedonale. Non appena scorta la vettura della ricorrente si è immediatamente arrestato, ma ciò non è servito ad evitare la collisione. Egli non avrebbe quindi commesso alcuna infrazione.
In merito all'aver circolato in stato di ebrietà l'insorgente sostiene che gli si può attribuire soltanto una lievissima infrazione. Infatti in applicazione del principio "in favor rei" si deve ritenere che egli presentava un tasso di alcolemia dell'1 - 1.05 g %o.
L'accoglimento del ricorso s'imporrebbe pure poiché fino ai fatti in esame egli non ha mai commesso alcuna significativa violazione alle norme della circolazione, tantomeno in stato di ebrietà.
Egli ritiene infine che l'Esecutivo cantonale non ha tenuto in debito conto la sua necessità di utilizzare un'automobile sia per recarsi al lavoro (a __________), sia per rendere visita alla figlia. Infatti a seguito dello scioglimento del proprio matrimonio per divorzio egli ora risiede a __________, mentre che la figlia abita a __________ con la madre.
La revoca della licenza di condurre per una durata di tre mesi sarebbe quindi contraria al principio della proporzionalità.
Il ricorrente chiede che vengano richiamati agli atti l'incarto penale summenzionato e l'incarto civile in merito alla procedura di divorzio.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, che non appaiono idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
Tuttavia se il conducente ha circolato in stato di ebrietà la durata della revoca della licenza di condurre dovrà essere di almeno due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr).
Richiamati i criteri di commisurazioni del provvedimento sanciti dall'art. 33 cpv. 3 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.
La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale, tant'è che prevede per questo tipo di comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., vol. III, n.ri 2458 ss.).
Sono quindi pretestuose le affermazioni del ricorrente secondo cui si dovrebbe tenere in considerazione solo il valore a lui più favorevole. Se egli avesse ritenuto che la decisione penale poggiava su fatti errati avrebbe dovuto impugnarla (DTF 121 II 217).
Si tratta a non averne dubbio di un grado di ubriachezza da leggero fino ad elevato, certamente qualificabile come mediamente grave, che già di per sé giustifica un provvedimento di durata superiore al minimo legale di due mesi previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr (Schaffauser, op. cit., vol. 3, pag. 296).
Sempre dagli atti risulta che il ricorrente non era mai stato in precedenza oggetto di provvedimenti amministrativi per violazione delle regole della circolazione.
Tuttavia la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente di veicoli sa infatti che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità alla guida. Inoltre, mettendosi al volante in stato di ubriachezza, l'insorgente ha contribuito ad accrescere il pericolo connesso con la messa in circolazione di un veicolo a motore.
D'altro canto il ricorrente ha provocato un incidente della circolazione omettendo di concedere la precedenza ad un veicolo prioritario sopraggiungente dalla sua sinistra. Questa infrazione concorre ad accrescere la gravità oggettiva dei fatti posti a fondamento della revoca della patente disposta nei suoi confronti.
Nella fattispecie si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 ss., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.). In quest'ottica neppure giova al ricorrente osservare che necessita dell'automobile per render visita alla figlia di nove anni che vive con la madre.
Per il che il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. b, 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCStr; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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