AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.258
Data decisione, Autorità: 13.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00258
Lugano 13 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 settembre 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 2 settembre 1998, no. 3995, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 maggio 1998, con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato per 7 mesi la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 17 settembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 13 novembre 1995 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria F (motoleggere).
b) Il 4 giugno 1996 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi e 15 giorni (20 ottobre 1996 - 8 gennaio 1997) per aver circolato con una motoleggera manomessa ed a velocità eccessiva, segnatamente a 74/69 km/h dove vige il limite di velocità di 50 km/h.
B. a) Il 24 ottobre 1997 il ricorrente ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore cat. B.
b) Il 23 novembre 1997, ossia appena un mese dopo aver conseguito la patente, l'insorgente si è nuovamente reso autore di alcune infrazioni alle norme sulla circolazione stradale. Alla guida della vettura Ferrari di proprietà di suo padre il ricorrente circolava nell'abitato di __________ ad una velocità dichiarata di circa 70/80 km/h ove vige il limite di 50 km/h. All'uscita di una curva piegante per lui a sinistra perdeva la padronanza del veicolo il quale sbandava, invadeva la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e collideva violentemente contro un muro a due riprese. Il conducente ed il suo passeggero sono usciti illesi dall'incidente, mentre il veicolo ha riportato ingenti danni.
c) Con risoluzione 17 aprile 1998 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.-- oltre a fr. 140.-- per tassa di giustizia e spese. La decisione, non contestata, è cresciuta in giudicato.
d) Con scritto 27 aprile 1998 __________ si è rivolto all'autorità dipartimentale per precisare che l'incidente non era stato causato dall'eccessiva velocità, bensì dal fatto che egli aveva sottovalutato la potenza del veicolo, non avendo mai guidato una tale vettura. Ha inoltre affermato che nel verbale d'interrogatorio davanti alla polizia aveva confermato di aver circolato a 70/80 km/h unicamente perché messo sotto pressione dall'agente. In realtà é impossibile in quel tratto di strada mantenere una tale velocità. La velocità a cui circolava era certamente inferiore, anche se egli non è in grado di stimarla.
e) Con decisione 14 maggio 1998 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre per un periodo di sette mesi. In sostanza l'autorità ha ritenuto che l'infrazione commessa fosse da considerare grave e che di conseguenza s'imponeva una misura amministrativa ai sensi degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. c LCStr.
C. a) Il 29 maggio 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, chiedendone la modifica nel senso che venisse pronunciato solo un ammonimento.
Egli ha contestato la velocità addebitatagli e l'applicazione dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, ritenuto che nel giudizio penale è stato applicato l'art. 90 cifra 1 LCStr. Il ritiro della licenza di condurre sarebbe inoltre contrario al principio della proporzionalità.
b) Con decisione 2 settembre 1998 il Governo ha confermato la revoca della licenza di condurre per un periodo di sette mesi. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto la misura amministrativa adottata legittima e giustificata.
D. Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate davanti all'autorità di prima istanza.
Rimprovera all'autorità dipartimentale di non aver preso in considerazione le osservazioni da lui formulate nel suo scritto 27 aprile 1998. Ribadisce inoltre che la velocità da lui dichiarata di 70-80 km/h non è stata accertata. In siffatte evenienze le dichiarazioni da lui rese non possono avere valore probatorio, tanto più che sono state corrette e precisate in seguito. Pertanto la misura dell'eccesso non è determinabile.
Osserva inoltre che nella procedura contravvenzionale l'infrazione da lui commessa era stata qualificata come semplice ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr. È quindi inammissibile che nell'ambito del procedimento amministrativo gli stessi fatti vengano ritenuti gravi in virtù dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Il caso avrebbe dovuto essere giudicato in base all'art. 16 cpv. 2 LCStr, il quale prevede la possibilità del ritiro della licenza in alternativa al semplice ammonimento. Ritenuto che la causa dell'incidente risiede nell'inesperienza del neopatentato, la misura più appropriata da adottare sarebbe stata quella dell'ammonimento.
Contesta infine che la precedente revoca della licenza di condurre per aver circolato a velocità eccessiva con una motoleggera costituisca un caso di recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. In casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente devono essere revocate, se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di almeno sei mesi, se il conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore o se la licenza gli deve essere revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
L'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698).
Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia, sulla base dei quali è stata resa la risoluzione di multa, sono senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ ha dichiarato di aver confermato davanti alla polizia di aver circolato a 70/80 km/h, unicamente perché messo sotto pressione dall'agente. In realtà sarebbe invece impossibile in quel tratto di strada mantenere una tale velocità. La velocità a cui circolava sarebbe quindi stata certamente inferiore, anche se egli non è in grado di stimarla.
Tale affermazione è pretestuosa. Se egli avesse realmente ritenuto che la decisione di multa poggiava su fatti errati avrebbe dovuto impugnarla. Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire.
L'insorgente, comunque, ben sapeva che le infrazioni commesse avrebbero potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa. Egli infatti, dando seguito ad una lettera con la quale l'autorità amministrativa gli prospettava tale eventualità, aveva scritto quanto segue (cfr. P.S. alla missiva 27.4.1998 doc. C):
"In caso di ritiro di patente Vi sarei grato se poteste attendere che mio fratello la riottenga."
L'interessato, che a metà aprile era già perfettamente al corrente del procedimento amministrativo in atto e delle possibili conseguenze del medesimo, poteva (e doveva) dunque aggravarsi contro la risoluzione di multa prolata nei suoi confronti il 17 aprile 1998.
Non avendo impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
La lamentela è infondata.
Il Tribunale federale (DTF 124 II 478 e 120 Ib 315 consid. 4 b) ha infatti già avuto modo di chiarire che l'autorità amministrativa è legata alla qualifica giuridica contenuta in un giudizio penale, unicamente se essa dipende in maniera determinante dalla valutazione dei fatti, che il giudice penale conosce meglio rispetto all'autorità amministrativa. Ciò non è il caso, quando anche l'autorità penale decide unicamente sulla base degli atti (cfr. pure Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III parte, Zurigo 1995, n. 2642 ss.).
Nel caso concreto la decisione penale è stata emessa dalla Sezione della circolazione sulla base del rapporto di polizia 30 novembre 1997. Considerato che l'autorità penale ha deciso unicamente sulla base delle constatazioni operate dagli agenti accertatori, l'autorità amministrativa non è legata alla qualifica giuridica operata in tale sede. Essa è quindi libera di riesaminare la fattispecie e di giungere alla conclusione che l'insorgente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione, se ciò è giustificato dalle circostanze.
Abbondanzialmente si rileva che se il ricorrente avesse ricorso contro la decisione di multa, la stessa sarebbe stata annullata da questo Tribunale e rinviata per competenza al Ministero pubblico, proprio poiché le infrazioni commesse configurano un caso grave, che impone l'applicazione dell'art. 90 cifra 2 LCStr e non della prima cifra. Anche per questo motivo le contestazioni sollevate dal ricorrente sono da considerarsi infondate.
5.2. I presupposti dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr sono adempiuti, allorquando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 e segg.)
Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, dev'essere valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 e segg.).
5.3. Durante l'interrogatorio di polizia __________ ha ricordato che circolava ad una velocità di ca. 70/80 km/h. All'uscita di una curva piegante per lui a sinistra ha accelerato, perdendo così la padronanza del mezzo, che ha sbandato a sinistra. Dopo un primo violento urto contro un muro, la vettura ha roteato su sé stessa di 360 gradi, andando poi a cozzare nuovamente contro un muro, per poi arrestarsi al centro della carreggiata.
Le infrazioni commesse hanno certamente creato un pericolo non indifferente per la sicurezza stradale. Difatti la spettacolare sbandata descritta nel rapporto di polizia poteva avere gravi conseguenze e coinvolgere anche altri veicoli o pedoni. Soltanto per puro caso si è evitato il peggio.
A non averne dubbio egli ha pure agito in modo gravemente negligente. Sapendo di aver ottenuto da breve tempo la licenza di condurre e di non aver mai guidato una Ferrari, avrebbe dovuto moderare la velocità ed adoperare particolare prudenza.
A giusta ragione dunque la Sezione della circolazione ha preso in considerazione un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr.
Il ricorrente asserisce che la precedente revoca della licenza di condurre per aver circolato a velocità eccessiva con una motoleggera non costituisce un caso di recidiva ai sensi della norma summenzionata. A torto.
Di principio vi è recidiva anche quando la precedente revoca e la nuova revoca concernono veicoli di categoria diversa (Bussy/Rusconi, Commentaire à la LCR, Losanna 1996, n. 2.3 ad art. 17 LCStr, pag. 221). Un'eccezione è tuttavia prevista quando la prima revoca era limitata al diritto di condurre ciclomotori (DTF 114 Ib 42 ss.), mentre la seconda concerne il permesso ordinario. Tale eccezione non può tuttavia trovare applicazione nel caso concreto, in quanto la precedente revoca della licenza di condurre adottata nei confronti del ricorrente concerneva la facoltà di condurre motoleggere (categoria F), e non ciclomotori, e pertanto già si riferiva ad uno dei veicoli a motore enumerati all'art. 3 cpv. 1 OAC.
La prima misura di revoca della licenza di condurre ha avuto termine l'8 gennaio 1997. Pertanto da questa data alla sera del 23 novembre 1997 non era trascorso neppure un anno. S'impone dunque l'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr e la revoca della licenza di circolazione per almeno sei mesi.
Ritenuta la vicinanza dei due eventi, dalla quale può essere concluso che il primo provvedimento amministrativo non ha raggiunto lo scopo educativo - repressivo prefisso e che il ricorrente non può invocare una necessità professionale a disporre di un'automobile, la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in sette mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c, 90 LCStr, 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel temine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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