AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.256
Data decisione, Autorità: 09.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00256
Lugano 9 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 settembre 1998 di
patrocinata dallo studio legale __________
contro
la decisione 25 agosto 1998, no 3792, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 19 maggio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di un'autorimessa sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
23 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
1º ottobre 1998 di __________ e __________;
1º ottobre 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 19 febbraio 1998 i resistenti __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un'autorimessa sulla part. no. __________ RFD, situata nella zona residenziale molto estensiva (R2b) del PR;
che alla domanda si è opposta la vicina qui ricorrente, obiettando che il colmo del tetto a falde del manufatto, situato alla quota di m 408.99 avrebbe superato quella massima di m 408.50, tassativamente prescritta dall'art. 34 NAPR;
che il 19 maggio 1998 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che la concessione di una deroga rientrasse nei limiti dell'autonomia comunale;
che l'opponente __________ ha impugnato la licenza davanti al Consiglio di Stato, contestando la deroga siccome sprovvista di base legale;
che con giudizio 25 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendo che la deroga si giustificasse anche in assenza di una corrispondente base legale;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza;
che l'insorgente ribadisce in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza, sottolineando come il caso dei resistenti presenti alcunché di eccezionale;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai beneficiari della licenza, che contestano diffusamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria;
che le prove genericamente offerte dai resistenti (testi, sopralluogo, ispezione RF), appaiono in effetti del tutto insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che "per la salvaguardia delle libere visuali sull'ambiente circostante", le costruzioni sul fondo dei resistenti non devono superare la "quota di massima altezza" di m 408.50 (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. c NAPR);
che la “quota di massima altezza" definisce il filo superiore della linea del colmo per edifici con tetto a falde (cfr. art. 7 cifra 6 lett. a NAPR);
che situandosi alla quota di m 408.99 il colmo del tetto dell'autorimessa in esame supera di 49 cm la quota di massima altezza prescritta dall’art. 34 cpv. 1 lett. c NAPR;
che la licenza rilasciata dal municipio di __________ si pone chiaramente in contrasto con il diritto;
che il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno disinvoltamente ritenuto che il difetto potesse essere emendato mediante la concessione di una deroga;
che, notoriamente, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una base legale e di una situazione eccezionale che giustifichi un'inflessione alle regole stabilite dalla legge (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 2 LE, N. 693);
che un’eccezione al requisito della base legale può essere ammessa soltanto in casi del tutto particolari, al fine di evitare situazioni contrarie al sentimento di giustizia e risultati manifestamente non voluti dal legislatore (DTF 112 Ia 53; Scolari, op. cit., ibidem);
che nel caso concreto l'art. 34 cpv. 1 NAPR non lascia spazio alcuno alla concessione di deroghe;
che la rigida impostazione della norma, che fissa in modo chiaro e preciso le quote massime delle costruzioni ammissibili non lascia alcun margine discrezionale all'autorità decidente;
che la situazione dei resistenti non presenta d’altro canto alcunché di eccezionale: la configurazione del loro fondo non li costringe per nulla ad edificare un'autorimessa con un tetto a falde che supera la quota massima prescritta;
che il superamento del limite in contestazione è il frutto di libere scelte progettuali e non di particolari contingenze che escludono qualsiasi altra soluzione;
che non sono nemmeno lontanamente date, in concreto, le premesse per ammettere l'esistenza di una situazione talmente particolare da giustificare una disapplicazione del limite prescritto in quanto configurante una restrizione lesiva della garanzia costituzionale della proprietà;
che, stando così le cose, la licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma, non emendabili mediante l'imposizione di clausole accessorie, vanno senz'altro annullate siccome crassamente lesive del diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze seguono la soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 7, 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 25 agosto 1998, no. 3792, del Consiglio di Stato.
1.2. la licenza edilizia 19 maggio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di un'autorimessa sulla part. no. __________ RFD.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei resistenti __________ e __________, che rifonderanno fr. 1'200.-- alla ricorrente __________ a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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