AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1998.254
Data decisione, Autorità: 14.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00254
Lugano 14 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 settembre 1998 di
entrambi rappresentati dall'avv. __________
contro
la risoluzione 25 agosto 1998 (n. 3767) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 23 dicembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio e di rinnovo della dimora;
viste le risposte:
18 settembre 1998 del Consiglio di Stato,
1° ottobre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadina dominicana, ha soggiornato da nubile per qualche mese in Svizzera nel 1987 a titolo di turista. Dal 1988 al 1991 ha potuto lavorare nel Cantone Ticino tramite successivi permessi temporanei per artiste/ballerine presso diversi locali notturni.
Il 20 marzo 1992 si è sposata a __________ con il cittadino svizzero __________, beneficiando altresì di un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 19 marzo 1997.
b) __________ è madre di __________, di cittadinanza statunitense, nato da una relazione con __________. Il 28 marzo 1995 il ragazzo è stato autorizzato a ricongiungersi con la madre in Svizzera. Il suo permesso di dimora è stato in seguito rinnovato regolarmente, l'ultima scadenza è stata fissata al 19 marzo 1997.
B. a) Il 25 aprile 1997 __________ ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un permesso di domicilio per sé e per il figlio.
Con "denuncia" 12 maggio 1997 il lic. iur. __________ ha segnalato alla Sezione degli stranieri di essere l'amante della straniera dal 1992, la quale eserciterebbe la "professione più antica del mondo", e che il matrimonio con __________ era "di convenienza". Il 4 luglio 1997 il municipio di __________ ha preavvisato negativamente la domanda opponendosi pure al rinnovo del permesso di dimora in quanto i coniugi non vivrebbero in unione coniugale nonché a causa dei disturbi verificatisi nell'abitazione in via __________. Anche la Polizia cantonale ha formulato preavviso negativo il 28 ottobre seguente in considerazione dei precedenti penali e di polizia dell'interessata, come pure a seguito della sua poco chiara situazione matrimoniale.
b) Con decisione 23 dicembre 1997 - fondata sugli art. 4, 7 cpv. 2, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS - la Sezione degli stranieri ha deciso di non rilasciare all'istante ed a suo figlio il permesso di domicilio e di non rinnovar loro il permesso di dimora.
A fondamento della propria risoluzione, il dipartimento ha richiamato il rapporto di segnalazione 1° ottobre 1997 della Polizia cantonale, constatando che la straniera viveva separata dal marito e che la comunione non è mai esistita. Ha quindi considerato che la formalità del vincolo matrimoniale, non essendo vissuto, non giustificava più un permesso per vivere presso il coniuge. Ha infine ordinato loro di lasciare il territorio cantonale entro il 31 gennaio 1998.
C. Con giudizio 25 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato il 16 gennaio precedente da __________, agente per sé ed in rappresentanza del figlio __________, evidenziando in particolare che i coniugi si erano sposati al fine di eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri. Ha pure ritenuto abusivo, alla luce delle risultanze fattuali, richiamarsi a tale matrimonio per ottenere il permesso sollecitato. Il Governo ha dunque considerato che l'interessata - e, di riflesso, il figlio giunto in Svizzera per ricongiungersi con la madre - non aveva più diritto né al rinnovo del permesso di dimora né al rilascio di un permesso di domicilio. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperta la questione in merito all'eventuale adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione nei confronti della ricorrente a seguito di due sue precedenti condanne a una multa di fr. 300.– ciascuna a titolo di ripetuto danneggiamento.
D. Con ricorso di ricorso di diritto amministrativo 14 settembre 1998 __________, agente per sé ed in rappresentanza del figlio __________, è insorta contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame al fine di poter risiedere nel Cantone Ticino durante la litispendenza - l'annullamento della decisione impugnata e il rilascio di un permesso di domicilio.
In sostanza essa adduce che gli elementi a fondamento del provvedimento adottato non sarebbero indizi atti a qualificare il suo matrimonio di convenienza. Sostiene pure l'inesistenza di qualsiasi abuso di diritto nel rilascio del permesso sollecitato, dato che non ha escluso di riprendere la vita in comune con il marito. Sottolinea infine che non vi sono elementi atti a decretare un'espulsione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio.
D'altro canto, il Trattato 25 novembre 1850 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti dell'America settentrionale (RS 0.142.113.361) non concede al figlio della ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di domicilio o di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 20 marzo 1992, quindi da più di cinque anni, e il suo soggiorno in Svizzera appare regolare ed ininterrotto. In principio, oltre al rinnovo del permesso di dimora, essa ha quindi il diritto al rilascio di un permesso di domicilio. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza dello scrivente Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ - e, di riflesso, del figlio in virtù del ricongiungimento famigliare - è data. Se il permesso sollecitato possa essere loro rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente. Le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419) il Tribunale federale ha rilevato che il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120 n. 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti sposalizi di cittadinanza. Esso prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Con la novella legislativa che ha abolito l'acquisto automatico della nazionalità svizzera da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, la norma summenzionata ha perso la sua ragione di esistere ed è quindi stata abrogata. A seguito di ciò, è stato modificato nel 1992 anche l'art. 7 LDDS.
2.2. La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120 n. 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
2.3. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere negato in caso di abuso di diritto. Esso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Con riferimento alla pretesa di ottenere il permesso di domicilio da parte del coniuge straniero di un cittadino svizzero che ininterrottamente e durevolmente ha risieduto in Svizzera durante il periodo di cinque anni, il Tribunale federale ha sino ad ora rinunciato a definire i casi in cui si manifesta un abuso di diritto, indicando esplicitamente che un eventuale esercizio abusivo deve essere valutato secondo le circostanze del caso concreto.
In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). Da osservare che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio, insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, non portano necessariamente a considerare che vi sia abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid. 4 e 5).
2.4. La separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d) e, di conseguenza, non osta neppure all'ottenimento del diritto a un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni. Il legislatore ha infatti preferito far dipendere il diritto ad un permesso di soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venisse allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).
3.1. Nell'evenienza concreta, l'insorgente ha lavorato in Svizzera dal 1988 al 1991 grazie a diversi permessi di dimora temporanei (art. 13 lett. c n. 3 OLS) - sottoposti quindi a continue richieste di proroga nonché a rigide verifiche di rito, contrariamente al coniuge di un cittadino svizzero (art. 3 cpv. 1 lett. c OLS) - per esercitare l'attività di ballerina in diversi locali notturni. Interrogata dalla Polizia cantonale, il 23 settembre 1997 essa ha dichiarato che verso la fine del 1991 "(...)-inizio anno 1992 ho fatto la conoscenza del cittadino svizzero __________. Ci frequentavamo tutti i giorni o quasi e dopo alcuni mesi si discuteva di sposarsi".
In effetti, il 20 marzo 1992 si è sposata. Essa ha in seguito ammesso che a partire dal matrimonio "abbiamo abitato assieme per alcuni mesi". A partire dalle nozze la ricorrente ha cambiato l'indirizzo coniugale più volte e ha lavorato saltuariamente. Ha inizialmente indicato quale luogo di dimora coniugale un appartamento situato in via __________ a __________ con effetto dal 1° aprile 1992. Il 29 ottobre 1993 ha comunicato all'autorità di soggiornare con il marito a __________ in via __________ già dal 1° dicembre 1992 in un appartamento locato da __________ (va notato che a partire dall'ottobre/novembre 1995 essa ne risulterà la conduttrice e __________ - suo amante - debitore solidale). Il 2 novembre 1993 la ricorrente è stata autorizzata a lavorare quale commessa presso il negozio "__________" in via __________ a . Solo il 27 marzo 1995 il responsabile del personale __________ ha comunicato all'autorità competente che la fine del rapporto di lavoro era avvenuta il 31 maggio 1994. __________ ha ritrovato un'attività il 2 maggio 1995 quale venditrice presso la "" a __________. Il contratto è stato sciolto il 10 giugno 1995, ancora dal __________ quale responsabile del personale di tale negozio. Il 27 aprile 1997 l'interessata si è trasferita in via __________ a __________ (v. lettera 13 maggio 1997 Ufficio regionale stranieri di Lugano alla Sezione) in un appartamento intestato ad __________; quest'ultimo ha pure in locazione dal 20 luglio 1997 dei locali in via __________ a __________, dove __________ soggiorna tuttora con il figlio a partire dall'estate 1997 (v. dichiarazioni __________ 24 aprile e 26 agosto 1997, il quale attesta che gli appartamenti sono occupati dai coniugi e da ). All'inizio dell'estate 1997 essa ha iniziato a lavorare quale ambulante per la ditta __________ di __________ per la vendita di abbigliamento presso vari esercizi pubblici (, __________). E' remunerata con una percentuale sulla vendita (fr. 2'000.–/3'000.– al mese; cfr. verbale interrogatorio 23 settembre 1997 Polizia cantonale). Infine, il municipio di __________, nell'ambito del preavviso negativo del 1° luglio 1997, nota che "il signor __________ risulta sempre irreperibile (da informazioni avute pare viva a __________ con la madre)".
Essa ha pure ammesso di esercitare la prostituzione non solo durante l'attività di ballerina prima del matrimonio, ma anche dopo l'unione coniugale (v. verbali d'interrogatorio 14 agosto 1989 Gendarmeria di Lugano e 23 settembre 1997 Polizia cantonale): "Nell'anno 1996 a __________ Via __________ avevo un piccolo appartamento e garante era __________. In questo appartamento ricevevo i clienti che conoscevo nei vari locali di quel paese. I soldi che guadagnavo con la prostituzione li consegnavo al __________, che mi diceva di investirli in Banca".
Ne risulta che i tempi e le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro differenza di età (21 anni), la loro asserita breve convivenza al domicilio di __________ scioltasi pochi mesi dopo la celebrazione delle nozze, il domicilio fittizio mantenuto per oltre 5 anni a __________ dal marito, l'intervento di terze persone per il finanziamento della sussistenza e per la stipulazione dei diversi contratti di locazione degli appartamenti della ricorrente, la sue relazioni extraconiugali con l'esercizio della prostituzione, sono forti e sufficienti indizi dimostranti il carattere fittizio del matrimonio contratto. Ma vi è di più.
3.2. La ricorrente ha invero indicato alla polizia di essersi sposata per amore. Sennonché, interrogato dalla Polizia cantonale l'8 agosto 1997, __________ ha dal canto suo dichiarato:
"Fine anno 1991/inizio 1992, non mi ricordo bene in un locale pubblico di __________ incontravo, meglio facevo la conoscenza della cittadina dominicana __________ se non erro dimorante a __________ in via __________ a. Quasi certamente la donna citata l'ho conosciuta nel dicembre 1991. Con lei vi è stata subito un'amicizia continuata (...). Chiaramente lo scopo del matrimonio per la __________, era quello di ottenere un permesso annuale. (...) Nei primi mesi dell'anno 1992 di comune accordo si discuteva di un eventuale matrimonio. Preciso è stata lei la prima a lanciarmi l'idea. Visto che io ero in precarie condizioni finanziarie, mi precisava che se l'avrei sposata era disposta ad aiutarmi finanziariamente. Io dopo aver valutato la situazione accettavo di sposarla e la __________ a quel momento mi proponeva di darmi la somma di fr. 15/16'000.– (...) Da parte mia mi faceva comodo la somma discussa. Dopo aver fatto i preparativi in data 20.03.1992 a __________ mi univo in matrimonio.(...) Il mio testimone era certo __________ di __________, che conoscevo da alcuni mesi, poiché pure lui bazzicava certi ambienti. Il o la testimone della __________, non mi ricordo più chi era. (...) Durante la serata mia moglie __________ mi consegnava la somma pattuita di fr. 15 o 16'000.–, non mi ricordo più con precisione. (...) Da quando ho conosciuto la __________ fino al giorno del matrimonio, ognuno abitava nei rispettivi appartamenti io a __________ e lei a __________ Via __________. Ci incontravamo poi alcune volte alla settimana. (...) Nel frattempo facevo trasferire il mio domicilio da __________ a __________. In questo comune la nostra convivenza è stata di pochi mesi, circa tre mesi al massimo. A partire dal 01.11.1992 mia moglie trasferiva il suo domicilio a __________ Via __________. Da parte mia preciso che dopo la convivenza di tre mesi, vale a dire fino alla fine giugno 1992, mi trasferivo definitivamente a __________ nella casa paterna, lasciando il mio domicilio a __________. Quando la __________ si trasferiva a __________ veniva pure trasferito anche il mio domicilio in quel Comune. Praticamente in Via __________ a __________ io non ho mai abitato, passavo una volta alla settimana circa, per ritirare la Posta a me inviata. Non mi sono mai fermato a trascorrervi la notte. Posso dire che (l'abitazione de) la __________ era stata locata dall'avv. __________. Solamente nell'anno 1995 l'appartamento è stato intestato alla __________ - come debitore solidale l'avv. __________. Nel mese di marzo 1997 la __________ si trasferiva in Via __________ a __________. Pure il mio domicilio veniva colà trasferito. In questo appartamento mi sono recato un paio di volte, per salutarla. Dal 01.07.1997 io ho trasferito definitivamente il mio domicilio a __________ ".
Stante quanto precede, risulta che la deposizione di __________ presenta diversi elementi convergenti con le risultanze testé esposte, senza che sia necessario fondarsi su quanto dichiarato dal __________ nell'interrogatorio 24 luglio 1997. Va pure rilevato che il __________ nemmeno rammenta chi fosse il testimone di nozze della moglie. Dalla dichiarazione del marito vi è pure un ulteriore indizio: la forte somma a lui corrisposta in cambio del favore del matrimonio concesso.
4.1. Innanzitutto va osservato che la serie di indizi di matrimonio fittizio riconosciuti dalla giurisprudenza federale e testé esposti non devono necessariamente essere tutti riuniti cumulativamente. Alcune circostanze sono state del resto incontestabilmente stabilite, deducendo altresì la volontà dei coniugi di non voler costituire una reale comunione coniugale.
L'insorgente stessa, che è convolata a nozze nel marzo 1992 con il __________ conosciuto solo alla fine 1991-inizio 1992, riconosce in sede di ricorso che la convivenza matrimoniale è durata soltanto pochi mesi (pag. 9 ad 4.3.). A tale proposito va tenuto presente che l'assenza di vita in comune, ancorché di facciata o di breve durata, è un forte indizio di matrimonio fittizio (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 274). Del resto sono poco convincenti i motivi della lunga separazione. addotti dalla ricorrente, a suo dire dovuti ai problemi di salute della suocera e la presunta impossibilità di mantenimento famigliare, che non sono nemmeno stati documentati. La moglie adduce invero di aver ora ripreso a frequentare il marito; sottolinea pure che egli non passava soltanto una volta la settimana presso l'abitazione coniugale per ritirare la posta, ma pure per stare insieme a lei e intrattenere rapporti intimi. Sennonché è insufficiente invocare tale amor superveniens, tra l'altro sostenuto soltanto in sede ricorsuale, dopo numerosi anni di separazione e senza ulteriori riscontri oggettivi al proposito. Del resto, la volontà di creare un'autentica comunione coniugale non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità.
Inoltre il fatto che l'insorgente stessa ammetta di essere stata dedita alla prostituzione sia prima che durante il matrimonio è un ulteriore elemento di matrimonio di convenienza, oltre la grande differenza di età tra i coniugi (21 anni).
4.2. L'insorgente sostiene che con le precisazioni apportate con lo scritto del 30 marzo 1998 - tra l'altro oltre sette mesi dopo l'interrogatorio, solo in sede ricorsuale e sollecitato dal legale della moglie
Egli scrive invero che i rapporti con la moglie sarebbero migliorati da quando la relazione con il __________ è cessata. Tuttavia non indica nemmeno la certezza di riprendere il legame con l'interessata, tanto che usa prudenzialmente il condizionale affermando "Secondo me una convivenza potrebbe anche ricominciare" (ad 4.5 pag. 3).
Quanto alla somma di fr. 15/16'000.–, l'insorgente non contesta di aver versato dei soldi al marito. Precisa tuttavia che sarebbe posteriore all'accettazione di sposarla e che era volta alla proposta di anticipargli una determinata somma per aiutarlo a sistemare la sua situazione precaria. Per questo motivo nello scritto del 30 marzo 1998 il marito preciserebbe di non aver pattuito una cifra e che la moglie gli avrebbe consegnato solo 5/6'000.– ma solo dopo la festicciola di nozze, a suo dire spontaneamente, per sottolineare l'occasione. Tali dichiarazioni non sono tuttavia atte a confutare l'indizio di matrimonio prezzolato, visti i tempi ed i modi (dopo la festicciola delle nozze verosimilmente brevi manu), nonché per l'importo non trascurabile del presunto prestito versato.
D'altronde in merito al dovere reciproco dei coniugi giusta l'art. 159 cpv. 2 CC invocato dalla ricorrente, va osservato che i debiti sono in tutti i casi forzatamente precedenti al matrimonio. Inoltre l'insorgente dimentica che l'art. 159 CC prevede pure che la celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale con l'obiettivo di intraprendere una vita in comune e il dovere di fedeltà. Ciò che è stato disatteso dai coniugi già subito poco dopo le nozze.
4.3. La ricorrente chiede che vengano sentiti tutti i testi interrogati dalla polizia. L'insorgente motiva tale audizione in virtù del suo diritto di difesa. A suo dire, tutti i testi sarebbero stati sentiti senza la sua presenza e del di lei legale, il quale non avrebbe altresì potuto fare delle controdomande rispettivamente chiedere delle delucidazioni. Sennonché i testi sono stati sentiti in relazione al matrimonio dei coniugi __________, quindi nell'ambito di una procedura amministrativa e non penale. Del resto, la ricorrente ha potuto in tutti i casi esprimersi al riguardo tramite il ricorso in rassegna. I suoi diritti sono stati altresì salvaguardati.
Inoltre la decisione impugnata non si richiama al complemento del rapporto di segnalazione dell'11 novembre 1997 e non si fonda pertanto sugli interrogatori di __________, __________ e __________. Ma anche se lo fosse, le loro dichiarazioni non sono atte a sovvertire quanto precede. Il primo, sentito dalla polizia il 31 ottobre 1997, riferisce una propria impressione ("io ero convinto che il __________ si sposava per amore"), come pure ha fatto il secondo nell'interrogatorio dell'8 novembre 1997 ("Non posso esprimermi se trattavasi di matrimonio per convenienza. Ritengo che trattavasi di un normale matrimonio"). Per quanto concerne il terzo, egli aveva confermato il 30 ottobre 1997 che in presenza sua e del __________ "Il __________ ha dichiarato ed ammesso che il matrimonio è avvenuto unicamente per fare un favore alla __________, e per interessi reciproci" e converge d'altronde con quanto addotto dal marito nel suo scritto. Non risulta nemmeno che il teste sia stato in tutti i casi denunciato penalmente per falsa testimonianza. Il fatto che il marito sostenga nella sua lettera del 30 marzo 1998 che __________ sia di parte e che non sarebbe stato seduto al tavolo insieme al __________ ed al __________ e che pertanto difficilmente avrebbe potuto seguire la conversazione perché il __________ non aveva trattato l'argomento ad alta voce, sono soltanto dichiarazioni che rimangono allo stadio del puro parlato.
4.4. Si è visto in precedenza come l'intenzione fosse di non vivere l'unione coniugale sin dall'inizio. Poco importa dunque se la ricorrente si richiama ora ai cosiddetti matrimoni "aperti" dove, a suo dire, un coniuge - se non tutti e due - può avere più amanti.
E' pure irrilevante il fatto di sostenere la necessità dell'intervento di terze persone solvibili e di buona reputazione (__________, __________) quali garanti per la locazione dei diversi appartamenti coniugali a causa della situazione finanziaria del marito. Del resto dal momento che non nega nemmeno di avere avuto una relazione con __________, allora intestatario e in seguito debitore solidale dell'appartamento situato in via __________ a __________, tale necessità è pure poco credibile. D'altronde ai fini della presente vertenza importa poco il presunto sfratto nell'estate 1997 dall'abitazione di via __________ sarebbe imputabile al __________ perché era tenuto a pagare un saldo di pigioni arretrate per tale appartamento. Poco importa anche il fatto che quest'ultimo sia stato in seguito da lei querelato penalmente ed accusato dal Procuratore pubblico il 17 marzo 1998 a titolo di ripetute ingiurie, coazione sub minaccia, esibizionismo e contravv. alla LC sull'Ordine pubblico per episodi risalenti al settembre/ottobre 1997.
4.5. L'interessata adduce che la situazione dei coniugi era nota alla Sezione degli stranieri almeno dal 1995, quando il figlio è stato autorizzato a ricongiungersi con lei. A suo dire, il rifiuto di rinnovare il proprio permesso di dimora dopo più di 6 anni di residenza in Svizzera corrisponderebbe ad un atto contrario alla buona fede. La tesi non può essere condivisa. Innanzitutto non va dimenticato che prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come si è comportato fino allora (art. 11 ODDS). L'autorità di prime cure ha del resto adottato il provvedimento impugnato a seguito di elementi di cui ha preso conoscenza solo dopo l'entrata in Svizzera del figlio e che hanno in seguito trovato attendibile riscontro. Inoltre il lic. iur. __________ sarebbe intervenuto solo quale garante per il mantenimento del minore (v. dichiarazione 7 giugno 1995) e __________ aveva dichiarato alla Sezione degli stranieri il 4 settembre 1995 il suo accordo di continuare "ad accoglierlo presso il domicilio coniugale, ora in __________, impegnandomi a contribuire, secondo le mie possibilità, alla sua educazione ed alle sue necessità in generale", dando altresì l'impressione di continuare a convivere con l'interessata.
4.6. Stante quanto precede, ben si può concludere affermando che i coniugi __________ hanno contratto matrimonio al fine di eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri.
Inoltre e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, pure la denuncia di __________ risulta fondata. Difatti, riferendo che __________ esercita la "professione più antica del mondo" e che il matrimonio con __________ era "di convenienza", egli ha esposto fatti che risultano veritieri.
L'interessata ritiene che non esistono elementi atti a considerare il richiamo al matrimonio abusivo, dal momento che non sarebbe esclusa la ricostituzione dell'unione coniugale. A torto.
Innanzitutto i coniugi non hanno ripreso a questo momento la vita in comune e la presunta volontà di voler nuovamente convivere rimane allo stadio di puro parlato. Inoltre, come visto in precedenza, gli insorgenti non hanno fatto vita comune e neppure hanno dato d'intendere di volerlo fare, tanto più che il 1° luglio 1997 il marito ha trasferito il domicilio a __________. Come ha giustamente osservato il Governo cantonale nella risposta al presente gravame, tale agire dimostra che il matrimonio è comunque definitivamente terminato da più di 6 anni e l'interessata manifestamente lo ha mantenuto solo per conservare il suo permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda la questione relativa all'eventuale adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione giusta l'art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS a seguito delle due multa di fr. 300.– ciascuna inflitte alla ricorrente a titolo di danneggiamento e risalenti al 1990 e al 1996, essa può rimanere aperta dal momento che le autorità inferiori non hanno fondato il loro giudizio su tali risultanze.
La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora.
Sennonché, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). Orbene, come testé evidenziato, a seguito degli indizi di matrimonio fittizio non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Dato che alla madre non viene né rilasciato il permesso di domicilio né rinnovata la dimora, nemmeno il figlio __________ può prevalersi di tali permessi in quanto era stato a suo tempo autorizzato ad entrare in Svizzera con lo scopo di ricongiungersi con la madre.
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8, 10, 11 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina dominicana, e __________, cittadino statunitense, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il 31 gennaio 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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