AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.251
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00251
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 settembre 1998 di
patrocinato da: dott. jur. __________
contro
la decisione 25 agosto 1998, no. 3770, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 4 marzo 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
17 settembre 1998 del servizio dei ricorso del Consiglio di Stato;
22 settembre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 giugno 1997 il cittadino tunisino __________, nato il __________, si è unito in matrimonio con la cittadina svizzera __________, nata il __________.
Il 20 giugno 1997 l'interessato ha inoltrato una domanda di rilascio del permesso di soggiorno, indicando quale suo luogo di dimora via __________ ad __________. Il 21 luglio 1997 la domanda è stata accolta ed il ricorrente è stato messo al beneficio di un permesso di dimora annuale valido fino al 4 giugno 1998.
B. L'11 novembre 1997 __________ ha inoltrato alla Sezione degli stranieri una domanda di modifica dell'indirizzo, avendo preso in locazione una camera in piazza __________ presso l'osteria __________ ad __________ a partire dal 3 novembre 1997. Nello spazio riservato alle osservazioni del formulario di notifica la cancelleria comunale di __________ ha precisato che a partire dal 1. ottobre 1997 la moglie __________ abitava in via __________ ad __________.
C. Con decisione 4 marzo 1998 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha respinto la summenzionata richiesta ed impartito all'interessato l'ordine di lasciare il territorio del canton Ticino entro il 30 aprile 1998. Secondo l'autorità dipartimentale il motivo del soggiorno (matrimonio) sarebbe venuto meno, poiché il vincolo del connubio sussiste solo sulla carta. Durante l'interrogatorio 6 novembre 1997 davanti alla polizia cantonale, posto di __________, il ricorrente aveva infatti dichiarato, che la convivenza con la moglie era inesistente, avendo essi sempre risieduto in dimore separate.
D. Contro la succitata decisione il ricorrente è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. A suo dire egli non convive con la moglie, soltanto perché il cognato, che abita con la stessa, vi si oppone. Per riguardo alla debole personalità di quest'ultimo, la moglie avrebbe quindi deciso di abbandonare il tetto coniugale. Vi sarebbero comunque concrete possibilità di riavvicinamento a breve o a medio termine. Malgrado queste difficoltà il rapporto coniugale sarebbe comunque realmente vissuto e non fittizio, come sostenuto dall'autorità di prima istanza.
E. Con risoluzione 25 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________.
Il Governo ha confermato la decisione dipartimentale, ritenendo che non vi è mai stata una reale comunione coniugale. Sulla base di tale circostanza l'Esecutivo cantonale è pervenuto al convincimento che si è trattato di un matrimonio di convenienza, al fine di permettere al ricorrente di soggiornare e di lavorare in Ticino. In tali circostanze invocare l'art. 7 cpv. 1 LDDS costituisce un chiaro abuso di diritto non meritevole di protezione.
F. Il 9 settembre 1998 l'insorgente ha inoltrato alla pretura di Lugano, sezione 6, un'istanza ex art. 172 CC. Egli ha chiesto al giudice di convocare la moglie ad un'udienza, per ricordarle i suoi doveri coniugali.
Il 2 ottobre 1998 si è tenuta l'udienza di discussione, delle cui risultanze si dirà, se del caso, in seguito.
G. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza ripropone gli stessi argomenti già esposti davanti al Consiglio di Stato. Sostiene inoltre che l'accertamento dei fatti sarebbe carente. A causa dello stato di soggezione in cui versava durante l'interrogatorio dinanzi alla polizia cantonale, ha firmato il verbale 6 novembre 1997 senza comprenderne il contenuto, non padroneggiando la lingua italiana. Le affermazioni ivi contenute non sarebbero quindi veritiere. Per di più l'autorità dipartimentale non avrebbe approfondito sufficientemente la fattispecie, avendo omesso di sentire la moglie e __________, testimone ed amico del ricorrente, in merito al rapporto esistente tra i due coniugi.
Chiede quindi che queste due persone vengano sentite quali testi e di essere interrogato alla presenza di un traduttore. Postula infine che al gravame sia conferito effetto sospensivo.
H. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri, delle cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Nel caso di specie la controversa decisione 4 marzo 1998 adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso annuale valido fino al 4 giugno 1998. Posto che contro questo genere di provvedimenti è proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; STF 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b e rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Tra la Svizzera e la Tunisia non esiste alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini tunisini, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso, il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente; le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi determinanti e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. L'art. 7 cpv. 2 LDDS prevede che il coniuge straniero di un cittadino svizzero non ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri.
Tale disposto s'inspira all'abrogato articolo 120 cpv. 2 CC, concernente i cosiddetti matrimoni di cittadinanza. Esso prevedeva la nullità del matrimonio contratto da una donna al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione e senza intenzione di creare un'unione coniugale. Con la novella legislativa che ha abolito l'acquisto automatico della nazionalità svizzera da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, la norma summenzionata ha perso la sua ragione d'essere ed è quindi stata abrogata.
2.3. Non essendo facile provare che i coniugi si erano sposati solo per eludere le disposizioni sulla dimora, nell'ambito dell'art. 120 cpv. 4 CC la giurisprudenza aveva precisato che l'autorità poteva poggiare il proprio giudizio su indizi (DTF 98 II 1, consid. 2c, pag. 7). Le stesse considerazioni valgono anche per l'art. 7 cpv. 2 LDDS.
Costituiscono seri indizi dell'esistenza di un matrimonio fittizio la marcata differenza d'età fra i coniugi, l'esistenza di un divieto di entrata in Svizzera pronunciata nei confronti del coniuge straniero la cui domanda di asilo è stata respinta, nonché l'assenza di una reale comunione domestica o la sua breve durata (DTF 119 Ib 420). Determinanti non sono i motivi del matrimonio, ma il quesito a sapere se l'unione è stata effettivamente voluta (DTF 113 II 9).
Dopo un anno di disoccupazione, il 5 gennaio 1996 il ricorrente ha presentato alla Sezione degli stranieri una domanda volta al rilascio di un permesso di lavoro per confinanti, per poter lavorare presso il ristorante __________ a __________ in qualità di pizzaiolo. La richiesta è stata respinta con decisione 9 gennaio 1996.
L'insorgente è poi restato senza lavoro fino alla celebrazione del matrimonio di data 5 giugno 1997. Già il 16 giugno 1997 egli ha presentato una domanda di rilascio del permesso di dimora con attività lucrativa. Infatti lo stesso giorno ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ proprietaria dell'albergo __________ a __________, per essere impiegato in qualità di aiuto cucina e pizzeria.
La stretta correlazione temporale esistente tra questi eventi rappresenta un chiaro indizio che il matrimonio è stato contratto unicamente al fine di permettere all'interessato di risiedere e lavorare in Svizzera e non per fondare una comunione domestica reale ed intensamente vissuta.
3.2. Lo stesso insorgente durante l'interrogatorio 6 novembre 1997 ha confermato "che effettivamente ho sposato l'__________ per regolare la mia posizione in Svizzera. In precedenza avevo il permesso di soggiorno in Italia."
Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non si può giungere ad altra conclusione se non quella che i coniugi __________ non hanno mai voluto fondare un'unione coniugale, bensì solo inteso aggirare le disposizioni in materia del rilascio del permesso di dimora. L'insorgente ha per di più ammesso che dalla celebrazione del matrimonio essi vivono in differenti abitazioni, non hanno mai fatto vita di coppia, né avuto rapporti intimi. Egli non conosce neppure l'indirizzo dell'attuale domicilio della moglie, né il nome della ditta presso la quale essa lavora. Tutti questi indizi confermano che il matrimonio tra i coniugi __________ ha solo natura puramente formale.
Il ricorrente contesta il contenuto di tale verbale. Egli asserisce di non aver compreso quanto è stato verbalizzato per problemi di lingua e che ha sottoscritto il verbale solo poiché si trovava in uno stato di soggezione nei confronti della polizia cantonale.
Ciò non è credibile.
Egli abita e lavora in paesi italofoni fin dal maggio 1986 (cfr. curriculum vitae agli atti). Ha quindi certamente acquisito una sufficiente padronanza della lingua italiana per rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia e per comprendere appieno il significato del verbale da lui sottoscritto.
Ma vi è di più. Nel ricorso al Consiglio di Stato egli non ha neppure accennato al fatto di aver firmato il verbale in questione senza comprenderne il contenuto e che le dichiarazioni ivi contenute sarebbero inveritiere. Al contrario egli ha richiamato tale verbale per evidenziare una sua affermazione, segnatamente di aver frequentato la moglie per un anno e mezzo prima del matrimonio, e per meglio precisare l'affermazione di aver sposato la moglie soltanto "per regolare la sua posizione in Svizzera".
Soltanto dopo che il Consiglio di Stato ha intimato la propria decisione, che poggia in larga misura sul verbale citato, il ricorrente ha contestato la fedefacenza del verbale. Questa versione appare quindi malfondata e costruita in un secondo tempo a scopi meramente processuali.
Infine si deve rilevare che le precise circostanze descritte nel verbale non possono certamente essere frutto della fantasia dell'agente verbalizzante, che non aveva alcun interesse a sottoscrivere un documento inveritiero, con il rischio tra l'altro di incorrere in gravi sanzioni penali ed amministrative.
3.3. L'insorgente sostiene che il cognato si sarebbe opposto alla convivenza dei due coniugi e che la moglie per rispetto della debole personalità del fratello avrebbe di conseguenza abbandonato il tetto coniugale. Malgrado queste difficoltà vi sarebbero concrete possibilità di riavvicinamento a breve o a medio termine.
Tali affermazioni non sono state dimostrate.
Per di più appare poco credibile che il fratello della moglie si opponga ora alla convivenza dei due coniugi, dopo che si è prestato quale testimone per la celebrazione del matrimonio.
Agli atti non figura inoltre alcuna prova che il ricorrente abbia in qualche modo tentato di mantenere un qualsiasi rapporto con la moglie. Al contrario egli ha ammesso (verbale 6 novembre 1997) che essi non si vedono più dal mese di settembre 1997, né si sono mai recati l'uno nell'appartamento dell'altra anche solo per bere un caffè. Se i coniugi avessero voluto realmente stabilire un unione matrimoniale, avrebbero almeno cercato di incontrarsi fuori casa, ciò che nella fattispecie non è avvenuto, neppure dopo che l'insorgente si è trasferito nel medesimo comune di domicilio della moglie.
3.4. Neppure l'inoltro dell'istanza per inosservanza dei doveri coniugali del 9 settembre 1998 giova al ricorrente.
È indubbio che la stessa è stata inoltrata non tanto per ricongiungersi con la moglie, bensì con meri fini ricorsuali. Infatti l'istanza precede di soli due giorni l'inoltro del presente ricorso.
Durante l'udienza di discussione è inoltre emersa un'altra versione in merito ai motivi della mancata convivenza dei coniugi. __________ ha dichiarato che è il marito a rifiutare la convivenza, mentre questi, pur ammettendo tale fatto, si è giustificato sostenendo di non volersi trasferire dalla moglie perché intimorito dal cognato che abita con la stessa.
Le discrepanze tra la revisione ricorsuale e quella summenzionata costituiscono un ulteriore indizio che si tratta di un matrimonio fittizio volto ad eludere le disposizioni sulla limitazione del numero degli stranieri.
3.5. In siffatte circostanze si deve quindi concludere che i coniugi __________ non hanno mai instaurato una reale comunione domestica e che non hanno neppure mai voluto creare un rapporto matrimoniale effettivo e concretamente vissuto. Visto quanto precede pure le dichiarazioni di amore proferite durante l'udienza di discussione davanti al Pretore di Lugano, hanno ben poca rilevanza, non essendo sorrette da elementi concreti che dimostrino la reale intenzione dei coniugi di fondare un'unione. A giusta ragione quindi la Sezione degli stranieri ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto che la fattispecie configuri un caso di matrimonio di convenienza.
Nella fattispecie non è stata portata alcuna prova che i coniugi si siano adoperati per fondare un reale matrimonio, anche dopo la sua celebrazione. Essi continuano a vivere separati e si sono incontrati unicamente in occasione dell'udienza di discussione tenutasi presso la Pretura di Lugano, sezione 6. È ben vero che in tale occasione il ricorrente ha asserito di volersi riconciliare con la moglie, questa ha tuttavia affermato che considera finito il loro matrimonio e che intende chiedere la separazione. Stando così le cose, è quindi manifesto che il matrimonio esiste solo formalmente e che di conseguenza invocare tale vincolo per opporsi alla decisione dipartimentale rappresenta un abuso di diritto.
A seguito dei summenzionati indizi di matrimonio fittizio, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con la moglie. Ne consegue che l'art. 8 CEDU è inapplicabile.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU, 7 LDDS, 10 lett. a LALPS, 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
§. __________ (nato il __________), cittadino tunisino, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1998, notificando la sua partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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