AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.250
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00250
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 settembre 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 25 agosto 1998, no. 3774, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 3 aprile 1998, no. E 186, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha annunciato la decadenza del permesso di domicilio a seguito di prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
8 settembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
21 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano __________ è nato ad __________ nel __________ ed è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio, essendo figlio di genitori italiani titolari di un permesso di domicilio. Nel 1966 il ricorrente unitamente alla madre ed al fratello si è trasferito a __________ (I - provincia di __________), dove ha frequentato le scuole obbligatorie. Nell'ottobre 1974 essi si sono ricongiunti con il padre/marito in Ticino, ottenendo un permesso di domicilio, regolarmente rinnovato e con prossimo termine fissato al 23 aprile 1999.
Il __________ l'insorgente si è unito in matrimonio con la connazionale __________, anch'essa titolare di un permesso di domicilio. Il __________ è nato il figlio __________.
B. Con istanza 29 settembre 1993 __________ ha chiesto al pretore di Mendrisio-Sud di citare il marito per un tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto il 12 novembre 1993.
Il 13 giugno 1994 __________ ha inoltrato la petizione di divorzio.
Con giudizio 25 maggio 1998 il matrimonio è stato sciolto per divorzio. La sentenza è cresciuta in giudicato.
C. Nel luglio 1996 __________ ha lasciato il Ticino alla volta di __________.
D. Nell'ottobre 1997 l'insorgente ha fatto ritorno nel nostro Cantone, ove ha trovato lavoro come lattoniere. Al fine di accertare la sua posizione, il 16 gennaio 1998 l'ufficio regionale degli stranieri ha chiesto alla polizia cantonale d'interrogare __________: questi ha dichiarato che dalla fine di luglio 1996 alla fine di settembre 1997 ha abitato a __________ presso la sua convivente.
Reso attento sul fatto che a seguito del prolungato soggiorno all'estero il permesso di domicilio di cui beneficiava era decaduto, lo straniero è stato invitato a presentare una domanda di ripristino di tale autorizzazione. Il 20 gennaio 1998 il ricorrente ha inoltrato tale richiesta, che l'URS di __________ ha preavvisato negativamente, in quanto contro il richiedente vi sono un ordine di arresto per trascuranza dei doveri di assistenza familiare e diversi attestati di carenza beni per complessivi fr. 120'000.--.
Con decisione 3 aprile 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda in virtù dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, ritenuto che il prolungato soggiorno all'estero ha provocato la decadenza del permesso di domicilio. Gli è quindi stato ordinato di lasciare il territorio del Cantone entro il 30 aprile 1998.
E. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso con risoluzione 25 agosto 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, avendo lo straniero risieduto effettivamente all'estero per un periodo superiore a sei mesi, segnatamente dalla fine di luglio 1996 alla fine di settembre 1997.
F. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che gli venga ripristinato il permesso di domicilio.
Deduce che dopo essersi trasferito in Italia, ha ripetutamente soggiornato in Ticino durante fine settimana alterni per far visita al figlio ed a volte anche per più settimane (la prima volta nel novembre 1996). Inoltre egli avrebbe ripreso a lavorare in Ticino già a partire dal 17 marzo 1997. L'insorgente non avrebbe dunque mai lasciato il nostro Cantone per lunghi periodi al contrario di quanto è stato verbalizzato. Contesta quindi il contenuto del verbale 16 gennaio 1998, poiché l'agente verbalizzante, non riportando per intero le sue affermazioni, ne avrebbe distorto il senso. Egli non avrebbe inoltre compreso la portata di quanto è stato verbalizzato, essendo di limitato livello culturale. A tal proposito chiede l'allestimento di una perizia affinché siano valutate le sue capacità intellettuali.
Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in quanto il Consiglio di Stato non ha assunto le prove da lui notificate né ha tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dai suoi parenti che confermano la sua ininterrotta presenza in Ticino. La decisione governativa sarebbe carente di motivazione e violerebbe il principio di proporzionalità e di uguaglianza, tenuto conto dei ripristini pronunciati in questi ultimi anni dalla Sezione degli stranieri.
In merito agli attestati di carenza di beni rileva che essi sono legati al fallimento di un'attività imprenditoriale in proprio, che egli aveva intrapreso anni fa. Inoltre soltanto se gli verrà permesso di lavorare in Ticino egli potrà rimborsare gli alimenti anticipati alla moglie dall'ufficio dell'assistenza.
Chiede l'audizione di vari testi per accertare la data del suo rientro effettivo in Ticino, il richiamo degli incarti concernenti la sua persona dalla Sezione degli stranieri, dall'UEF di Lugano e dalla pretura di Mendrisio-Sud, e l'allestimento della summenzionata perizia.
Postula infine che al ricorso venga conferito effetto sospensivo e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri che il Consiglio di Stato, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.
1.4. Il ricorrente chiede l'assunzione di diverse prove.
L'audizione dei genitori e del fratello del ricorrente non potrebbero confutare quanto da lui dichiarato di fronte alla polizia cantonale (verbale d'interrogatorio 16 gennaio 1998) ed indicato nel curriculum vitae 20 gennaio 1998, in quanto persone affettivamente coinvolte.
Questo tribunale non ritiene neppure di dover procedere all'assunzione del teste __________, responsabile della __________, per le ragione di cui si dirà in seguito (cfr. cifra 5, pag. 10).
Pure la domanda di allestimento di una perizia volta ad accertare le facoltà intellettuali del ricorrente in merito alla comprensione del verbale 16 gennaio 1998 va rifiutata. Non vi è infatti alcun dubbio che __________ era in grado di comprendere il significato delle dichiarazioni contenute nel documento da lui sottoscritto. Egli ha infatti completato con successo le scuole dell'obbligo per poi assolvere l'apprendistato di lattoniere. Ciò dimostra che l'interessato possiede un'intelligenza che può essere considerata nella media.
Questa autorità non ritiene inoltre di dover richiamare gli incarti dell'UE di Lugano e dell'UEF di Mendrisio, in quanto per la presente decisione è sufficiente conoscere l'ammontare delle esecuzioni di cui è (stato) oggetto il ricorrente. Si osserva infine che l'incarto della Sezione degli stranieri viene trasmesso d'ufficio a questo tribunale unitamente al ricorso.
Pertanto il giudizio può essere reso sulla base delle prove agli atti, integrate dalle risultanze del complemento istruttorio (richiamo incarto di divorzio dalla Pretura di Mendrisio-Sud, art. 18 PAmm) esperito da questo tribunale.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le postulate audizioni testimoniali non fossero indispensabili, poiché "la documentazione agli atti risulta sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione.". Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata assunzione delle prove notificate, atteso che i documenti acquisiti all'incarto
Il procedere del Consiglio di Stato è quindi immune da rimproveri in questo ambito.
Per quanto concerne il richiamo dell'incarto di divorzio dalla pretura di Mendrisio-Sud si osserva che in ogni caso la censura è divenuta priva di oggetto, in quanto lo stesso è stato richiamato agli atti da questo tribunale.
2.3. __________ lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito, in quanto la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione.
Giusta l'art. 4 Cost. il giudice deve motivare le proprie decisioni, affinché il ricorrente possa comprenderle ed esercitare i diritti di ricorso. Secondo la giurisprudenza è tuttavia sufficiente che il giudice menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno condotto a prendere tale decisione, di modo che l'interessato possa prendere conoscenza della portata della risoluzione ed attaccarla con cognizione di causa. Il giudice non ha l'obbligo di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le obiezioni sollevate dalle parti, ma può al contrario limitarsi a quelle che, senza arbitrio, appaiono pertinenti (DTF 121 I 57).
Nella fattispecie la motivazione della decisione governativa impugnata è certamente sufficiente. L'autorità esecutiva ha infatti chiaramente illustrato i motivi posti a fondamento della propria risoluzione, discusso le obiezioni sollevate dal ricorrente e valutato accuratamente le prove presenti agli atti. La decisione del Consiglio di Stato è quindi sufficientemente motivata.
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 ss., consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine.
Dal verbale d'interrogatorio 16 gennaio 1997 e dal curriculum vitae 20 gennaio 1998 risulta chiaramente che il ricorrente ha lasciato la Svizzera alla volta di __________ (I) dalla fine di luglio 1996 alla fine di settembre 1997. Egli è quindi restato lontano dalla Svizzera per oltre un anno, superando così ampiamente il termine semestrale di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
L'insorgente ha sì dichiarato che ritornava regolarmente in Svizzera, segnatamente ogni quindici giorni per vedere il figlio. Questi brevi soggiorni, anche se fossero dimostrati, sono comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto non sono atti ad interrompere il termine semestrale summenzionato (DTF 112 Ib 3 ss.).
4.1. L'insorgente asserisce di non aver compreso il significato del verbale in questione, essendo di limitato livello culturale, e chiede che venga allestita una perizia in merito.
__________ ha terminato con successo sia le scuole dell'obbligo sia l'apprendistato di lattoniere. Pertanto egli possiede un quoziente d'intelligenza che si situa nella media.
Inoltre si rileva che tale censura è stata sollevata per la prima volta in questa sede, mentre nel ricorso al Consiglio di Stato il ricorrente, già allora patrocinato da un avvocato, nulla aveva eccepito in proposito.
In siffatte circostanze questo Tribunale giunge al convincimento che l'insorgente ha pienamente compreso quanto è stato verbalizzato e da lui sottoscritto.
4.2. L'insorgente contesta il contenuto del verbale 16 gennaio 1998, asserendo che l'agente verbalizzante avrebbe distorto quanto da lui detto, non avendo riportato per intero le sue affermazioni.
La giustificazione non è credibile.
Il ricorrente ha sottoscritto il verbale in parola senza nulla eccepire, confermando in tal modo la veridicità e la fedefacenza del suo contenuto. Pure nel curriculum vitae del 20 gennaio 1998 (annesso alla domanda di ripristino del permesso di domicilio del 20 gennaio 1998), egli ha indicato di essere rientrato in Svizzera solamente il 1. ottobre 1998. Inoltre soltanto dopo che la decisione dipartimentale è stata emanata, egli ha contestato le dichiarazioni summenzionate (cfr. ricorso 20 aprile 1998 al Consiglio di Stato), ossia dopo aver preso conoscenza delle motivazioni poste a fondamento della risoluzione impugnata. Sulla scorta di tali emergenze le contestazioni sollevate dal ricorrente appaiono a questo Tribunale malfondate.
Tale affermazione è smentita dalle risultanze delle tavole processuali. Egli stesso ha dichiarato di essere restato lontano dalla Svizzera da fine luglio 1996 a fine settembre 1997 (verbale 16 gennaio 1998 e curriculum vitae 20 gennaio 1998). Queste dichiarazioni sono state rese spontaneamente dall'insorgente, e confermate con l'apposizione della sua firma. Anche durante i controlli effettuati dalla polizia cantonale su richiesta della Sezione degli stranieri (cfr. lettera 18 luglio 1998), mai è stata rilevata la sua presenza. Nel rapporto di esecuzione 28 luglio 1998 si legge infatti che:
"Dando seguito alla citata richiesta, abbiamo eseguito dei controlli - discreti - presso l'abitazione dei sigg. __________. Non abbiamo notato la presenza del __________. Informazioni assunte presso coinquilini della famiglia, hanno pure dato esito negativo."
A confutare la tesi ricorsuale vi è inoltre il fatto che l'insorgente ha locato un appartamento soltanto a partire dal 1. gennaio 1998. Se egli avesse ripreso l'attività lucrativa già nel marzo 1997 non avrebbe certamente attesto quasi un anno per locare un appartamento.
Si rileva inoltre che il ricorrente si è sempre limitato ad asserire di aver risieduto nel nostro paese per lunghi periodi a partire dal mese di novembre 1996. Egli non ha tuttavia mai indicato né la frequenza, né le date esatte di tali presunti soggiorni. L'insorgente non ha neppure minimamente giustificato cosa ha fatto da novembre 1996 a marzo 1997, ad esempio se ha lavorato ed in questo caso presso quale datore di lavoro.
Infine si osserva che dal richiamo dell'incarto di divorzio dalla pretura di Mendrisio - Sud, risulta che il 4 febbraio 1997 __________ ha dichiarato durante il proprio interrogatorio formale di lavorare presso la ditta __________ di __________ in provincia di __________. Pertanto a cinque settimane dall'inizio della (presunta) nuova attività, egli non ne ha fatto menzione. Inoltre il 5 agosto 1997 la moglie ha inoltrato un'istanza d'informazione ex art. 170 CC, per appurare se il marito avesse ripreso a lavorare in Ticino. Alla stessa non è stata data risposta né sono state inoltrate osservazioni da parte del qui insorgente.
Agli atti non vi è dunque alcuna prove che dimostri che il ricorrente a partire dal mese di novembre 1997 è rientrato regolarmente in Svizzera per restarvi per più settimane. Al contrario le tavole processuali dimostrano la fondatezza delle affermazioni contenute nel verbale d'interrogatorio 16 gennaio 1998 e nel curriculum vitae 20 gennaio 1998, ovvero che egli ha soggiornato all'estero per oltre un anno.
Stando così le cose, è quindi irrilevante stabilire se l'insorgente ha ripreso a lavorare in Svizzera il 17 marzo 1997. Infatti anche se tale circostanza fosse comprovata, il termine di sei mesi sarebbe in ogni caso già trascorso.
Quanto dichiarato da __________ nel suo ricorso è dunque smentito dalle prove presenti agli atti. Si deve quindi concludere che il ricorrente è rientrato in Svizzera nell'ottobre 1997, e non a marzo dello stesso anno. Egli si è pertanto allontanato dalla Svizzera da fine luglio 1996 a fine settembre 1997, ossia per ben quattordici mesi. Il suo soggiorno all'estero si è dunque protratto oltre il termine previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, senza che egli avesse inoltrato una domanda di proroga di tale termine. Di conseguenza il suo permesso di domicilio ha perso ogni validità.
Nel caso concreto è irrilevante il fatto che il ricorrente non si sia mai annunciato formalmente partente alle competenti autorità di polizia. Lo straniero può omettere la notifica formale della sua partenza e mantenere così in vigore fino a sei mesi il suo permesso di domicilio (DTF 112 Ib 1 ss.). In ogni caso il permesso decade se egli non fa ritorno in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi. Considerato che nella fattispecie l'insorgente ha soggiornato a __________ per oltre un anno, il permesso di domicilio di cui era titolare è decaduto.
Visto l'esito del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, in quanto il ricorso non presentava probabilità di esito favorevole ed anzi è al limite del temerario. Le chiare prove presenti agli atti non lasciano infatti alcun dubbio circa l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 4 Cost., 1 ss. LDDS, in particolare 9 cpv. 3 lett. c LDDS, 10 lett.. a LALPS, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino __________, è tenuto a lasciare il territorio del canton Ticino entro il 28 febbraio 1999 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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