AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.249
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00249-257
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 10 e 14 settembre 1998 di
a) Comune di __________
b) __________ patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 25 agosto 1998, no. 3762, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 21 gennaio 1998 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la costruzione di uno stabile d'appartamenti nel centro storico (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
15 settembre 1998 della __________;
23 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
25 settembre 1998 di __________;
al ricorso sub a);
23 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
25 settembre 1998 di __________;
6 ottobre 1998 del municipio di __________;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ (in seguito: __________), qui ricorrente, è proprietaria di un vecchio stabile industriale, situato a __________ nella zona del centro storico (part. n. __________ RFD) e chiuso da anni in seguito a cessazione dell’attività.
Il 31 ottobre 1997 la ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di demolirlo per costruire al suo posto uno stabile d'appartamenti, strutturato su sette livelli, di cui due adibiti a cantina ed autorimessa e cinque ad uso abitativo.
Il progetto è stato elaborato d'intesa con la Commissione protezione del nucleo.
Alla domanda si è fra gli altri opposto __________, proprietario di una casa d'abitazione situata nella immediate vicinanze (part. n. __________ RFD), contestando l'intervento per motivi che ha successivamente ripreso e sviluppato in sede di ricorso.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 21 gennaio 1998 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la violazione del diritto di essere sentito, l’insorgente ha sostanzialmente contestato la conformità dell’intervento per rapporto all’art. 22 NAPR, che nella zona del centro storico ammette unicamente interventi di tipo conservativo (cpv. 2 lett. a) e rispettosi delle volumetrie e delle tipologie esistenti (cpv. 2 lett. b), ad esclusione di qualsiasi demolizione che non risulti giustificata da motivi di sicurezza (cpv. 2 lett. c).
C. Con giudizio 25 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, cassando la licenza impugnata.
Dopo aver rilevato come l’art. 22 NAPR risulti superato dalle normative del piano di protezione del centro storico (PPCS) entrate successivamente in vigore, il Governo ha in sostanza ritenuto che la costruzione si ponesse in manifesto contrasto con le disposizioni relative alle aree verdi ed ai piazzali.
L'altezza e la volumetria dell'immobile sono invece state ritenute conformi.
D. Contro il predetto giudizio governativo si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________ ed il comune di __________, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
a) Rievocati i fatti salienti, la __________ contesta con dovizia di argomenti che il progetto disattenda le prescrizioni sulle aree verdi. Le norme di zona, osserva, non vietano la demolizione di immobili dismessi ed irrecuperabili come quello in esame. Le nuove costruzioni non sarebbero soggette a particolari prescrizioni. L'unico limite sarebbe dato dall'obbligo di "collegarsi armoniosamente con le costruzioni limitrofe e contribuire a ricostruire il tessuto urbano”, sancito dall’art. 7 norme di attuazione del PPCS (NAPPCS). L'autorità comunale disporrebbe quindi di un ampio potere di apprezzamento nella determinazione delle modalità di intervento ammissibili. Potere, che non potrebbe essere limitato da rigide ed incongruenti prescrizioni sulle aree verdi.
Un simile limite, obietta, vanificherebbe quella flessibilità che si è voluto conferire alle norme di zona al fine di perseguire efficacemente gli obbiettivi del piano di protezione del centro storico. A maggior ragione, questa conclusione si imporrebbe nel caso concreto, ove la configurazione a forma di "P" dell'area verde definita sul fondo da edificare ostacolerebbe qualsiasi ragionevole utilizzazione del sedime. Prova della bontà delle sue allegazioni sarebbe data dal fatto che né il municipio, né la commissione di protezione del centro storico hanno rilevato l'esistenza del contrasto ritenuto dal Consiglio di Stato.
Ma anche se tale difformità fosse effettivamente data, conclude l'insorgente, sarebbero comunque date le premesse per concedere una deroga. In ossequio al principio di proporzionalità, il Consiglio di Stato avrebbe quindi dovuto rinviare gli atti al comune affinché la licenza venisse subordinata alla condizione di dotare la costruzione di una superficie verde equivalente.
Analoghe considerazioni varrebbero per il contrasto ravvisato dal Consiglio di Stato fra il progetto e le prescrizioni relative ai piazzali. Il "piazzale" definito dal PPCS sul terreno della ricorrente sarebbe in realtà uno spazio vuoto, ovvero un cavedio, che separa la costruzione esistente dalla strada retrostante.
b) In soccorso della __________ è insorto anche il comune di __________, asserendo che l'esigenza sancita dall’art. 7 NAPPCS di inserire adeguatamente le nuove costruzioni nel contesto del tessuto urbano circostante impone di prescindere dai vincoli relativi alle aree verdi ed ai piazzali.
E. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'opponente __________, contestando partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Le impugnative, tempestive, sono dunque ricevibili in ordine.
Essendo fondate sulla medesima fattispecie, possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo chiesto dalla __________ non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del giudizio. La configurazione delle aree verdi e le caratteristiche del progetto in discussione sono desumibili dalle rappresentazioni grafiche del PPCS e dai piani annessi alla domanda di costruzione.
Il secondo capoverso di tale norma dispone che ogni progettazione dovrà uniformarsi ai seguenti criteri:
“a) ogni intervento dovrà essere fondato su criteri conservativi, nel rispetto delle caratteristiche ambientali;
b) trasformazioni e riattamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle volumetrie e delle tipologie esistenti; i materiali dovranno essere di tipo tradizionale;
c) non sono concesse demolizioni ad eccezioni di quelle giustificate da motivi di sicurezza.”
L’art. 1 NAPPCS stabilisce che il campo di applicazione delle disposizioni di attuazione del piano è circoscritto “(...) al comprensorio del Piano Particolareggiato del Centro Storico indicato sul Piano di Protezione”.
“All’interno di questo comprensorio”, prosegue la norma in esame, “restano validi tutti vincoli, le indicazioni e le norme di PR che non risultano in contrasto con il PP o che non siano sostituiti da indicazioni specifiche dello stesso”.
Il fondo della ricorrente __________ è incluso nel comprensorio del PPCS. I limiti degli interventi ammissibili sono quindi definiti dalle NAPPCS e dalle NAPR nella misura in cui tali disposizioni non risultano in contrasto con il PP o siano state sostituite da indicazioni specifiche dello stesso.
"Gli interventi protettivi tendono a conservare le tracce materiali delle strutture che hanno contrassegnato gli edifici nel corso dei secoli.
In tali interventi si farà ricorso ai tre strumenti qui di seguito elencati:
a) la normativa generale
b) la definizione delle diverse categorie di intervento, indicate sul piano con colorazioni differenziate
c) la precisazione delle aree verdi in cui è vietato costruire, quali sono i cortili, i piazzali e le zone verdi"
La normativa generale (art. 2 NAPPCS) si limita ad indicare che "entro il perimetro definito è vietato demolire prima delle necessarie verifiche condotte ad opera dell'Ufficio tecnico comunale."
L’art. 3 NAPPCS stabilisce invece le seguenti “categorie d’intervento”:
“ - R.I. Restauro integrale
R.P.C. Restauro parziale conservativo
R.P.1. Resturo parziale di tipo 1
R.P.2. Restauro parziale di tipo 2
C. Cortili interni
V. Aree verdi
P. Piazzali
(...)”
La "categoria di intervento" del restauro parziale di tipo 2 (R.P.2.), alla quale è assegnato il fondo della __________, è disciplinata dall'art. 7 NAPPCS come segue:
"Concerne le costruzioni recenti o recentemente modificate in modo profondo, che si aggiungono a strutture in apparenza fatiscenti.
E' lecito demolire queste costruzioni, dopo la verifica prescritta dall'art. 2 e solo se è stata presentata una domanda preventiva corredata dalle indizioni planovolumetriche della ricostruzione proposta.
Il nuovo edificio dovrà collegarsi armoniosamente con le costruzioni limitrofe e contribuire a ricostruire il tessuto urbano.
(...)
Il PPCS indica per casi specifici i limiti della nuovo costruzione che dovrà essere contenuta tra la linea di costruzione e la linea di profondità.
L'altezza è stabilita in tre piani.
(...)"
La norma succitata si contrappone alle prescrizioni che regolano il "restauro integrale" (art. 4 NAPPCS) ed il "restauro parziale conservativo" (art. 5 NAPPCS), ove sono imposti vincoli più o meno rigidi di mantenimento delle costruzioni esistenti. Essa si affianca all'art. 6 NAPPCS, che disciplina invece il "restauro parziale di tipo 1".
Rispetto a quest'ultimo tipo di interventi, il restauro parziale di tipo 2 è il più permissivo. Esso ammette infatti la demolizione delle costruzioni esistenti, disponendo unicamente che "il nuovo edificio dovrà collegarsi armoniosamente con le costruzioni limitrofe e contribuire a ricostruire il tessuto urbano".
La libertà accordata dall'art. 7 NAPPCS non è comunque limitata soltanto dall'obbligo di inserire adeguatamente la nuova costruzione nel contesto urbano circostante, ma soggiace anche al terzo ordine di vincoli sancito dall'art. 1 lett. b NAPPCS, ovvero ai divieti di costruzione fissati a carico di determinati aree "quali sono i cortili, i piazzali e le zone verdi" (cfr. art. 1 lett. b, cpv .c NAPPCS).
Per le aree verdi, alle quali "appartengono le superfici utilizzate attualmente come giardini ed orti (...) oppure le aree inutilizzate" vige in particolare un tassativo vincolo di inedificabilità. L’art. 10 NAPPCS dispone in effetti che "su queste superfici", chiaramente definite dalla rappresentazione grafica del PPCS, "è vietato costruire". "Pertanto", sottolinea ancora la norma in questione, "esse avranno sempre la funzione di aree verdi, orti e giardini". Sempre, dice l’art. 10 NAPPCS, che per evidenziare la natura inderogabile del divieto stabilisce ancora che "è proibito utilizzarle come posteggi per autovetture oppure come aree di deposito".
Ora, il progetto in esame prevede l'integrale edificazione di questi sedimi. Ciò costituisce una manifesta, significativa, insanabile violazione del vincolo di area verde istituito a loro carico dal PPCS.
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il vincolo in questione non è semplicemente indicativo.
La formulazione degli art. 1 lett. b cpv. c e 10 NAPPCS esclude categoricamente una simile interpretazione. Né questa può essere accreditata in base alle NAPR. Il divieto di costruzione è imperativo e colpisce anche il cortile (sub h), benché questo non si presenti attualmente né come orto, né come giardino. L'art. 10 NAPPCS annovera in effetti fra le aree verdi anche quelle inutilizzate.
Dall'obbligo di collegare armoniosamente le nuove costruzioni con quelle limitrofe in modo da contribuire a ricostituire il tessuto urbano non può essere dedotto alcunché a favore delle tesi ricorsuali. Le aree verdi definite dal PPCS limitano invero le possibilità edificatorie del fondo della __________, ma non pregiudicano comunque in misura significativa le possibilità di realizzare opere convenientemente inserite nel tessuto urbano circostante.
Invano la beneficiaria della licenza annullata si richiama al principio di proporzionalità per sollecitare la concessione di una deroga. Il divieto di costruzione che grava i subalterni "i", "h" e "l" è tassativo e non ammette eccezioni. In difetto di una base legale che lo consenta, non è lecito derogarvi.
La sua applicazione secondo il chiaro tenore letterale non porta d'altro canto a risultati aberranti, sicuramente non voluti dal legislatore comunale. Ampie rimangono comunque le possibilità di edificare sul fondo costruzioni opportunamente integrate fra gli edifici circostanti.
Irrilevante, dal profilo della licenza edilizia, è poi il fatto che il progetto sia stato elaborato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla commissione speciale per la protezione del nucleo. Tale circostanza non permette di prescindere dal principio di legalità, autorizzando un intervento lesivo di chiare disposizioni del diritto comunale autonomo. Tanto meno può essere opposta al resistente __________, che non è stato coinvolto nella fase di progettazione. Nemmeno la ricorrente invoca del resto il principio della buona fede per conseguire la licenza richiesta.
Nemmeno il fatto che il Consiglio di Stato abbia rilevato la violazione d’ufficio e non in seguito ad un’esplicita eccezione dell’opponente giova alla ricorrente __________. Il Consiglio di Stato esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto e non è vincolato né alle domande, né alle eccezioni delle parti.
Il fatto che quest'area sia in realtà costituita da un cavedio non permette di ignorare il divieto di costruire espressamente sancito dall'art. 1 lett. b cpv. c NAPPCS a carico delle superfici definite come "piazzali".
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22 NAPR; 1, 7, 10, 11 NPPCS di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico dei ricorrenti in parti uguali.
I ricorrenti rifonderanno fr. 1'000.-- a testa al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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