AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.242
Data decisione, Autorità: 12.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00242
Lugano 12 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 agosto 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 5 agosto 1998, n.3563, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 giugno 1998 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 3 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 25 giugno 1998 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concederle nessun riesame della decisione prima del mese di giugno 1999, subordinando in ogni caso la sua riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto del STCA attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, nonché alla presentazione di un certificato medico psichiatrico attestante l'idoneità a condurre con sicurezza veicoli a motore. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo.
Tale risoluzione è stata presa dopo che __________ nella prima mattina del 29 dicembre 1997 è stata sottoposta ad un controllo dell'alcolemia nel sangue, per avere ammesso di avere cagionato nella notte precedente al suo rientro a casa alle ore 4.30 con la vettura Mazda __________, danni materiali ad un'automobile parcheggiata in via __________ a __________. Il tasso di concentrazione alcolica nel sangue prelevato è stato determinato nell'ordine di al minimo 1,6 pro mille e al massimo 2,66 pro mille.
B. Avverso la predetta decisione dipartimentale, con ricorso 10 luglio 1997, __________ si è aggravata davanti al Consiglio di Stato.
In quella sede ha sollevato una sola eccezione: a suo dire la decisione presa dal Dipartimento sarebbe stata intempestiva, poiché gli accertamenti penali relativi al rapporto di polizia sui quali la stessa è stata fondata, non erano ancora conclusi.
C. Il gravame è stato respinto dal Consiglio di Stato con risoluzione 5 agosto 1998. Secondo l'esecutivo la ricorrente presenta un quadro caratterizzato da eccessi alcolici occasionali (anche se probabilmente non rari) inseriti in una personalità particolarmente fragile. Inoltre ha ritenuto che dalla documentazione agli atti emergesse chiaramente che al momento della decisione dipartimentale ella non era in grado di sormontare per mezzo della propria volontà questa tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive, cosicché la misura amministrativa disposta nei suoi confronti risultava perfettamente adeguata e proporzionata.
Per quanto riguarda la censura di intempestività della decisione amministrativa impugnata, l'autorità di primo grado ha sottolineato che nella fattispecie, trattandosi di revoca a scopo di sicurezza, i principi giurisprudenziali di cui si è avvalsa la ricorrente non sono applicabili.
D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione governativa. Ripropone in buona sostanza la stessa eccezione sottoposta in precedenza al vaglio del Consiglio di Stato.
Aggiunge inoltre che l'esecutivo si è esclusivamente poggiato al rapporto steso dal Servizio ticinese di cura contro l'alcolismo il 3 giugno 1998, le cui risultanze andrebbero però rivedute, alla luce anche delle circostanze che a suo dire dovrebbero emergere dall'inchiesta penale e dalla sua personale audizione in quella sede relativamente a quanto verificatosi la notte del 29 dicembre 1997.
E. Il Consiglio di Stato propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti e dopo aver preso visione dell'incarto penale richiamato da questo Tribunale.
L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la licenza di condurre è revocata per la durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.
Conformemente all'art. 17 cpv. 3 LCStr tale durata minima del periodo di prova non può essere ridotta.
Questo Tribunale, esaminati gli atti penali, si è invece convinto che le deduzioni dell'autorità amministrativa, che si è pronunciata ritenendo che la ricorrente si fosse resa responsabile di circolazione in stato di ebrietà e che, dopo averla sottoposta ad accertamenti peritali, l'ha ritenuta inidonea dal punto di vista della sicurezza stradale a condurre veicoli a motore, sono perfettamente corrette.
Durante l'interrogatorio davanti al Procuratore pubblico tenutosi in data 2 settembre 1998, __________ ha infatti riconosciuto che in occasione della verbalizzazione da parte della polizia in data 29/30 dicembre 1997 volontariamente non ha affermato il vero ed ha anche indotto la madre a rendere falsa testimonianza.
Ha quindi ammesso di avere bevuto del vino rosso, nella misura di circa un litro, di avere consumato in un night una birra, e poi ancora di avere offerto una bottiglia di champagne, alla cui consumazione verosimilmente deve avere anche partecipato.
La ricorrente ha specificato che l'assunzione delle bevande alcoliche è avvenuta prima del sinistro e che, contrariamente a quanto affermato durante il verbale reso alla polizia in data 30 dicembre 1998, non ha quindi assunto bevande alcoliche tra l'ora del sinistro e l'ora del prelievo del sangue.
Va detto che, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, trattandosi di revoca a scopo di sicurezza e non di ammonimento, il giudizio dell'autorità amministrativa è indipendente dalle risultanze del procedimento penale, quando, come è stato accertato nel caso della ricorrente, risulta provato che l'amministrato, per la sua dipendenza dall'alcol, è inidoneo a condurre veicoli a motore. La sicurezza stradale è in ogni caso prevalente.
Nessun elemento di quelli proposti nel gravame dalla ricorrente confuta le risultanze del rapporto 3 giugno 1998 del STCA, rapporto dal quale emerge chiaramente che la ricorrente presenta un quadro caratterizzato da abuso di bevande alcoliche in momenti critici dipendenti da una personalità particolarmente fragile e incontrollabile. Un'ulteriore dimostrazione di questa labilità della ricorrente è data dal fatto che in precedenza è già stata colta due volte a circolare in stato di ebrietà e che, pur essendo stata sanzionata per questi comportamenti, non si sia ravveduta.
In siffatte condizioni la decisione dell'autorità dipartimentale di revocare la licenza di condurre alla ricorrente a tempo indeterminato e di concedere un riesame della decisione soltanto a partire dal mese di giugno 1999 non appare intempestiva dal punto di vista amministrativo e nemmeno risulta sproporzionata al quadro clinico che la ricorrente presenta.
In questa sede deve dunque essere confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm.
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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