AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.241
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00241
Lugano 7 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 agosto 1998 di
contro
la decisione 5 agosto 1998, no. 3516, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 dicembre 1998 con cui il municipio di __________ dispone l'esecuzione d'ufficio dell'ordine di ripristino 28 agosto 1995 impartitogli per abusi edilizi;
viste le risposte:
18 settembre 1998 del municipio di __________;
21 settembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
preso atto che la ditta __________ ha rinunciato a presentare osservazioni,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 28 agosto 1995 il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente di demolire/rettificare alcune opere edilizie realizzate abusivamente nell'ambito della ristrutturazione della sua casa d'abitazione (part. no. __________ RF);
che l'ordine è stato parzialmente confermato dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 marzo 1996 cresciuta in giudicato;
che il ricorrente si è rifiutato di dar seguito all'ordine;
che il 17 dicembre 1997 il municipio di __________ gli ha notificato l'esecuzione d'ufficio del provvedimento sulla base dei preventivi di spesa allestiti dall’arch. __________ e dall'impresa di costruzioni __________, che aveva contestualmente incaricato come direttore, rispettivamente come esecutrice dei lavori;
che __________ ha impugnato anche questo provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 5 agosto 1998 il Governo ha respinto l'impugnativa per motivi che verranno semmai illustrati più avanti;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo e di sospendere l'ordine di ripristino in attesa della conclusione degli studi di revisione del PR;
che in via subordinata l'insorgente postula che venga fatto ordine al municipio di __________ di chiedere al consiglio comunale lo stanziamento del credito necessario per l'esecuzione dei lavori e di sottoporre alla procedura di delibera prevista dalla LOC l'incarico conferito agli esecutori materiali dell'ordine;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni e dal municipio di __________ che contesta partitamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa;
che nei limiti di quanto si dirà più avanti, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm, l'autorità esegue le proprie decisioni;
che in caso di renitenza dell'obbligato a dar seguito ad un ordine di ripristino di opere edilizie abusive, il municipio vi provvede in via di esecuzione forzata, addebitandogli con successiva decisione le spese sostenute per l'intervento;
che nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione di procedere in via di esecuzione sostitutiva di un ordine di ripristino cresciuto in giudicato l'obbligato inadempiente non può né rimettere in discussione il provvedimento da eseguire, né contestare le spese preventivate; in linea di massima può soltanto eccepire che l'ordine in questione non costituisce un valido titolo esecutivo (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürcherischem Recht, N 672; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm, N 2);
che nell'evenienza concreta sono quindi improponibili le eccezioni sollevate dall'insorgente al fine di sospendere l'esecuzione dell'ordine di ripristino impartitogli dal municipio di __________, in attesa della revisione del PR comunale;
che la revisione del PR, appena iniziata, né inficia la legittimità dell'ordine, né ne inibisce l'esecutività;
che parimenti irricevibili sono le contestazioni sollevate in relazione al preventivo di spesa (RDAT 1992 II N 20; Borghi / Corti, op. cit. ad art. 34 PAmm, N 6); l'insorgente potrà semmai contestarne l'adeguatezza impugnando la decisione con cui il municipio gli chiederà il rimborso delle spese sostenute;
che l'insorgente contesta la decisione d'esecuzione d'ufficio anche nella misura in cui il municipio ha contestualmente deliberato i lavori all'impresa di costruzioni __________ di __________ e la direzione degli stessi all'arch. __________ di __________ senza indire un pubblico concorso come prescritto dall'art. 113 LOC;
che la censura, ricevibile giusta l'art. 208 LOC, è fondata nella misura in cui è riferita all'appalto conferito all'impresa di costruzioni;
che in base agli art. 113 LOC e 69 RC di __________, i lavori al comune devono essere aggiudicati mediante pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 10'000.--;
che l'esecuzione sostitutiva di un ordine di ripristino costituisce un lavoro per il comune e ricade pertanto sotto l'art. 113 LOC;
che la spesa preventivata per i lavori deliberati all'impresa __________ supera abbondantemente il limite di fr. 10'000.-- stabilito dalle norme in questione;
che non avendo il municipio deliberato i lavori mediante pubblico concorso, su questo punto il ricorso va accolto;
che le contestazioni relative al conferimento all'arch. __________ del mandato di dirigere i lavori sono invece infondate, perché l'attribuzione di un mandato ad un professionista non ricade sotto l'art. 113 LOC;
che irricevibili, in quanto travalicanti i limiti della decisione impugnata, sono pure le eccezioni sollevate dal ricorrente in relazione al mancato stanziamento del credito necessario da parte del consiglio comunale;
che in conclusione il ricorso, in quanto ricevibile, va quindi parzialmente accolto, annullando il dispositivo con cui l'autorità comunale ha deliberato all'impresa __________ l'esecuzione dei lavori di ripristino ordinati con decisione 28 agosto 1995 del municipio di __________ e 13 marzo 1996 del Consiglio di Stato;
che resta impregiudicata la facoltà del municipio di sanare il difetto riscontrato procedendo alla delibera in conformità di quanto dispone l’art. 113 LOC;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell’insorgente proporzionalmente al grado di soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 113, 208 LOC; 69 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 34, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 agosto 1998, no. 3516, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la decisione 12 dicembre 1997 del municipio di __________ (458/97) è confermata ad eccezione del punto no. 2 relativo alla delibera dei lavori alla ditta __________ di __________;
Le spese e la tassa di giustizia sono a carico dell'insorgente nella misura di fr. 700.--.
L'insorgente rifonderà al municipio di __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze;
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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