AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.239
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00239
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 agosto 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 5 agosto 1998, no. 3513, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 14/17 novembre 1997 della Sezione degli stranieri che gli ha rifiutato il rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
9 settembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
14 settembre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano nato il __________, è entrato per la prima volta in Svizzera il 15 giugno 1987 al beneficio di un permesso di lavoro per confinanti valido fino al 23 maggio 1988.
B. L'11 marzo 1988 il ricorrente si è unito in matrimonio con la cittadina svizzera __________, nata nel __________.
All'insorgente è quindi stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avente quale ultimo termine di scadenza il 10 marzo 1997.
Dall'unione sono nati i figli __________, __________ e __________.
C. Ritenuto colpevole di infrazione alla LDDS, segnatamente per aver favorito l'entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di un cittadino turco dietro promessa di un compenso, con decreto d'accusa 24 luglio 1991 __________ è stato condannato alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento di una multa di fr. 200.--.
A seguito di tali fatti, con risoluzione 22 agosto 1991 il Dipartimento di polizia ha emanato un ammonimento nei suoi confronti.
D. Con decisione 12 luglio 1993 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda 5 marzo 1993 di __________ intesa ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio a causa del comportamento da lui assunto in precedenza e gli ha rinnovato il permesso di dimora per la durata di due anni.
E. Il 24 agosto 1993 la famiglia __________ si è rivolta agli enti assistenziali, chiedendo il versamento di prestazioni finanziarie integrative al reddito del ricorrente, allora impiegato quale gommista presso la __________. L'intervento è stato limitato al pagamento di spese accessorie quali note mediche, del dentista ed assicurative.
F. Il 2 agosto 1994 il ricorrente è stato fermato ed arrestato dalle guardie di confine al valico di Chiasso per possesso di 460,65 g di eroina pura al 56,7%.
Con sentenza 14 marzo 1995 la Corte delle assise criminali lo ha condannato a tre anni di reclusione per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ed alla LDDS, avendo pure favorito il soggiorno illegale di uno straniero. Il tribunale penale ha ritenuto __________ colpevole di aver partecipato a tre traffici di droga pesante, l'ultimo dei quali interrotto a __________.
G. Dal settembre 1994 le prestazioni assistenziali in favore della famiglia __________ sono state estese al pagamento della pigione ed al sostentamento (fr. 1'250.--, rispettivamente fr. 1'780.--).
H. Con istanza 3 novembre 1995 __________ ha chiesto al pretore competente di citare il marito per un tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto l'8 gennaio 1996. Durante l'udienza la moglie ha confermato l'esistenza di una profonda turbativa dell'unione coniugale ed ha escluso una riconciliazione non avendo più fiducia nel marito. Da questo momento i coniugi sono stati autorizzati a sospendere la comunione domestica.
Il 6 settembre 1996 __________ ha inoltrato la petizione di divorzio, tuttora pendente presso al Pretura di Lugano, sezione 6.
I. A partire dal 20 marzo 1996 __________ è stato posto in stato di semilibertà, per poi beneficiare dal
Con decisione 23 settembre 1996 la Sezione degli stranieri ha ammonito l'insorgente che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, si sarebbe proceduto alla sua espulsione o al rimpatrio.
L. Il 18 gennaio 1997 l'insorgente è stato posto agli arresti domiciliari presso il fratello a __________ per i fatti di cui alla sentenza 14 marzo 1995, non riconosciuta formalmente in Italia.
Con sentenza 7 maggio 1997 il Tribunale di Como lo ha condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed al pagamento di una multa di L. 30 milioni, ordinando nel contempo la revoca degli arresti domiciliari e l'immediata liberazione.
Il ricorrente si è trasferito presso la signora M. S. a __________.
M. Con decreto d'accusa 17 febbraio 1997 __________ è stato ritenuto colpevole di abuso del telefono, segnatamente per avere abusato dell'impianto telefonico della moglie al solo scopo di importunarla, e condannato al pagamento di una multa di fr. 200.--.
N. Il 20 febbraio 1997 l'insorgente ha inoltrato una domanda di rinnovo del permesso di dimora, che è stata respinta con decisione 14 novembre 1997 dalla Sezione degli stranieri, considerato che egli vive separato dalla famiglia ed ha interessato le autorità giudiziarie svizzere ed estere.
Al richiedente è stato ordinato di lasciare il territorio del canton Ticino entro il 31 dicembre 1997, annunciando la propria partenza all'ufficio regionale degli stranieri.
O. Con ricorso 2 dicembre 1997 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della decisione dipartimentale. A detta del ricorrente egli avrebbe diritto al rinnovo del permesso di dimora in quanto coniugato con una cittadina svizzera. Le sue vicissitudini penali non possono essere considerate un motivo valido per rifiutargli la concessione del permesso richiesto, in quanto già conosciute dalle autorità all'epoca dell'ultimo rinnovo del permesso di dimora.
P. Il 13 gennaio 1998 __________ si è presentato all'ufficio regionale degli stranieri per notificare che lasciava definitivamente il nostro Paese alla volta dell'Italia, dove è rimasto fino all'inizio del mese di aprile 1998. Da tale data egli ha potuto nuovamente far ritorno in Svizzera.
Q. Con risoluzione 5 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Considerato che __________ vive separato dalla moglie ormai dal gennaio 1996 e che dopo tale data e per parecchio tempo egli ha convissuto con un'altra donna, il richiamarsi ad un matrimonio che sussiste ormai solo formalmente per ottenere il rilascio del permesso di dimora rappresenterebbe un abuso di diritto.
Visti i precedenti penali del ricorrente e la loro gravità sarebbero pure dati i presupposi di un'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.
Inoltre essendo la sua famiglia costantemente ed in maniera rilevante a carico dell'assistenza vi sarebbe un ulteriore motivo per essere espulso dal nostro Paese in conformità con l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
Infine l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che neppure l'art. 8 CEDU conferisce a __________ un diritto al rilascio del permesso di dimora.
Il Governo ha pure respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, ritenendo il ricorso privo di qualsiasi probabilità di esito favorevole.
R. Contro la predetta pronuncia governativa __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento ed il rilascio del permesso di dimora, come pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Egli sostiene di non convivere attualmente con alcuna donna, né di aver mai convissuto formalmente con S.M. in passato, nel senso di aver stabilito un'unione paragonabile ad un matrimonio. Ammette di aver avuto una breve relazione extraconiugale, che tuttavia non può rappresentare un valido motivo per rifiutargli il permesso di dimora. Asserisce che il suo matrimonio è stato realmente voluto e vissuto, ma che purtroppo il rapporto con la moglie si è a tal punto deteriorato, tanto da giustificare la pronuncia del divorzio.
Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in quanto lo scritto 23 luglio 1998 dell'ufficio dell'assistenza sociale di __________ non gli è mai stato notificato formalmente. Afferma inoltre che egli non ha mai inoltrato alcuna domanda di prestazioni assistenziali, le quali vengono erogate unicamente alla sua famiglia. Essendo questi ultimi cittadini svizzeri, essi non sono soggetti ad espulsione e pertanto neppure al ricorrente può essere rinfacciato questo fatto. Vista l'alta disoccupazione che colpisce l'Italia, solo se l'insorgente potrà lavorare in Ticino egli sarà in grado di saldare il debito contratto con le autorità ticinesi.
Osserva che i reati penali da lui commessi non possono essere tenuti in considerazione quali motivi di espulsione, in quanto si riferiscono al passato. Malgrado la condanna a tre anni di reclusione egli ha comunque sempre ottenuto il rinnovo del permesso di dimora. Tali fatti non possono quindi ora assurgere a motivo di espulsione. Lo stesso dicasi per la condanna penale del tribunale di Como, in quanto si riferisce agli stessi fatti per cui è stato condannato in Svizzera. La condanna per abuso del telefono non è un motivo per rifiutargli il permesso, trattandosi soltanto di una contravvenzione.
A detta di __________ sarebbero inoltre dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 8 CEDU, avendo egli sempre mantenuto una relazione affettiva profonda con i propri figli anche durante la sua incarcerazione e cercato nel limite delle proprie disponibilità finanziarie di provvedere al loro sostentamento.
Chiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che vengano assunte diverse prove.
S. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri che il Consiglio di Stato, delle cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'insorgente ha diritto, di principio, al permesso postulato, in quanto il suo matrimonio è durato formalmente più di cinque anni a partire dalla celebrazione delle nozze (11 marzo 1988); in effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al permesso di domicilio. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151 consid. 3d; RDAT I-1994 N. 55).
Assodato che per le ragioni dinanzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è certamente data.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.
1.5. L'insorgente ha chiesto l'assunzione di diverse prove.
Agli atti figurano già prove sufficienti per stabilire il periodo esatto di incarcerazione, di semilibertà e di libertà provvisoria (cfr. decreto 11 luglio 1996 del Consiglio di vigilanza); il richiamo dell'incarto civile dalla pretura di Lugano, sezione 6, ha inoltre permesso di accertare i versamenti effettuati dal ricorrente in favore della propria famiglia durante il periodo d'incarcerazione (doc. 14 di parte convenuta, inc. OA.96.611, pretura di Lugano, sezione 6). Neppure il richiamo degli incarti penali ticinesi ed italiani porterebbe alcun nuovo elemento probante, essendo sufficienti le sentenze di condanna presenti agli atti. Infine notasi che l'incarto della Sezione degli stranieri è già stato trasmesso a questa autorità unitamente al ricorso. Le ulteriori testimonianze offerte non appaiono infine idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio.
Il giudizio può quindi essere reso sulla base degli atti integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito da questo tribunale (richiamo incarto OA.96.611 dalla Pretura di Lugano, sez. 6; art. 18 PAmm).
La censura non può essere accolta.
Innanzitutto si osserva che il documento in questione è stato intimato al patrocinatore del ricorrente in data 27 luglio 1998. È ben vero che l'invio è avvenuto per lettera semplice e non per raccomandata; appare quantomeno strano che lo stesso non sia giunto a destinazione. La questione può tuttavia restare aperta, poiché anche se tale documento non fosse stato portato a conoscenza del ricorrente, ciò non gli ha comunque recato alcun pregiudizio. In effetti egli ben sapeva che la sua famiglia era a carico dell'assistenza, in quanto le prime prestazioni assistenziali sono state versate nell'agosto 1993, allorquando il nucleo famigliare era ancora intatto. Inoltre lo stesso ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato al fine di suffragare la sua domanda di assistenza giudiziaria ha asserito di avere numerosi debiti "non da ultimo verso l'assistenza sociale" (ricorso 3 dicembre 1997, pag. 7). Egli quindi ben sapeva che la sua famiglia si trova in maniera determinante a carico della pubblica assistenza.
L'insorgente non può neppure sostenere che non era a conoscenza dell'entità del debito contratto. Infatti l'esatto ammontare dei versamenti erogati dalla pubblica assistenza gli era già stato reso noto in data 23 ottobre 1997 nell'ambito della procedura di divorzio (inc. OA.96.611 della Pretura di Lugano, sezione 6).
La lamentela sollevata dal ricorrente è quindi infondata.
Pertanto questo tribunale, come giustamente già osservato dal Consiglio di Stato, è chiamato a giudicare in merito al rilascio del permesso di dimora, e non al suo rinnovo.
Nel formulare tale disposto il legislatore ha volutamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero ad un permesso di dimora dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto. È sufficiente che il matrimonio esista formalmente. Tuttavia il summenzionato diritto non è illimitato, in particolare esso è ristretto dal disposto dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (motivi d'espulsione), dal capoverso 2 della medesima norma (matrimonio fittizio), nonché dall'abuso di diritto (DTF 121 II 100). In particolare uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone se è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS) e quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS). In quest'ultimo caso l'espulsione potrà essere pronunciata solo se il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Se si verificano più cause d'espulsione, di cui nessuna però autorizza singolarmente tale misura in conformità del principio della proporzionalità, bisogna procedere ad un apprezzamento generale (cfr. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunale fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997, pag. 308).
Il 6 settembre 1996, esperito invano il tentativo di conciliazione previsto dalla legge, __________ ha convenuto in giudizio il marito al fine di ottenere il divorzio. L'insorgente ha aderito alla domanda di divorzio (cfr. risposta 8 novembre 1996, pag. 11). I coniugi vivono separati dal mese di gennaio 1996.
Il vincolo matrimoniale sussiste dunque ormai solo formalmente, finché non verrà pronunciato il divorzio. Lo scioglimento del matrimonio è cosa certa e prossima. Neppure il ricorrente nella presente impugnativa ha asserito il contrario.
In tali circostanze la pretesa dello straniero di vedersi rilasciato il permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configura quindi alla stregua di un vero e proprio abuso di diritto che non può evidentemente essere tutelato.
Può pertanto restare irrisolta la questione a sapere se il ricorrente ha effettivamente avuto una stabile relazione extraconiugale.
A torto.
Il ricorrente ha ripetutamente interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. Dopo la prima condanna del 24 luglio 1991 a quindici giorni di detenzione sospesi condizionalmente per infrazione alla LDDS, il ricorrente è stato condannato a tre anni di reclusione per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ed alla LDDS. Infine il 17 febbraio 1997 __________ è stato ritenuto colpevole di abuso del telefono e condannato al pagamento di una multa di fr. 200.--.
In particolar modo l'infrazione alla LF sugli stupefacenti è da considerarsi grave. Inoltre, sebbene ammonito in due occasioni (22 agosto 1991 e 23 settembre 1996) sulle conseguenze di un ulteriore delinquere, egli non si è trattenuto dal commettere ancora un altro reato, poco importa se punito solo con una multa di fr. 200.--.
Con il suo comportamento l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto da adempiere i requisiti dell'espulsione previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS.
Anche su questo punto la pronunzia governativa resiste con certezza alle critiche dell'insorgente.
7.2. Dagli atti risulta che dall'agosto 1993 ed in maggior misura dal settembre 1994 alla famiglia __________ sono state versate ingenti prestazioni assistenziali per un ammontare di fr. 166'018.85 in data 8 luglio 1998, in un primo tempo soltanto quale integrazione al reddito del ricorrente ed in seguito anche per far fronte al sostentamento del nucleo famigliare ed al pagamento della pigione.
È ben vero che l'aggravamento della situazione coincide con il periodo d'incarcerazione del ricorrente, la stessa non è tuttavia mutata anche dopo che egli ha riottenuto la libertà. Malgrado che con scritto 27 aprile 1998 il Servizio dei ricorso del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di __________ di poter risiedere in Ticino e lavorare presso la ditta __________, in qualità di autista, durante la pendenza del ricorso, non è stato fatto alcun tentativo per rimborsare il debito contratto.
L'insorgente sostiene che ciò non rappresenterebbe un motivo d'espulsione, in quanto egli non ha mai chiesto né beneficiato in prima persona del versamento di prestazioni assistenziali, bensì solo la sua famiglia ha ricevuto tali aiuti. La contestazione è infondata: l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS prescrive esplicitamente che è dato un motivo d'espulsione qualora uno straniero, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza. Ritenuto che nella fattispecie è indubbio che all'insorgente incombe l'obbligo di provvedere al sostentamento della propria famiglia, la norma summenzionata è certamente applicabile.
Va infine osservato che il permesso postulato non può essere rilasciato allo straniero per permettergli di realizzare i propri progetti professionali futuri al fine di poter al più presto rimborsare il noto debito (art. 8 cpv. 2 ODDS).
7.3. L'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio cantonale prevale su quello privato al rinnovo del permesso di dimora annuale. Il ricorrente non avrebbe difficoltà a rientrare in Italia dove ha trascorso la maggior parte della propria vita e dove risiede ancora la sua famiglia ed in particolar modo il fratello a __________. La moglie del ricorrente, cittadina svizzera, ed i loro tre figli vivono in Svizzera dove sono ben integrati.
Tuttavia il fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). Ritenuto che i coniugi __________ vivono separati già dal 1996 e che ben presto verrà pronunciato il divorzio, il ricorrente non può invocare alcun interesse prevalente al rilascio del permesso richiesto. Il suo trasferimento lungo la fascia di confine, con mentalità, cultura, condizioni sociali ed economiche simili a quelle ticinesi è perfettamente realizzabile.
Non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con i propri tre figli. In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattiene con i figli buoni rapporti e se esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Infatti secondo l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se è una misura necessaria in una società democratica, in particolare per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). In concreto, il mancato rilascio del permesso al ricorrente consegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero e della sua famiglia a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta. Del resto, nulla gli impedisce di abitare nella fascia di confine, dove già risiede il fratello, né egli ha saputo provare il contrario. Ritenuto che il diritto di visita da lui postulato davanti al Giudice del divorzio si estende a due fine settimana al mese ed a tre settimane durante l'anno, la breve lontananza tra padre e figli non sarà di alcun ostacolo. Il ricorrente potrà valicare la frontiera per rendere visita ai figli senza alcun problema di natura amministrativa.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata. Visto l'esito del gravame, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, mancando al ricorso qualsiasi possibilità di successo viste le motivazioni sopra esposte.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU, 4 Cost., 4, 7, 10 cpv. 1 LDDS, 8 cpv. 2 ODDS, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS, 1 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1998, notificando la sua partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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