AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.236
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00236
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 agosto 1998 del
Comune di __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 5 agosto 1998, no. 3483, del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso interposto da __________ e __________ avverso la risoluzione 5 maggio 1998 con cui il municipio di __________ ha revocato il permesso di soggiorno rilasciato loro il 20 novembre 1997;
viste le risposte:
3 settembre 1998 del municipio di __________;
9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
5 ottobre 1998 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel corso del mese di novembre 1997 i resistenti __________ e __________, domiciliati a __________ in via __________, hanno chiesto all'Ufficio controllo abitanti di quel comune una cosiddetta "autorizzazione di soggiorno" per risiedere saltuariamente a __________, in un appartamento che avevano locato in quel comune, mantenendo il domicilio preesistente;
che il 20 novembre 1997 l'UCA di __________ ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;
che nel corso dei primi quattro mesi del 1998 la polizia di __________ ha effettuato dei controlli al domicilio dei coniugi Porta per accertare l'effettivo luogo di residenza:
· il 9 gennaio 1998 ha trovato la madre del resistente __________, che ha affermato che il figlio aveva trovato lavoro nel Canton __________, ove pernottava, rientrando comunque a domicilio tre giorni per settimana;
· il 20 gennaio 1998 ha trovato il resistente __________;
· il 21 gennaio 1998 ha nuovamente constatato la presenza del resistente, che gli ha dichiarato che sarebbe partito per una lunga vacanza in __________ assieme alla moglie;
· il 2 maggio 1998 ha rintracciato soltanto la madre;
che, preso atto della comunicazione con cui il resistente notificava all'UCA di __________ di aver disdetto l'appartamento di __________ e di accingersi a rientrare a __________, il 5 maggio 1998 il municipio del comune ricorrente ha revocato l'autorizzazione di soggiorno con effetto immediato, invitando i resistenti a domiciliarsi a __________;
che contro questa risoluzione i coniugi __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo che i resistenti avessero mantenuto il loro domicilio a __________;
che contro la predetta risoluzione governativa insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendone la revoca (rectius: l'annullamento);
che l'insorgente osserva di aver revocato l'autorizzazione di soggiorno dopo essersi reso conto che i resistenti si erano stabilmente trasferiti a __________; oggetto della controversia sarebbe soltanto la legittimità della revoca dell'autorizzazione di soggiorno; provvedimento, questo, che risulterebbe del tutto giustificato in considerazione delle mutevoli e contraddittorie motivazioni fornite dai resistenti in merito agli scopi del loro soggiorno a __________;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che al pari del municipio di __________ si astiene da qualsiasi osservazione;
che alla stessa conclusione pervengono i resistenti __________, che rilevano di essere rientrati a __________ sin dal 1º luglio 1998 e stigmatizzano l'atteggiamento persecutorio assunto dall'autorità comunale nei loro confronti;
considerato, in diritto
che nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto in seguito alla sopraggiunta decadenza della controversa autorizzazione, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che pacifiche sono in effetti la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente, gravato quantomeno dalla condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); l'assunzione di non meglio precisati testi sollecitata dall'insorgente non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che oggetto del contendere è essenzialmente la legittimità della revoca dell'autorizzazione di soggiorno rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti __________; lo stesso ricorrente sembra invero considerare pacifica la questione relativa al loro domicilio;
che la cosiddetta autorizzazione di soggiorno è un atto amministrativo sui generis, mediante il quale l'autorità di un comune certifica all'indirizzo degli organi di controllo di un altro comune che una determinata persona è domiciliata nel comune che la rilascia e che il soggiorno nell'altro comune è di natura provvisoria, di principio insuscettibile di costituire un nuovo domicilio;
che, indipendentemente dai limiti temporali di validità per i quali è stata rilasciata, l'autorizzazione in esame non vincola il comune del soggiorno provvisorio;
che essa può inoltre essere revocata in ogni tempo ove venga meno il presupposto del domicilio in base al quale è stata rilasciata;
che, in concreto, il municipio di __________ afferma di aver revocato l'attestazione in esame a causa dei momenti d'incertezza subentrati in merito all'attendibilità delle motivazioni addotte dai resistenti per giustificare il loro soggiorno a __________;
che questi momenti di incertezza non bastavano tuttavia a suffragare la revoca dell'atto in questione sintanto che il domicilio dei resistenti rimaneva a __________; l'autorizzazione in oggetto, tutto sommato, non si pronuncia sulla legittimità del soggiorno nell’altro comune, ma attesta l’esistenza dei presupposti del domicilio nel comune che la rilascia;
che i sommari accertamenti esperiti dalla polizia comunale non dimostravano affatto che i resistenti avevano abbandonato il domicilio di __________ per trasferirlo a __________;
che la revoca era quindi ingiustificata; conclusione, questa, che si impone con la forza dell’evidenza ove si consideri che i resistenti avevano appena comunicato all'ufficio controllo abitanti di __________ di rinunciare al soggiorno provvisorio di __________;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando, seppur per motivi diversi, la decisione governativa impugnata;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 14 RCAb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ rifonderà fr. 300.-- ai resistenti __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster