AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.235
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00235
Lugano 8 febraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 agosto 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 5 agosto 1998, n. 3540, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 aprile 1998 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni che gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 3 settembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 23 novembre 1970 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B. Egli è poi stato oggetto in più occasioni di provvedimenti amministrativi, segnatamente:
22 giugno 1978 revoca della licenza di condurre, per la durata di tre mesi per aver circolato in stato di ebrietà (1 %o);
22 aprile 1983 ammonimento, per aver circolato ad 85 km/h dove vige il limite di 60 km/h;
17 novembre 1986 ammonimento, per aver perso la padronanza del proprio mezzo, andando ad urtare un veicolo posteggiato;
2 aprile 1987 revoca della licenza di condurre, per la durata di sei mesi per aver circolato in stato di ebrietà (1,90 %o);
22 novembre 1991 revoca della licenza di condurre, per la durata di quattro mesi per essere uscito di strada, dopo aver perso la padronanza del proprio mezzo; inoltre per essersi allontanato sottraendosi alla prova del sangue;
9 febbraio 1994 revoca della licenza di condurre, per un periodo di dieci mesi per aver circolato in stato di ebrietà (2,08-2,55 %o).
b) Il 2 gennaio 1998, alle ore 3.15, __________ è stato sorpreso a __________ alla guida del suo veicolo in stato di ebrietà. Dall'esame del sangue è risultato un tasso di concentrazione alcolica di 1,87 - 2,38 g %o.
B. Sulla base della perizia psicotecnica allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA), con risoluzione 30 aprile 1998 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di gennaio 2001, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico. L'autorità dipartimentale ha pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
C. Il 18 maggio 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, postulandone l'annullamento.
In sostanza egli ha censurato la proporzionalità della misura adottata. A suo dire un periodo di controllo di 12 mesi sarebbe più proporzionato alla fattispecie. Egli ha pure censurato una disparità di trattamento lesiva dell'art. 4 Cost., in quanto in casi analoghi sarebbero state adottate misure meno incisive.
D. Con decisione 5 agosto 1998 il Governo ha respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto dati i presupposti per una revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, considerando che il ricorrente non era in grado di sormontare per mezzo della propria volontà la tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive.
Visti i suoi precedenti, il periodo di prova fissato dal Dipartimento è stato ritenuto adeguato alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità,.
La misura adottata è dunque legittima e giustificata.
E. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la riduzione del periodo di attesa per chiedere un riesame, già a partire dal mese di dicembre 1999.
Sottolinea che pur non manifestando un profilo da alcolista è disposto a seguire il programma del STCA della durata di un anno, al fine di dimostrare che non presenta alcuna dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Ritiene che una volta terminata la cura sarebbe senz'altro idoneo a richiedere un riesame della decisione. In ogni caso non vi sarebbe alcun motivo per prolungare il periodo di attesa fino al gennaio 2001, considerato che la cura terminerà nell'agosto 1999.
Alla fattispecie sarebbe inoltre applicabile l'art. 17 cpv. 1bis LCStr, in base al quale se la revoca della licenza di condurre è stata ordinata per motivi medici, non dovrà essere fissato un periodo di prova. Infatti in tali casi la licenza dev'essere restituita non appena il motivo medico è decaduto.
Evidenzia infine che un periodo di prova così lungo limiterebbe ingiustificatamente la sua liberà personale, in quanto rimarrebbe privato della possibilità di spostarsi mediante un veicolo a motore, e ciò anche se, essendo egli invalido, non necessita di una vettura per scopi professionali.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate sotto questi profili.
Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute, … (art. 16 cpv. 1 LCStr).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa dell'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata minima questa che non può essere ridotta (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 LCStr, pag. 218, nota 1.1. lett. a; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 129, n. 2181 ss.). Il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1bis) non può essere ridotto (art. 17 cpv. 3 LCStr).
3.2. Secondo giurisprudenza, nell'ambito di una revoca di sicurezza il termine di prova prima di richiedere il riesame dell'adeguatezza del provvedimento può essere fissato tra uno e cinque anni con riferimento agli art. 33 cpv. 1 OAC e 23 cpv. 3 LCStr,
(cfr. DTF 106 Ib 328, R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 127, n. 2175).
La durata del termine di prova viene commisurata a diversi parametri, che possono essere così sommariamente riassunti (R. Schaffhauser, op. cit., pag.138 ss., n. 2202-2203): grado di inidoneità a condurre al momento della pronuncia della decisione di revoca, qualifica del tipo di tale inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale, attuale situazione personale e psicologica del conducente. Occorre inoltre badare a mantenere una certa uguaglianza nell'applicazione della legge, in modo speciale non sanzionando conducenti cui è stata imposta una revoca a scopo di sicurezza rispetto a quelli cui è stata imposta una revoca a scopo di ammonimento.
Va inoltre considerato che nelle revoche a scopo di sicurezza il periodo di prova corrisponde sostanzialmente ad un periodo di attesa assoluto ("absolute Sperrfrist") (R. Schaffhauser, op. cit., pag. 130-131, n. 2185).
3.3. In passato __________ ha interessato a più riprese le autorità competenti ad adottare provvedimenti amministrativi per infrazioni alla LCStr. Egli ha dimostrato una spiccata inclinazione ad infrangere le regole della circolazione stradale, in particolare ponendosi al volante sotto l'influsso di alcol.
Le revoche a scopo di ammonimento inflittegli non sembrano avere sortito alcun effetto dissuasivo, tant'è che lo scorso gennaio, per l'ennesima volta, è stato colto al volante in stato di ebrietà.
Considerati i precedenti l'autorità dipartimentale ha ritenuto di far capo ad una revoca a scopo di sicurezza.
Dalla perizia del STCA è emersa la presenza di un quadro caratterizzato da frequenti eccessi alcolici banalizzati, associati prevalentemente a momenti di ansia sociale.
Quand'anche dall'indagine psicometrica non si sia rilevata la presenza di un profilo etilistico della personalità e dal controllo ematochimico non siano emersi segni clinici, tali da poter definire il ricorrente come alcolista cronico, è indubbio che egli presenti una marcata propensione al bere, da lui banalizzata, adducendo di esservi specialmente indotto "dalla compagnia", che lo spinge a perdere il controllo.
Non è dunque certo che assolti i controlli del STCA della durata di un anno, egli sarà in grado di riassumere la guida di un veicolo a motore. Un periodo di attesa più lungo della cura che l'insorgente sta seguendo, appare pertanto adeguato alla fattispecie. Infatti soltanto su di un arco di tempo relativamente lungo potrà essere accertato se egli ha risolto definitivamente la propria debolezza psicologica che lo induce a bere.
Preso atto di tale situazione, e visti i precedenti del ricorrente, questo Tribunale ritiene che a giusta ragione la Sezione della circolazione ha fissato il periodo di attesa al gennaio 2001 prima di potere postulare la riammissione alla guida.
3.4. Da ultimo va precisato che non si può prescindere dalla fissazione di un termine di prova, non trattandosi di inidoneità per motivi medici, contrariamente a quanto adduce il ricorrente. In effetti l'inidoneità per motivi medici si ha quando il conducente è affetto da malattie fisiche o psichiche che escludono la possibilità di condurre un veicolo a motore. Ciò che non è il caso per il ricorrente, che presenta invece una dipendenza dal consumo di bevande alcoliche, determinata dalla sua volontà.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata soltanto se giustificata da motivi professionali e comunque solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando al conducente derivano inconvenienti non strettamente legati all'esercizio della sua attività lavorativa e al conseguimento del suo reddito, mai in ogni caso se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
Pertanto al ricorrente non può essere accordata una riduzione del periodo di attesa prima di un riesame della decisione adottata, soltanto perché tale misura pregiudica la sua libertà di movimento.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 1 e 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 18 cpv. 1, 28, 43, 61, 62 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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