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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.234
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00234
Lugano 6 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 agosto 1998 del
Comune di __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni che nega all'insorgente la ratifica della risoluzione 28 luglio 1997 con cui il consiglio comunale ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento della scuola d'infanzia;
vista la risposta 10 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 28 luglio 1997 il consiglio comunale di __________ ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione della locale scuola d'infanzia;
che il 3 settembre 1997 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare la predetta risoluzione;
che con decisione 16 luglio 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza, ritenendo che l’intervento non fosse giustificato da impellenti motivi;
che contro questa decisione il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la ratifica della deliberazione in oggetto;
che il Dipartimento delle istituzioni si è opposto all'accoglimento del ricorso;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che notoriamente la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo: il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge;
che la decisione dipartimentale in esame è stata resa in applicazione dell'art. 9 LCint, che nei comuni in regime di compensazione subordina alla ratifica del Consiglio di Stato tutte le risoluzioni del legislativo concernenti spese straordinarie;
che il Consiglio di Stato ha delegato al Dipartimento delle istituzioni il compito di ratificare le deliberazioni dei legislativi comunali relative all'accensione di prestiti per investimenti (art. 9 cpv. 1 del regolamento d’applicazione della LCint, RLCint; RL 2.1.2.3.1; cfr. anche allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8); deliberazioni che l’art. 205 LOC peraltro già sottopone all’obbligo di ratifica da parte di tale istanza;
che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6.), se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni dei dipartimenti è dato ricorso al Consiglio di Stato;
che l'art. 12 LCint prevede che contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione di questa stessa legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che non prevedendo la LCint la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni che il Dipartimento delle istituzioni adotta in base a competenze delegategli dal Governo, tali risoluzioni vanno quindi dedotte in prima istanza davanti al Consiglio di Stato;
che di conseguenza, il ricorso in esame va dichiarato irricevibile per incompetenza di questo tribunale;
che giusta l'art. 4 PAmm gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per competenza;
che data l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso contenuta nella decisione impugnata si prescinde dal prelievo di tasse e spese;
visti gli art. 12 LCint; 3, 81, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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