AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.230
Data decisione, Autorità: 14.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00230
Lugano 14 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 agosto 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 agosto 1998 (n. 3547) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di mancato rinnovo (recte: revoca) del permesso di dimora;
viste le risposte:
2 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
3 settembre 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1993 al 1994 __________, cittadino italiano, è stato posto al beneficio di diversi permessi di lavoro per confinanti. Il __________ si è sposato davanti all'Ufficiale dello stato civile di __________ con __________, cittadina germanica domiciliata in Svizzera dal 1982. A seguito del matrimonio egli ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata al 22 febbraio 1999.
B. Il 20 maggio 1998 __________ ha chiesto la modifica dell'indirizzo figurante sul suo permesso. Il 9 giugno 1998 la Sezione degli stranieri gli ha revocato il permesso di dimora, perché viveva separato dalla moglie straniera, con la conseguenza che la condizione per cui egli aveva ottenuto il diritto al permesso (ricongiungimento famigliare) era venuta a mancare. La decisione è stata emanata in virtù degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS, 8 ODDS.
Il 6 luglio 1998 si è svolto davanti al Pretore del Distretto di Lugano - sez. 6 - il tentativo di conciliazione ex art. 421 CPC tra i coniugi __________, che ha avuto esito negativo.
C. Con giudizio 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, rappresentato dalla datrice di lavoro __________.
In sostanza, il Governo cantonale ha ritenuto che lo straniero era stato posto al beneficio di un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie; la separazione intervenuta ed ammessa dallo stesso interessato aveva fatto pertanto venir meno il presupposto che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. L'Esecutivo cantonale ha pertanto considerato legittima la decisione impugnata.
Pendente il ricorso, l'interessato è stato autorizzato ad esercitare l'attività di commis de rang presso la __________ di __________ dal 1° agosto al 31 ottobre 1998.
D. Contro la predetta pronunzia di revoca il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In estrema sintesi, egli sostiene di essersi nel frattempo riconciliato con la moglie e di aver ripreso la vita in comune. Postula che in caso di irricevibilità, il gravame venga trasmesso all'autorità di prime cure affinché lo tratti quale istanza di revisione.
E. Il Consiglio di Stato e la Sezione degli stranieri si oppongono all'accoglimento dell'impugnativa con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto.
Nel caso di specie non occorre tuttavia accertare se il ricorrente ha diritto al rilascio di un permesso, poiché a ben guardare la controversa decisione 9 giugno 1998 adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 22 febbraio 1999 che __________ deteneva in quel momento. Posto che per prassi costante contro questo genere di provvedimenti è proponibile ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; DTF inedito 12 marzo 1998 in re E. M. consid. 2b e rinvii), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti - integrati dal richiamato incarto relativo al tentativo di conciliazione dei coniugi __________ pendente presso la Pretura del Distretto di Lugano sezione 6 -, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Nel messaggio del Consiglio federale tale esigenza è stata esplicitata nel senso che, affinché vi sia il diritto a un permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista sia giuridicamente che di fatto (cfr. relativamente all'art. 5a del Messaggio, il cui testo, per quanto qui interessa, è uguale a quello dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, FF 1987 III 272 n. 25.21). Con l'adozione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS non si è in effetti voluto impedire in modo assoluto ai coniugi di avere due domicili separati, ma evitare che uno straniero potesse continuare a beneficiare di un permesso di dimora sulla base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente (cfr. STF 5 febbraio 1993 inedita in re L. consid. 2b con rif.).
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso; gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
3.2. Il 20 maggio 1998 l'interessato ha chiesto la modifica del proprio permesso alla Sezione degli stranieri, indicando il nuovo indirizzo di via __________ sempre a __________ e osservando che "mia moglie __________ rimane in via __________ in quanto siamo separati di fatto". Tale trasferimento è stato ulteriormente suffragato dalla dichiarazione allegata del 21 maggio 1998 di , proprietario del grotto "" presso il quale __________ ha preso in locazione un mini appartamento il giorno precedente. A ragione quindi l'autorità di prime cure ha revocato il permesso allo straniero. Altrettanto correttamente il Consiglio di Stato ne ha confermato il provvedimento adottato, ritenuto che nell'impugnativa il ricorrente aveva pure informato a quest'ultima autorità che in seguito alla separazione egli avrebbe trasferito il suo domicilio in __________.
3.3. Il ricorrente, che fa risalire la crisi coniugale scaturita nella separazione di fatto già ai principi del 1998, sostiene di essersi ora riconciliato con la moglie e di aver ripreso la vita in comune a far tempo dal 10 agosto scorso. A tale proposito egli produce una dichiarazione sottoscritta con la moglie (doc. 3) ed il certificato di dimora del comune di __________ (doc. 4), entrambi del 21 agosto 1998. A seguito di queste nuove risultanze, egli postula l'annullamento della decisione impugnata. A torto.
Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PAmm, con il ricorso si possono addurre fatti nuovi. Ci si può invero chiedere se il fatto di essere ritornato a vivere con la moglie non sia stato asserito unicamente per evitare la misura adottata, e ciò alla luce delle contrarie dichiarazioni rilasciate davanti alle autorità inferiori e preso atto dell'esito negativo il 6 luglio 1998 del tentativo di conciliazione esperito davanti al Pretore competente in materia di divorzio/separazione. Sia come sia, il quesito può rimanere insoluto. Il ricorrente non ha infatti dimostrato l'asserita ripresa della vita coniugale. L'affermazione dei coniugi, che sostengono di essere tornati a vivere sotto lo stesso tetto coniugale dopo un breve periodo di separazione dovuto a temporanei problemi e incomprensioni, resta infatti semplice dichiarazione di parte, come lo sarebbe d'altronde l'interrogatorio della moglie che il ricorrente notifica nel proprio gravame. Del resto, nemmeno il certificato comunale indirizzato al ricorrente al recapito di via __________ comprova le sue asserzioni. Egli non ha invero dimostrato - o reso verosimile - di aver precedentemente comunicato all'autorità comunale di essersi trasferito, nel corso del mese di maggio precedente, da via __________ in via __________ e di essere ritornato in seguito presso il proprio recapito coniugale.
Sarebbe stato nel suo proprio interesse raccogliere piuttosto le dichiarazioni di diverse persone (vicini di casa, amici, ecc.) in grado di testimoniare sull'effettiva riconciliazione. Va pure rilevato che egli non ha nemmeno reso verosimile di aver lasciato e tantomeno disdetto la locazione dell'appartamento di via __________.
Orbene, benché la procedura amministrativa cantonale sia retta dal principio inquisitorio, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente e in modo convincente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni convincenti al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (cfr. STF inedita 23 febbraio 1996 in re C. consid. 4). Ciò che non si è verificato in specie.
3.4. Va pure osservato che l'interessato non potrebbe nemmeno richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale disposizione sia applicabile, è in effetti necessario che tra lo straniero che richiede un permesso di soggiorno e una persona della sua famiglia dotata del diritto di risiedere in Svizzera esista una relazione stretta, che viene effettivamente vissuta (DTF 122 II 1). Orbene, come testé evidenziato, nella fattispecie in esame il ricorrente non ha dimostrato che la relazione che lo lega a sua moglie sia ancora intatta. L'art. 8 CEDU è pertanto inapplicabile.
Stante quanto precede il ricorso di __________, il quale non invoca nemmeno eventuali difficoltà per rientrare in Italia, va quindi respinto.
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 98a, 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 9, 17 cpv. 2 LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1999 annunciando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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