AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.226
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00226
Lugano 6 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 agosto 1998 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 1. luglio 1998 (no. 3054) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 21 agosto 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rilascio del permesso di dimora alla figlia __________ (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
31 agosto 1998 del Consiglio di Stato;
2 settembre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (nata il __________), cittadina dominicana divorziata, è madre di __________ e di __________: la prima è nata dall'unione con __________, la seconda con __________. Il 10 gennaio 1994 la ricorrente si è trasferita in Svizzera, mentre le due figlie sono rimaste nella __________. Il __________ si è risposata davanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di __________ con __________ (nato il __________), cittadino svizzero attinente di __________, acquisendo nel contempo un permesso di dimora annuale in seguito regolarmente rinnovato e avente quale ultima scadenza il 30 novembre 1998.
B. Il 26 agosto 1996 __________ ha raggiunto la madre in Svizzera grazie ad un permesso di soggiorno a scopo di visita. Essa è stata successivamente iscritta alla scuola elementare di __________ durante l'anno scolastico 1996/97.
Il 28 agosto 1996 __________ ha presentato un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora per la figlia __________. Con decisione 7 febbraio 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto la richiesta. La decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa 5 agosto 1997 (no. 3758), poi da questo Tribunale con sentenza 3 febbraio 1998 ed infine dal Tribunale federale in data 26 giugno 1998.
C. L'11 novembre 1996 pure __________ ha raggiunto la madre in Svizzera grazie all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo di al massimo 3 mesi, concessole per scopo di visita. Già il 15 novembre 1996 __________ ha inoltrato alla Sezione degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora annuale in favore di __________, al fine di vivere con la madre ed il patrigno, nonché di frequentare la scuola (terza media).
D. Con decisione 21 agosto 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza della ricorrente. L'autorità ha considerato in sostanza che la madre aveva esplicitamente garantito la partenza della figlia alla scadenza del termine per il previsto soggiorno a scopo turistico. Inoltre non era dato sapere quali rapporti stretti ed effettivi avesse tenuto durante la separazione con __________.
E. Con risoluzione 1. luglio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________.
Il Governo ha confermato la decisione dipartimentale, ritenendo che non fossero dati i motivi per un ricongiungimento familiare giusta l'art. 8 CEDU. In sostanza l'autorità ha ritenuto che la relazione tra madre e figlia non era stata mantenuta intatta, stretta ed effettivamente vissuta durante il periodo di separazione. L'età di __________, ormai prossima ad entrare nel mondo del lavoro, lascerebbe al contrario presumere che la richiesta di rilascio del permesso di dimora sia stata presentata non tanto per riunire la famiglia bensì a scopi economici. L'Esecutivo cantonale ha pure sottolineato che la ricorrente non ha mai menzionato l'esistenza di __________ sui formulari di rilascio e rinnovo del permesso di dimora annuale a suo favore.
Con scritto 15 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha impartito a __________ un termine scadente il 31 agosto 1998 per lasciare il territorio del Cantone.
F. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a sua figlia __________ sia rilasciato un permesso di dimora.
Sostiene che i presupposti per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiuti, avendo mantenuto con le figlie uno stretto rapporto ed avendo sempre provveduto alla loro educazione ed alle loro cure. L'insorgente ha precisato di aver atteso nel ricongiungimento familiare poiché voleva dapprima verificare la stabilità del suo matrimonio e l'integrazione in seno alla nostra società.
Chiede inoltre che al gravame sia formalmente conferito effetto sospensivo, nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
G. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Ne consegue che __________, essendo titolare di un permesso di dimora, non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dalla figlia __________ in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Infatti il ricongiungimento familiare è retto dagli art. 38 e seg. OLS che, tuttavia, non conferiscono alcun diritto alla ricorrente (DTF 115 Ib 3 consid. 1b).
1.4. Non esiste inoltre tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente può invece richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia, con il quale lo straniero afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera: in altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157, consid. c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere in Svizzera, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti, __________ è sposata con un cittadino svizzero: conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, essa ha il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e ha quindi il diritto di soggiornare in Svizzera.
Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con le figlie un legame vivo ed intenso e di averle visitate in quattro occasioni. Quest'ultima asserzione è stata resa verosimile mediante la presentazione delle fotocopie dei timbri d'entrata e d'uscita dalla __________ apposti sul suo passaporto, nonché dai vari versamenti per il loro mantenimento. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la ricorrente alla figlia. Infatti il ricorso va comunque respinto nel merito per le ragioni che seguono, nella misura in cui esso è ricevibile.
1.6. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Secondo costante giurisprudenza (DTF 122 II 385 consid 4b, 119 Ib 81 consid. 2c) il genitore che si è separato di sua spontanea volontà dalla propria famiglia per risiedere in un altro paese, non può dedurre dall'art. 8 CEDU alcun diritto assoluto volto ad ottenere un'autorizzazione di soggiorno in favore della propria prole, se ha dei rapporti meno stretti rispetto a quelli intrattenuti con l'altro genitore o con la persona affidataria e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese, presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli ha intrattenuto le relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in Svizzera. Per valutare tali aspetti, non si deve tener conto soltanto della situazione passata, ma anche di eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future. Pertanto, l'autorizzazione di soggiorno in favore della prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata, quando sono adempiuti i seguenti presupposti (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 IB 81 consid. 4b, nonché 118 Ib 153 consid. 2b per quanto concerne l'art. 17 cpv. 2 LDDS):
la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera;
non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa;
la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità.
2.3. Va innanzitutto rilevato che nei rapporti con l'autorità __________ ha sempre sottaciuto l'esistenza della figlia __________. Nel formulario sottoscritto per conseguire il permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio la ricorrente aveva infatti indicato quali propri figli __________ e __________. In un secondo tempo è poi risultato che __________ è invece figlio della sorella dell'insorgente. Neppure nelle successive domande di rinnovo essa ha rivelato l'esistenza della figlia __________. Soltanto con la domanda d'invito 13 settembre 1996 si è venuti a conoscenza della presenza di __________. Già per questo fatto, sono date le premesse per rifiutare il permesso sollecitato (art. 8 cpv. 4 ODDS).
Questo atteggiamento equivoco è poi continuato quando la ricorrente ha chiesto di far venire in Svizzera la figlia __________ per un soggiorno temporaneo a scopo di visita. L'insorgente ben sapeva che la durata del soggiorno accordato alla figlia era di tre mesi al massimo; a tal proposito essa non ha eccepito alcunché, accettando dunque la condizione impostale. L'introduzione della domanda di ricongiungimento familiare dopo appena quattro giorni dall'arrivo di __________ in Svizzera lascia concludere che il vero obiettivo della visita era quello di far entrare la figlia nel nostra Paese per facilitarle l'ottenimento di un permesso di dimora. Un simile comportamento non può essere tutelato, tanto più che la ricorrente aveva personalmente garantito il rientro di __________ nella __________.
2.4. In ogni caso nella fattispecie non esistono circostanze tali da permettere di soprassedere ai sotterfugi sopradescritti e che giustifichino la concessione del permesso richiesto.
a) L'insorgente è partita volontariamente dalla __________ per trasferirsi a __________ ed in seguito per entrare in Svizzera nel gennaio 1994. Essa si è quindi separata volontariamente dalle figlie e pertanto non le spetta di principio alcun diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
b) Durante l'assenza della madre __________ ha vissuto con la nonna materna: tale relazione non ha fino ad oggi dato adito a problemi di sorta e può pertanto continuare a sussistere. Dalle tavole processuali non risulta che rispetto al passato tale situazione familiare abbia subìto delle modifiche tali da impedire a Jasmin di continuare a vivere nel proprio paese d'origine, costringendola a stabilirsi in Svizzera presso la madre. Del resto quest'ultima non ha nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo affermato la sussistenza di interessi preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti.
c) Va infine osservato che il mantenimento di relazioni personali con la figlia non è impedito. In effetti non risulta che la ricorrente abbia incontrato ostacoli nel richiedere dalla Svizzera un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita per la propria figlia. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, mancando al ricorso qualsiasi possibilità di successo. In effetti la fattispecie è praticamente identica a quella di __________, già decisa negativamente dal Tribunale federale con sentenza 26 giugno 1998.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a della Legge d'applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina della __________ nata il __________, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 ottobre 1998 notificando la propria partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 750.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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