AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.223
Data decisione, Autorità: 12.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00223
Lugano 12 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 agosto 1998 di
contro
la decisione n. 3518, del 5 agosto 1998 del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 22 gennaio 1998 della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico;
viste le risposta 1º settembre 1998 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 luglio 1997, alle ore 17.10, __________ è stato colto circolare in territorio di __________, __________, alla velocità di km 70 (già dedotto il limite di tolleranza), in presenza di un limite legale di 50 km/h.
B. A seguito dei fatti appena descritti, con risoluzione 22 gennaio 1998, la Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni ha deciso di revocargli la licenza di condurre per la durata di un mese, dal 13 febbraio 1998 al 12 marzo 1998 incluso, in considerazione della grave infrazione commessa, tenuto pure conto dei suoi precedenti.
C. Avverso tale decisione, con ricorso 26 gennaio 1998, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato.
In quella sede ha addotto che secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale la revoca della licenza di condurre è obbligatoria soltanto in presenza di un superamento della velocità massima consentita di 21 km/h. Nel suo caso, visto che l'eccesso di velocità è stato di 20 km/h, l'autorità avrebbe ancora potuto decidere se infliggergli la sanzione amministrativa o meno. Ha quindi sottolineato di avere una necessità professionale a disporre del veicolo. Per tale motivo, sostenendo anche che nemmeno i suoi precedenti avrebbero potuto giustificare tale decisione dipartimentale, ha quindi chiesto l'annullamento della revoca inflittagli.
D. Il Consiglio di Stato, con giudizio 5 agosto 1998, ha respinto il gravame. L'esecutivo ha considerato che con il superamento di 20 km/h rispetto al limite consentito, il ricorrente ha messo la sicurezza stradale in una situazione di pericolo astratta e accresciuta, ciò che giustificherebbe già una revoca, a maggior ragione se, come è stato giudicato essere il caso per la fattispecie esaminata, si è in presenza di numerose misure amministrative per lo stesso tipo di infrazione.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale Cantonale Amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione di revoca e in sua sostituzione la pronuncia di un ammonimento.
Ripropone in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte all'autorità inferiore.
Ritiene che a torto il Consiglio di Stato abbia considerato quali circostanze aggravanti i due ammonimenti e le due revoche inflittegli in passato e al riguardo sottolinea che i superamenti di velocità che giustificarono tali misure non produssero alcun incidente, rispettivamente che ha sempre dato prova di guida responsabile, percorrendo senza incidenti numerosi chilometri all'anno.
F. Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
La licenza di condurre va obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni delle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività. (art. 30 cpv. 2 OAC).
La licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 31 cpv. 1 OAC).
L'ammonimento può sostituire la revoca facoltativa della licenza. Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni della revoca facoltativa ai sensi del capoverso 1 sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv.2 OAC).
La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
Si può prescindere dalla revoca in un caso di lieve entità,
Nell'ambito di tale giudizio, l'autorità deve esaminare in primo luogo la gravità della violazione al codice della strada, la gravità della colpa come pure la reputazione quale conducente dell'amministrato (art. 31 cpv. 2, DTF 123 II 106 consid. 2, 121 II 127).
In ogni caso se la fattispecie non può già più considerarsi lieve per la gravità dell'infrazione commessa e per la colpa, anche in presenza di buona reputazione del conducente, la sanzione deve essergli effettivamente inflitta (DTF 105 I 255, 118 Ib 229).
Il Tribunale Federale in una recente sentenza che è stata ampiamente discussa sulla stampa (pubblicata in DTF 124 II 97 e seg.) ha puntualizzato la sua giurisprudenza rilevando che chi supera di 21 km/h all'interno dell'abitato la velocità legale di 50 km/h agisce n modo gravemente negligente, atteso che un superamento di velocità dell'ordine del 40% non può passare inosservato e comporta rischi di sicurezza accresciuti (per la potenziale presenza di utenti della strada "deboli", quali bambini, anziani e ciclomotoristi, e per il rischio di collisioni laterali) (DTF 124 II 98). Gli altri utenti della strada devono potersi appellare al principio dell'affidamento, un tale superamento essendo inattendibile. Il conducente che incorre in tale infrazione beneficia di motivi d'eccezione soltanto in casi estremamente rari.
Per questi motivi il Tribunale federale ritiene che oggettivamente un superamento dell'ordine di 21-24 km/h all'interno delle località giustifichi già una misura di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr, anche se chi ha commesso l'infrazione ha una buona reputazione quale conducente, la violazione dovendosi oggettivamente qualificare come di media gravità, indipendentemente da altri fattori (DTF 124 II 102).
Tale violazione si situa al limite di quella che il Tribunale federale ha definito nella citata sentenza come di media gravità (superamento di 21-24 km/h).
Oggettivamente essa è comunque dell'ordine del 40%, quindi perfettamente percettibile e come tale assolutamente non lieve.
La colpa imputabile al ricorrente oggettivamente non può neppure essere definita lieve. I motivi di discolpa da lui addotti, tra i quali la disattenzione per non avere visto che il limite si situava a 50 km/h, non sono liberatori.
E' vero che il Tribunale federale ha situato il limite del superamento a 21 km/h, in presenza del quale la revoca facoltativa, se non sono dati motivi plausibili di discolpa, deve essere di principio inflitta. Questa indicazione giurisprudenziale non preclude però all'autorità amministrativa di sanzionare un conducente che ha superato il limite di 20 Km/h con una revoca a scopo di ammonimento, se sono dati fattori aggravanti.
Ciò è il caso nella fattispecie in esame, laddove il ricorrente è stato colto, dal 1989 in poi, ben cinque volte superare i limiti di velocità. Egli è già stato oggetto di due revoche e di due ammonimenti.
Orbene siccome le revoche a scopo di ammonimento servono a correggere i conducenti e ad impedire la loro recidività (art. 30 cpv. 2 OAC) e visto che le sanzioni già inflitte al ricorrente non hanno ancora sortito un tale effetto, si impone oggi di applicare un'ulteriore revoca.
Al proposito va osservato che il numero di chilometri percorso se da un lato accresce per un conducente (invero chi vi è predisposto) l'eventualità di incorrere in una violazione, non giustifica alcuna particolare attenuante dovendosi analizzare, le infrazioni al codice della strada dovendosi analizzare come tali e non nel contesto della probabilità di commetterle.
L'infrazione dei limiti di velocità è grave anche quando non ha comportato alcun incidente. In effetti il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione già quando crea un accresciuto pericolo, anche se solo potenzialmente e in astratto, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol III, pag. 159 e segg.).
Queste circostanze non sono state dimostrate nel caso concreto.
Si rileva comunque che secondo giurisprudenza la necessità professionale viene ammessa solo a favore di persone per le quali il veicolo costituisce "luogo di lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione) (R. Schaffauser, op. cit. pag. 286, n. 2446 e segg.).
Tasse e spese seguono pertanto la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 32 cpv.2 e 3, 4a cpv. 1 e 5 ONC, 30 cpv.2, 31 cpv. 1 e 2, 33 cpv. 2 OAC,10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo per la revoca.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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