AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.222
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00222
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 1998 del
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 2 luglio 1998 con cui il Dipartimento delle opere sociali gli ha inflitto un ammonimento per violazione dell’obbligo di informare il paziente (art. 6 LSan);
vista la risposta 1º ottobre 1998 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 novembre 1996 il ricorrente dr. med. __________, specialista FMH in ginecologia e ostetricia, ha visitato nel suo studio __________, alla quale ha diagnosticato, mediante esame ecografico, un teratoma ovarico destro ed una gravidanza intrauterina di cinque settimane e sei giorni con sacco appiattito e senza sacco vitellino (cfr. cartella medica).
Il 21 novembre 1996 il dr. __________ ha sottoposto la paziente ad un intervento di cistectomia laparoscopica e di raschiamento per aborto. Il rapporto operatorio indica che l'interruptio è stata effettuata mediante "raschiamento previa dilatazione sino ad Hegar 10", con uso di "courette media smussa" ed asportazione di "materiale abbondante".
Qualche tempo dopo l'intervento, la paziente ha telefonato al medico per informarlo di avere perdite ematiche vaginali e di avvertire ancora i sintomi della gravidanza (nausea). Il dr. __________ l'ha tranquillizzata, sottolineando di aver eseguito correttamente il raschiamento ed escludendo che la gravidanza non fosse stata interrotta. Una visita di controllo, prevista per il 20 dicembre 1996, è stata rinviata al 17 gennaio seguente per motivi sui quali non occorre diffondersi.
B. Il 17 gennaio 1997 il dr. __________ ha nuovamente visitato la paziente, riscontrandole, mediante ecografia, una gravidanza intrauterina di 12 settimane ed un giorno dalle ultime mestruazioni (3.10.96; cfr. cartella medica). Le risultanze dell'ecografia non sono state stampate, perché - stando al ricorrente - la paziente avrebbe dato in escandescenze, impedendogli di completare l'esame, che, peraltro, non è stato fatturato.
La paziente ha affermato che il medico le avrebbe spiegato che "era assolutamente impossibile che fosse ancora la stessa gravidanza" (cfr. denuncia 10 marzo 1997).
Il 24 ottobre 1997 __________ si è pertanto sottoposta ad un nuovo intervento di interruzione della gravidanza, che è riuscito senza dar luogo ad ulteriori complicazioni. Nel relativo rapporto operatorio il dr. __________ ha rilevato che:
"al controllo "del 17 gennaio 1997" si è potuto evidenziare lo sviluppo di una gravidanza intrauterina con dimensioni fetali di circa 7-10 giorni inferiori all'amenorrea. Dato che al raschiamento precedente era stato asportato materiale trofoblastico in quantità più o meno corrispondente all'amenorrea, la spiegazione più plausibile è che trattasi di una gravidanza gemellare sviluppatasi con probabilità in due diverse cavità con tempi di crescita leggermente diversi:"
C. Il 10 marzo 1997 __________ ha inoltrato un esposto al Dipartimento delle opere sociali, nel quale ha riassunto i fatti summenzionati, mettendo in dubbio le spiegazioni datele dal dr. __________ in merito al persistere della gravidanza.
L'8 aprile 1997 la Commissione di vigilanza sanitaria (CVS) ha aperto nei confronti del dr. __________ una procedura di accertamento, notificandogli l'esposto della paziente __________ ed invitandolo a prendere posizione.
Nelle osservazioni dell'11 aprile 9197 il ricorrente ha fra l'altro affermato che il 17 gennaio precedente aveva:
"ripraticato un'ecografia che aveva evidenziato una gravidanza intrauterina di 12 settimane ca. (...). La signora era terrorizzata e non voleva assolutamente portare avanti la gravidanza e viste le condizioni psichiche ho praticato un secondo raschiamento (...). La signora pensava trattarsi della stessa gravidanza, ma le avevo spiegato che era praticamente impossibile in quanto avendo effettuato un raschiamento e, anche nell'eventualità che non fosse stato completo, la gravidanza non avrebbe potuto avere un'evoluzione normale.
Su sua precisa richiesta ho provato a trovare delle eventuali possibili giustificazioni alla situazione peraltro estremamente strana".
Il 10 dicembre 1997 il dr. __________ è stato sentito dalla CVS. In quella sede il ricorrente ha fra l'altro affermato che:
"in questo caso quello che non potrà essere chiarito è perché dopo il raschiamento la gravidanza è proseguita. Una ipotesi è che ci fossero due gravidanze di cui una non evolutiva.
L'ecografia del 13 novembre 1996 dimostra che si trattasse proprio di una gravidanza non evolutiva. Per contro non era visibile l'altra gravidanza. E' possibile che all'epoca in cui è stata fatta l'ecografia la seconda gravidanza non fosse visibile".
Raccolte in forma anonima da uno specialista in ginecologia alcune informazioni circa la possibilità di una gravidanza gemellare con differenti età gestazionali (superfetazione), il 30 aprile 1998 la CVS ha inviato al dr. __________ un progetto del preavviso che intendeva trasmettere all'autorità di vigilanza sanitaria. In quest’atto la commissione prospettava "l'adozione di una misura disciplinare nella forma dell'ammonimento, ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LSan", per "aver informato scorrettamente la paziente sulla situazione in ordine alla presenza di due feti gemellari".
Il progetto di preavviso rilevava fra l'altro che:
"il comportamento del medico nei confronti della paziente è censurabile perché ha fornito una spiegazione riferendosi ad una situazione estremamente rara, pur di non ammettere una propria mancanza, che comunque non sarebbe ancora stata un errore dell'arte. Egli ha però preferito fornire alla paziente una spiegazione assai improbabile, nel senso che la probabilità di una gravidanza gemellare con differenti età gestazionali è praticamente sconosciuta nell'essere umano. Su questo fatto concordano specialisti e letteratura medica. Anche se c'è stato qualche caso di gravidanza gemellare di diverse età gestazionali, la cosiddetta superfetazione descritta nella letteratura, soprattutto dopo fertilizzazione assistita, vi sono dubbi se questo può accadere nell'essere umano. Il medico, fornendo alla paziente una spiegazione tanto improbabile, senza alcun supporto scientifico, anzi guardandosi bene dal documentare l'esame ecografico che avrebbe potuto avvalorare la sua improbabile ipotesi, viene meno all'obbligo di informazione così come previsto dalla Legge sanitaria all'art. 6: Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti. L'informazione deve essere data in modo chiaro ed accessibile al paziente (...).
La CVS ha invece prosciolto il ricorrente da altre due ipotesi di comportamento reprensibile dal profilo disciplinare, che secondo il progetto di preavviso avrebbero potuto entrare in considerazione (intervento inefficace di interruzione della gravidanza ed omessa predisposizione di un controllo immediato dopo che la paziente l’aveva informato di sentirsi ancora incinta).
Con osservazioni del 26 maggio 1998 il ricorrente ha recisamente contestato gli addebiti mossigli, rilevando fra l'altro di non aver mai avanzato l'ipotesi di una superfetazione, ma di aver supposto che si trattasse di una gravidanza gemellare, probabilmente sviluppatasi in due diverse cavità e con tempi leggermente diversi di crescita degli embrioni.
Il 10 giugno 1998 la CVS ha formalmente proposto al Dipartimento delle opere sociali di infliggere un ammonimento al ricorrente, riprendendo sostanzialmente invariati gli addebiti formulati nel progetto di preavviso trasmesso al ricorrente per osservazioni.
Con decisione 2 luglio 1998 il Dipartimento ha fatto proprie le proposte della CVS, pronunciando un ammonimento a carico del ricorrente.
D. Contro questa decisione il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In questa sede l'insorgente riprende e sviluppa le contestazioni che aveva addotto senza successo con le osservazioni al progetto di preavviso notificatogli dalla CVS. L’insorgente rimprovera in particolare all'autorità cantonale di essere prevenuta nei suoi confronti e nega recisamente di aver informato in modo scorretto la paziente per dissimulare sue manchevolezze.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Dipartimento delle opere sociali con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Nei casi di lieve entità, soggiunge il capoverso seguente, può essere pronunciato l'ammonimento.
2.2. Ogni operatore sanitario, dispone l'art. 6 cpv. 1 LSan, è tenuto, nell'ambito delle sue competenze professionali, ad informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi, nonché su eventuali trattamenti alternativi, scientificamente riconosciuti. L'informazione deve essere data in modo chiaro e accessibile al paziente e tenere conto, in specie nella comunicazione della diagnosi, della sua personalità.
L'obbligo di informare adeguatamente il paziente sul suo stato di salute e sulle terapie necessarie o utili per ristabilirlo o migliorarlo è essenzialmente volto a permettere a quest'ultimo di determinarsi liberamente e con la necessaria cognizione di causa sulle scelte che è chiamato ad adottare (Honsell, Handbuch des Arztrechts; pag. 119 seg.).
Tale obbligo è violato quando l'operatore sanitario sottace o presenta in modo distorto, senza valida giustificazione, la diagnosi che stabilisce o le terapie che entrano in considerazione. Esso non è invece disatteso quando l'operatore sanitario prospetta al paziente una diagnosi stabilita erroneamente o una terapia inappropriata.
L'obbligo di informazione serve soltanto ad assicurare la libertà di decisione del paziente sulla sua integrità fisica e psichica. Non garantisce né la correttezza della diagnosi formulata dall’operatore sanitario, né l'adeguatezza delle terapie prospettate in conseguenza.
L'infrazione addebitata al dr. __________ è circoscritta alla violazione dell'obbligo di informazione del paziente sancito dall'art. 6 LSan. Non entrano in considerazione altri fatti contravvenzionali. La CVS ha in effetti rinunciato a procedere nei confronti dell'insorgente per le ulteriori ipotesi di comportamento trasgressivo prefigurate nel preavviso trasmesso al Dipartimento delle opere sociali.
Ai fini del presente giudizio occorre quindi soltanto verificare se il dr. __________ sia effettivamente venuto meno all'obbligo summenzionato.
Orbene, tale verifica presuppone, da un lato, un adeguato accertamento della diagnosi effettivamente stabilita dal medico e, dall'altro un altrettanto congruo accertamento dell'informazione realmente dispensata alla paziente. L'infrazione postula infatti l'esistenza di una discrepanza tra i riscontri diagnostici registrati dal medico e l'informazione trasmessa al suo interlocutore.
3.1. Ferma questa premessa, va anzitutto rilevato che controversa è essenzialmente l'eziologia della gravidanza riscontrata dal ricorrente in occasione della visita del 17 gennaio 1997.
Che di gravidanza si trattasse è pacifico. Altrettanto pacifico è che il dr. __________ l'ha diagnosticata e che ne ha reso edotta la paziente. Fuori discussione è pure il fatto che questa gravidanza fosse correlata all'amenorrea risalente all'inizio di ottobre dell'anno precedente. Incerta è per contro la questione a sapere se l'embrione rilevato mediante ecografia fosse lo stesso che il dr. __________ aveva cercato di eliminare con il precedente intervento o se invece si trattasse di un embrione gemello sopravvissuto al raschiamento. Tale questione, apparentemente resa ancor più complessa dal diverso sviluppo dei due embrioni riscontrato dal medico, non è comunque decisiva ai fini del giudizio.
Determinante, dal profilo dell'infrazione rimproverata al ricorrente, è unicamente la questione a sapere se il dr. __________ abbia fornito alla paziente un'informazione che non corrispondeva alle risultanze dei suoi accertamenti diagnostici.
A questo proposito, giova osservare che la paziente, nella sua denuncia, ha affermato che per spiegare lo stato di gravidanza riscontrato in occasione della visita del 17 gennaio 1997 il medico avrebbe formulato l'ipotesi successivamente consegnata nel rapporto operatorio del 24 di quel mese, escludendo che si trattasse della precedente gravidanza. Partendo dalla constatazione che con il raschiamento precedente era stato "asportato materiale trofoblastico in quantità più o meno corrispondente all'amenorrea" e che il feto era di dimensioni di "circa 7-10 giorni inferiori all'amenorrea", in quel rapporto il ricorrente aveva prospettato come ipotesi più plausibile che si trattasse di una "gravidanza gemellare sviluppatasi con probabilità in due diverse cavità con tempi di crescita leggermente diversi".
Ammesso, in assenza di riscontri divergenti, che il ricorrente abbia effettivamente dato alla paziente questa spiegazione, la violazione dell'obbligo di informazione rimproveratagli non sussiste. L'informazione dispensata corrisponde infatti alle constatazioni ed alle deduzioni effettuate dall’operatore sanitario.
Fra il contenuto delle spiegazioni fornite ed il quadro clinico registrato dal ricorrente non v'è discrepanza di sorta. I riscontri diagnostici non sono stati né sottaciuti, né presentati in modo difforme alla paziente. L'obbligo sancito dall'art. 6 LSan non è quindi stato disatteso.
A torto la CVS ha ritenuto che il dr. __________ sia venuto meno a tale fondamentale dovere degli operatori sanitari, prospettando alla paziente l'ipotesi di una gravidanza gemellare conseguente a superfetazione.
Il ricorrente non ha mai sostenuto una simile tesi. Né la paziente, che peraltro non è mai stata interpellata in merito alle informazioni effettivamente ricevute, ha mai affermato di aver ricevuto una simile spiegazione.
Il dr. __________ ha in effetti sostenuto l'ipotesi di una gravidanza gemellare, caratterizzata da embrioni sviluppatisi in modo diverso, ma concepiti contemporaneamente. Tesi, questa, che - oltre a non apparire del tutto inverosimile ed a divergere sostanzialmente da quella presa in considerazione dalla CVS - collima perfettamente con quella che la paziente afferma in sede di denuncia di aver ricevuto.
Vero è che la spiegazione fornita dal ricorrente non appare affatto la più plausibile, ben più probabile essendo l'ipotesi di un primo raschiamento insufficiente, limitato alla placenta, con conseguente, ulteriore, difficoltoso sviluppo dell'embrione. Il fatto che il ricorrente non l’abbia presa in considerazione non suffraga tuttavia la violazione dell'obbligo di informare la paziente ritenuta dal Dipartimento delle opere sociali. Tutt’al più attesta una carente competenza professionale del medico. Aspetto, questo, che tuttavia non è suscettibile di fondare l’infrazione disciplinare ascritta all’insorgente.
Dato l'esito, si prescinde la prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 59 LSan; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 2 luglio 1998 del Dipartimento delle opere sociali è annullata.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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