AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.219
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00219
Lugano 7 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 1998 di
__________, __________ e __________, patrocinati da: avv. __________,
contro
la decisione 1º luglio 1998, no. 3068, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 21 aprile 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un nuovo __________ con 8 appartamenti sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
8 settembre 1998 di __________;
9 settembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
10 settembre 1998 del municipio di __________;
24 settembre 1998 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;
esperito un sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 dicembre 1997 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile a destinazione commerciale ed abitativa in località __________ (part. no. __________ RFD; zona R3 b).
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti, proprietari di un fondo contermine (part. no. __________ RFD), contestandola dal profilo della sufficienza dei piani, della conformità di zona, degli accessi e dei posteggi.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 21 aprile 1998 il municipio di __________ ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo l'opposizione dei vicini, che sono insorti contro di esso davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 1º luglio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo infondate le contestazioni sollevate dagli insorgenti.
D. Contro questo giudizio i soccombenti si sono ora aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In questa sede, gli insorgenti hanno in sostanza riproposto e sviluppato le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla sufficienza dei piani presentati ed all'adeguatezza degli accessi previsti. I piani, obiettano, non fornirebbero sufficienti ragguagli in merito alla sistemazione del terreno prevista verso la loro proprietà. L'accesso veicolare, soggiungono, non terrebbe inoltre conto delle sistemazioni della strada cantonale previste davanti al nuovo edificio, ma non ancora esattamente definite.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti il Dipartimento del territorio, il municipio di __________ e la beneficiaria della licenza, contestando le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
F. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà nei considerandi di diritto.
Qui va unicamente rilevato che in quella sede i ricorrenti hanno esteso le loro eccezioni, contestando la licenza anche dal profilo dell'indice di sfruttamento, dell'altezza, del numero di piani abitabili e delle distanze da confine.
Messa in dubbio la ricevibilità di queste nuove eccezioni, __________ ne ha confutato il fondamento con argomenti che verranno ripresi nei seguenti considerandi. Il municipio di __________ ha dal canto suo prodotto un rapporto dell'ufficio tecnico che conferma la legittimità della licenza impugnata.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Ricevibili, contrariamente a quanto assume la resistente, sono le eccezioni sollevate dai ricorrenti all'udienza di sopralluogo. Non si tratta in effetti di nuove ed inammissibili domande (art. 63 cpv. 2 PAmm), ma di nuove contestazioni su questioni che il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe di per sé anche potuto esaminare d'ufficio.
La modica escavazione prevista per creare l'accesso veicolare al fondo dedotto in edificazione (- 80 cm) non esige particolari rappresentazioni grafiche. Irrilevante è peraltro la questione a sapere come venga sistemata la striscia di terra che separa l'accesso vero e proprio dalla base del muro di sostegno del fondo dei resistenti. Che questa venga sistemata a scarpata o in altro modo è perfettamente ininfluente ai fini del giudizio che l'autorità amministrativa è chiamata a rendere circa la conformità dell'opera con le disposizioni di diritto materialmente applicabili. In nessun caso si tratterebbe oltre tutto di un difetto tale da trarre inevitabilmente seco l'annullamento dell'intera licenza.
Il Dipartimento del territorio nel proprio preavviso ha in effetti disposto che prima dell'inizio dei lavori venisse "presentato un piano della sistemazione stradale e della fermata del bus in accordo con la Sezione della progettazione e la Sezione dei trasporti".
L'esecutività della licenza sembrerebbe pertanto subordinata, non già all'approvazione, bensì alla semplice, preventiva elaborazione, da parte dell'autorità cantonale, del progetto relativo alla sistemazione della strada che collega __________ a __________.
Tale non è tuttavia il senso della clausola in esame.
Una più attenta lettura del preavviso del Dipartimento del territorio e le ulteriori prese di posizione dell'autorità cantonale nell'ambito della presente procedura dimostrano in effetti chiaramente che lo scopo di questa clausola era soltanto quello di mettere a punto i dettagli della prevista sistemazione stradale, coordinandoli in funzione dell'accesso. Lo conferma il fatto che i piani della sistemazione stradale elaborati nel frattempo dall'autorità cantonale non hanno minimamente modificato né l'ubicazione, né le dimensioni dell'accesso in contestazione.
L'opera è peraltro conforme al diritto, segnatamente all'art. 47 LStr (RL 7.2.1.2), che ammette la formazione di accessi ai fondi se compatibile con la destinazione della strada o con la sicurezza del traffico. La valutazione di questi aspetti, operata dal Dipartimento del territorio, appare tutto sommato sostenibile. Non procedendo da un esercizio abusivo del potere d’apprezza-mento che la legge conferisce all’autorità cantonale, non integra quindi gli estremi della violazione del diritto (art. 61 PAmm).
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
4.2. Nel caso concreto, il progetto presentato prevede di realizzare un edificio strutturato su tre livelli sul lato E e su quattro, di cui uno seminterrato, sul lato W. Il piano superiore dell’edificio, arretrato di circa m 6.50 dalla facciata E, va in realtà configurato come un attico, che sovrasta il tetto piano dello stabile, elevandosi sino a m 11.30 dal terreno sistemato sui lati E, N e S.
L'altezza della costruzione, misurata secondo i criteri appena esposti, supera quindi abbondantemente (+ m 1.30) il limite di 10 m prescritto dall'art. 48 NAPR di __________.
A torto reputa il municipio che l'arretramento di questa parte della costruzione dal filo delle facciate permetta di escluderlo dal computo dell'altezza in quanto rientrante negli ingombri che verrebbero determinati da un tetto a falde. Questa tesi non può essere accreditata, poiché disattende palesemente il chiaro tenore dell'art. 43 RLE.
Il difetto non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza. Esso può infatti essere facilmente sanato subordinando la licenza edilizia alla condizione di eliminare l'attico. Limite, questo, entro il quale il ricorso può essere parzialmente accolto.
L'indice di sfruttamento che ne risulta è infatti inferiore a 0.5 ed il numero di piani abitabili rientra sicuramente nei limiti degli art. 15 e 48 NAPR.
5.2. Infondata è infine la censura di violazione della distanza minima di 4 m dal confine prescritta dall’art. 48 NAPR. L'angolo SE dell'edificio si situa in effetti a 4 m da tale limite. Il cornicione di gronda, che lo oltrepassa di 50 cm, non fa stato.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 43 RLE; 47 LStr; 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1º luglio 1998, no. 3068, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 21 aprile 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ è confermata alla condizione che venga eliminato il piano attico.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in ragione di fr. 600.-- e della resistente per il resto.
I ricorrenti rifonderanno alla resistente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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