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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.218
Data decisione, Autorità: 12.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00218
Lugano 12 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 agosto 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 5 agosto 1998 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 giugno 1998 che gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 25 agosto 1998 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, il 12 novembre 1997, circolando sull'autostrada in territorio di __________, ha perso la padronanza del suo veicolo andando ad urtare contro lo spartitraffico centrale.
A seguito degli accertamenti esperiti dopo l'incidente, si è potuto appurare che egli circolava in stato di ebrietà con un tasso di alcol nel sangue dell'ordine di 1,47-1,8 per mille.
Per questi fatti, con decreto d'accusa 23 marzo 1998, gli è stata inflitta una pena di novanta giorni di detenzione nonché una multa di fr. 1'200.--.
In data 18 giugno 1998 la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concedergli alcun riesame prima del mese di settembre 1999 e subordinando in ogni caso la sua riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico internistico ed un rapporto del STCA, attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l'assoluta astinenza dal consumo di bevande alcoliche.
B. Contro la predetta decisione dipartimentale, con ricorso 24 giugno1998, __________ si è aggravato presso il Consiglio di Stato. In quella sede ha sottolineato che, dopo i fatti del 12 novembre 1997, ha preso coscienza della problematica del consumo di bevande alcoliche ed ha messo in atto tutti gli sforzi per affrontarla positivamente, cosicché la stessa sarebbe stata risolta ed egli sarebbe idoneo alla guida, come attesterebbero i referti dei suoi medici curanti.
Ha inoltre fatto valere di avere una necessità professionale a disporre della licenza di condurre veicoli a motore.
C. Con decisione 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, fondandosi prevalentemente sulle risultanze del rapporto 14 maggio 1998 del STCA, dal quale ha desunto la presenza di un quadro caratterizzato da eccessi alcolici occasionali associato ad una personalità fragile e perturbata da un disturbo psichico contenuto farmacologicamente.
D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata, subordinatamente la concessione della possibilità di chiedere un riesame della decisione già a partire dalla fine del 1998.
Adduce in buona sostanza che la decisione impugnata accerterebbe la situazone di fatto in modo insufficiente e arbitrario perché non sono stati sentiti i suoi medici curanti, a suo dire fondamentali per dimostrare la totale astinenza dal consumo di alcol a partire dal mese di novembre 1997, allorquando si verificò l'incidente della circolazione a seguito del quale gli è stata revocata la patente.
Rileva quindi di avere recepito il problema dell'alcol con piena coscienza e senso di responsabilità, di essere seguito da specialisti, di avere dato prova durante nove mesi di astinenza e di determinazione positiva. A tal proposito, in via subordinata, chiede che tale lasso di tempo venga computato nel periodo di prova prima di essere riammesso alla guida.
Il riesame dovrebbe essergli concesso già a partire dalla fine del 1998, mentre invece procrastinando il riesame fino a fine giugno 1999, come deciso, lo si demotiverebbe, creandogli soltanto guai, tale lasso di tempo essendo sproporzionato rispetto agli sforzi che egli ha messo in atto e alla necessità professionale di disporre della licenza di condurre.
E. Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine.
1.1. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere agli accertamenti richiesti dal ricorrente (art. 18 Pamm).
Questi ha in effetti chiesto che i suoi curanti, lo psichiatra, il medico internista e lo psicologo del STCA di __________, venissero interpellati o sentiti quali testi al fine di dimostrare la raggiunta idoneità da parte sua ad essere riammesso alla guida di veicoli a motore.
Orbene, al momento attuale, trascorso meno di un anno dalla data dell'incidente e dal rilevamento delle sue condizioni mediante perizia specifica, ulteriori attestazioni positive dei curanti non sarebbero sufficienti per dimostrare che egli offre tutte le garanzie dal punto di vista della sicurezza del traffico, considerato anche che appena due anni orsono è stato oggetto di un'altra revoca della licenza di condurre per circolazione in stato di ebrietà e già allora era affetto da disturbi psichici, a tutt'oggi non ancora completamente risolti, disturbi che, come risulta dalla documentazione agli atti, ha talvolta tentato di superare rifugiandosi nell'alcol.
Al proposito va altresì rilevato che il giudizio positivo da parte dei medici non sostituisce quello dell'autorità amministrativa, che sola può pronunciarsi in merito all'opportunità di adottare un provvedimento di revoca, non già in considerazione della sola necessità soggettiva e psicologica di disporre della patente, bensì con riguardo alla necessità di garantire la sicurezza nel traffico.
Il rapporto redatto dal STCA, dopo avere sottoposto il ricorrente a prove specifiche, all'indirizzo della Sezione della circolazione e la documentazione agli atti sono sufficienti per statuire sul ricorso con la necessaria cognizione di causa.
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto e ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatto ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.
L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.
La pericolosità del quadro è determinata dalla permanenza di un consumo alcolico nonostante la terapia farmacologica importante. In effetti nel settembre del 1996, poco più di un anno prima che si verificasse l'incidente a seguito del quale è stata pronunciata la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, il ricorrente, già afflitto da analoghi problemi di natura psichiatrica, ha circolato in stato di ebrietà dopo avere assunto farmaci.
Pur essendo stato oggetto di una revoca a scopo di ammonimento, è ricaduto nella stessa infrazione in analoghe condizioni e malgrado fosse ancora in cura farmacologica.
Di fronte a tali comportamenti, non v'è alcuna sicurezza che egli non incorra nuovamente in infrazioni alla LCStr circolando in stato alterato. In effetti il suo disturbo psichico necessita tuttora di essere curato con una terapia farmacologica, come era già stato il caso in passato. Nemmeno sotto tale terapia il ricorrente ha saputo astenersi dal consumare alcol e dal mettersi poi alla guida di un veicolo. E' evidente dunque che egli non offre a tutt'oggi alcuna garanzia dal punto di vista della sicurezza qualora dovesse essere riammesso alla guida, da un lato perché il problema psicologico che lo afflige non è stato risolto e dall'altro perché i due episodi nei quali è stato colto circolare in stato di ebbrezza sono troppo recenti, per poter affermare che egli si è definitivamente staccato dal consumo di alcolici.
Il fatto che dal 12 novembre 1998 egli si è impegnato a non bere più alcolici può essere indizio di seri propositi, ma ancora non dimostra che ha definitivamente raggiunto la stabilità psichica e la determinazione a mantenersi sobrio.
Contrariamente a quanto sembra consigliare lo psichiatra dal quale è in cura, dal punto di vista amministrativo non si può concedere fiducia al ricorrente, accordandogli la licenza di condurre, affinché questi si determini ulteriormente a mantenere i suoi buoni propositi; bensì occorre unicamente verificare se egli offra allo stadio attuale tutte le garanzie per essere riammesso alla guida. Ciò che evidentemente non è qui il caso. Ne deriva che il provvedimento di revoca a tempo indeterminato deve essere confermato.
Secondo giurisprudenza il termine di attesa stabilito dall'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prima di potere chiedere il riesame di una decisione di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato è da intendersi quale periodo di divieto assoluto (in tedesco "Sperrfrist") (Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. 3, pag. 130 n. 2183). Come tale esso non può essere ridotto.
Resta da definire la questione se debba essere computato dal momento in cui la licenza di condurre è stata sequestata (nel caso concreto dal 12 novembre 1997) oppure dal momento in cui il provvedimento amministrativo è stato pronunciato (18 giugno 1998).
Questo Tribunale ritiene che il termine debba decorrere a partire dal momento in cui è stato appurato che l'interessato non è idoneo alla guida, quindi a partire dagli accertamenti peritali o al più tardi dalla decisione di revoca. Nel caso concreto un riesame della decisione dipartimentale potrebbe entrare in linea di conto non prima del mese di giugno 1999.
Considerando la gravità dei precedenti del ricorrente e la sua situazione psicologica ancora instabile, si deve concludere che il periodo di attesa fissato dalla Sezione della circolazione per chiedere un riesame, non prima del mese di settembre 1999, è adeguato e ossequia il principio della proporzionalità. Come tale deve essere mantenuto.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli ( art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
La questione, indipendentemente dalla verifica se sussista veramente una necessità a disporre della licenza di condurre, non può dunque nemmeno essere presa in considerazione in questo contesto.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, 16 cpv. 1 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 bis lett. d LCStr, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 61, 62 , 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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