AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.216
Data decisione, Autorità: 13.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00216
Lugano 13 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 agosto 1998 di
rappr. dal padre __________, patr. dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 24 giugno 1998 (n. 2912) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la decisione 12 marzo 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di un permesso di soggiorno (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
28 agosto 1998 della Sezione degli stranieri,
31 agosto 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino __________, è entrato in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale nel 1989. Nel 1993 ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Dal maggio 1996 è al beneficio di un permesso di domicilio con prossima scadenza fissata al 19 maggio 1999.
La moglie __________, anch'essa cittadina portoghese, è rimasta nel proprio paese d'origine. Il 25 aprile 1997 è stata autorizzata a ricongiungersi con il marito, ottenendo altresì un permesso di dimora annuale, rinnovatole, con prossima scadenza fissata al 24 aprile 1999.
I figli __________, __________ e __________ (entrambe nate il __________), sono rimasti in __________ presso la madre, e a partire dal trasferimento di quest'ultima in Svizzera, presso parenti.
B. Il 28 gennaio 1998, __________ ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un permesso di dimora per vivere con i genitori.
Con decisione 12 marzo 1998 fondata sugli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU la Sezione degli stranieri ne ha respinto l'istanza, constatando nella fattispecie un ricongiungimento famigliare parziale non giustificato.
C. Adìto da __________, rappresentato dal padre Ismael, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 24 giugno 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, ritenendo che non fossero dati i motivi per un ricongiungimento familiare giusta quanto previsto dagli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo cantonale, il sollecitato permesso servirebbe in sostanza per agevolare l'avvenire professionale del giovane. Ha infine reputato la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità.
Preso atto dell'esito negativo del gravame, la Sezione degli stranieri ha fissato al ricorrente un termine scadente il 31 agosto 1998 per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________, rappresentato dal padre __________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora.
In sostanza, egli sostiene che nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiuti. In particolare egli precisa che con l'arrivo della madre in Svizzera si voleva ricostituire il nucleo famigliare. A tale scopo osserva che soltanto dopo l'ottenimento del domicilio nel 1996 il padre era in migliore situazione per chiedere ed ottenere il soggiorno dei propri famigliari in Svizzera. L'insorgente sottolinea pure che gli era difficile lasciare anzitempo il proprio paese d'origine, poiché non aveva terminato la propria formazione scolastica. A tale proposito informa che fra pochi mesi anche le sorelle richiederanno di ricongiungersi con la famiglia in Svizzera quando non saranno più inserite nell'ambito scolastico obbligatorio, alfine di evitare loro di perdere inutili anni di scuola.
Il 17 agosto 1998 il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con la concessione del gratuito patrocinio dell'avv. __________.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, il padre del ricorrente beneficia dal maggio 1996 di un permesso di domicilio in Svizzera. Quando __________ ha richiesto un permesso per vivere con i genitori, aveva poco meno di 17 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, esso disponeva dunque di un diritto al permesso sollecitato. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Il quesito a sapere se il presente gravame è pure ricevibile sotto l'ottica della citata disposizione convenzionale può tuttavia restare indecisa, potendo questo Tribunale entrare nel merito del medesimo in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. In concreto, __________, padre dell'insorgente, si è separato nel 1989 dalla famiglia di sua propria volontà per entrare in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale, quando i suoi figli avevano rispettivamente 8 e 6 anni. Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di dimora nel 1993 e nonostante la possibilità concessagli dagli art. 38-40 OLS, egli ha manifestato in alcun modo l'intenzione di farsi raggiungere dal figlio. A tale proposito il fatto che a suo dire l'autorità competente, a seguito delle sue condizioni economiche, non gli avrebbe per prassi sicuramente permesso il ricongiungimento famigliare è una circostanza priva di alcun supporto probatorio. Ma tant'è. Nemmeno con l'ottenimento del permesso di domicilio nel 1996 il padre ha sollecitato il permesso ai sensi dell'art. 17 LDDS per il figlio, facendosi ricongiungere nell'aprile 1997 soltanto con la moglie, la quale ha lasciato i figli presso parenti. E' solo poco meno di due anni più tardi dall'ottenimento del domicilio, con le proprie condizioni economiche a suo dire a quel momento migliorate con l'arrivo della moglie, che il padre ha chiesto il ricongiungimento con il figlio, ma con i seguenti scopi:
"(...) Mio figlio terminato gli studi in __________ ha deciso di raggiungerci anche lui per stare in famiglia (fin'ora c'era stata anche la madre in __________). Visto che mio figlio non ha più intenzione di inoltrarsi con ulteriori studi desidera poter lavorare in Svizzera, quindi è con queste motivazioni che facciamo la richiesta per il rilascio di un permesso a nome di mio figlio __________. Vogliate prendere nota che ho anche altre due figlie, che sono ancora minorenni, le quali sono rimaste in __________ per non interrompere i loro studi. Vivono presso una zia alla quale viene versata una somma di denaro per il loro mantenimento. Non è da escludere che in futuro scelgano anch'esse a riunirsi alla famiglia in Svizzera". (v. lettera 28 gennaio 1998 all'Ufficio regionale degli stranieri a Lugano)
Alla luce di queste ed inequivocabili affermazioni, si constata che lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge con inconfutabile chiarezza che è volto a garantire a quest'ultimo prospettive professionali ed economiche, finalità queste non tutelate dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Va infine rilevato che nulla muta nel caso in esame il fatto che le sorelle __________ e __________, entrambe di 14 anni al momento dello scritto citato, vogliano chiedere anch'esse di ricongiungersi con la famiglia in Svizzera avendo terminato i loro studi obbligatori nel giugno di quest'anno (v. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 4 in fondo). Come ha già considerato il Consiglio di Stato, non si può ammettere un ricongiungimento famigliare parziale "al contagocce". Il fatto che si volesse evitare alle sorelle di perdere anni di scuola non è una ragione atta a giustificare il ricongiungimento postulato dall'insorgente.
Va inoltre osservato che il permesso sollecitato avrebbe quale risultato di separare senza validi motivi il ricorrente, oltre che dalle sorelle, dai parenti che con la venuta in Svizzera della madre si occupavano di lui in __________, paese in cui è nato e cresciuto, dove possiede stretti legami sociali e culturali e ha ricevuto pure un'istruzione scolastica (elementari, medie e liceo: v. curriculum vitae 28 gennaio 1998).
L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
3.2. In concreto, visto quanto precede (consid. 2), e a prescindere dall'accertamento se il legame di parentela dei famigliari residenti in Svizzera è intatto ed effettivamente vissuto, il diniego di autorizzazione è in tutti i casi perfettamente conforme all'art. 8 CEDU, non essendo ravvisabile alcuna delle eccezioni testé enunciate. Il ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile - o anche solo affermato - la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce della predetta normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto, come visto dianzi, che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda piuttosto al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica. Va infine osservato che non vi sono ostacoli di sorta, nell'ambito di permessi di soggiorno turistici, tali da rendere impossibile le relazioni del ricorrente con i propri genitori in Svizzera.
Quanto alla domanda di effetto sospensivo, essa diviene priva d'oggetto.
L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio va respinta atteso che il gravame era sin dall'inizio manifestamente sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 30 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (23 febbraio 1981), cittadino __________, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 dicembre 1998 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.– è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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