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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.212
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00212
Lugano 7 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 agosto 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 21 luglio 1998 del Perito distrettuale di Vallemaggia, che ha accolto la domanda 11 maggio 1998 di __________ volta ad ottenere una permuta di terreno tra i mapp. no. __________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
10 agosto 1998 di __________;
26 agosto 1998 del Perito distrettuale di Vallemaggia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, di complessivi 641 mq. La porzione meridionale del fondo ospita una casa d'abitazione, mentre quella settentrionale è di natura prativa e confina con la part. __________ di __________, sulla cui superficie di 612 mq si erge una piccola costruzione (48 mq) censita quale casa.
B. __________, figlio della proprietaria del mapp. __________, intende costruire un'abitazione primaria di fianco alla casa dei genitori, sfruttando l'esiguo spazio ancora disponibile.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 21 aprile al 6 maggio 1998. Il municipio ha rilasciato il relativo permesso il 26 maggio seguente.
C. Con istanza 11 maggio 1998 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di Vallemaggia di trasferirgli la proprietà dell'angolo S-O del mapp. __________, offrendo in permuta a __________ il contrapposto angolo N-E del proprio mapp. __________. A mente della richiedente, lo scambio dei due sottili triangoli di pari superficie avrebbe permesso di conseguire un uso del suolo migliore e più razionale.
In sede di risposta __________ si è opposto alla permuta siccome ingiustificata dal profilo dell'interesse pubblico, ribadendo tale posizione all'udienza di conciliazione tenutasi il 16 giugno 1998.
D. Esaurite le formalità procedurali, con decisione 21 luglio 1998 il Perito distrettuale di Vallemaggia ha accolto la domanda di permuta così come proposta dall'istante __________, ponendo a carico di quest'ultima tutte le spese.
Il Perito ha ritenuto in sostanza che l'operazione avrebbe permesso al figlio della richiedente di sfruttare al meglio l'area verde del mapp. __________ per costruirvi la propria abitazione come da progetti, in perfetto parallelo alla casa della madre ed al nuovo confine, senza creare alcun pregiudizio alla controparte. Secondo il primo giudice l'operazione sarebbe sorretta dall'interesse pubblico poiché facilita una giovane famiglia nell'edificazione della sua dimora, consentendole di trattenersi in valle.
E. Avverso il predetto giudizio __________ è insorto mediante ricorso 11 agosto 1998 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Con dovizia di motivazione il ricorrente ha contestato fermamente la legittimità della permuta, che sarebbe volta a soddisfare gli interessi di mera natura privata dei vicini e non servirebbe a conseguire un uso più razionale del suolo ai sensi della LRPT.
F. Il Perito distrettuale di Vallemaggia e __________ hanno proposto la reiezione del gravame, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni che saranno illustrati, ove occorresse, nei considerandi che seguono.
La proprietaria del mapp. __________ ha osservato in specie che grazie alla permuta la nuova casa potrà essere costruita più a N, il che aumenterà lo spazio tra i due edifici destinato a posteggio.
Considerato, in diritto
La legittimazione a ricorrere di __________, proprietario coinvolto nell'operazione di permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie e correttamente formulato (art. 13 e 46 PAmm, applicabili ex art. 111 LRPT), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Trattasi in realtà di una vera e propria permuta la cui ammissibilità va verificata alla luce degli art. 83 ss. LRPT.
Il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse generale, non soltanto da un punto di vista ristretto alla situazione del richiedente. Le procedure di permuta obbligatoria e di rettifica di confine costituiscono vere e proprie restrizioni di diritto pubblico della proprietà e, come tali, devono essere sorrette da un pubblico interesse (cfr. Borghi, GAT, n. 816). Già con sentenza del 19.5.1967 in re M. questo Tribunale ha avuto modo di rilevare che se la permuta del diritto civile ha per titolo giuridico il contratto, quella del diritto pubblico amministrativo ticinese si fonda sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità (cfr. sent. cit. pag. 12). Che sia in effetti l'interesse generale il concetto informatore di tutta la normativa in discussione lo confermano i materiali legislativi, in particolare quelli relativi alla legge precedente, del 1949, ai quali occorre risalire, la nuova legge avendone ripreso in proposito le norme ed i materiali legislativi di questa essendo silenti per quanto riguarda gli art. 83-86 LRPT (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 392). In particolare, il messaggio governativo che accompagnava quel disegno di legge affermava testualmente che "I raggruppamenti dei terreni, ed in forma più modesta le permute e le rettifiche, non sono fine a sé stesse, ma hanno per scopo la sistemazione agronomica del Cantone attraverso quella fondiaria, ..." (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1949, pag. 336). Significativo appare altresì come al momento dell'adozione della nuova legge (del 1970) venne stralciato l'art. 95 del progetto (sulle permute ottenute in via privata) allo scopo di non sottrarre queste ultime ad una verifica della conformità con l'interesse generale (cfr. verbali citati, pag. 455). Quanto precede non deve tuttavia indurre a credere che le permute siano esclusivamente al servizio di interessi agricoli. Dottrina e giurisprudenza concordano infatti nell'affermare che le norme sulle permute si applicano anche alle proprietà edificabili, segnatamente allorquando l'edificazione di un fondo è compromessa dalla sua sagomatura o dal tracciato sfavorevole dei confini (Scolari, Commentario, N. 1198; STF 10.7.1968 in re F.).
Altro presupposto fondamentale per l'ammissibilità della permuta secondo l'art. 83 LRPT è che la parte richiesta non ne risulti a sua volta danneggiata, dal punto di vista del principio dell'uso migliore e più razionale del terreno, oltre a dover essere adeguatamente indennizzata per l'eventuale pregiudizio economico (cfr. Borghi, op. cit., N. 815). Chi domanda un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
Entrambi i presupposti (ottenimento di un miglior uso del suolo, assenza di danno a carico della parte richiesta) devono essere realizzati cumulativamente (RDAT I-1993 N. 55).
Con ogni evidenza l'insuccesso delle negoziazioni e la prospettiva di poter sagomare la part. __________ in funzione di una sua edificazione a dir poco ottimale ha indotto la proprietaria a tentare l'acquisizione dell'area desiderata tramite la procedura amministrativa contemplata dalla LRPT. Non v'è dubbio che la permuta prospettata consentirebbe di tracciare un nuovo confine del tutto parallelo alla costruzione esistente, favorendo il perfetto inserimento della seconda casa nello spazio verde disponibile; i progetti di dettaglio presentati pendente causa dimostrano infatti che la permuta permetterebbe addirittura di erigere il nuovo edificio più a nord, aumentando l'ampiezza e l'agibilità del posteggio previsto tra i due corpi abitativi. In casu appare però altrettanto indubbio che i vantaggi derivanti dall'operazione sarebbero circoscritti all'esclusivo peculiare interesse della famiglia __________, senza alcuna correlazione con il concetto dianzi ricordato
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza della resistente (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 21 luglio 1998 del Perito distrettuale di Vallemaggia è annullata.
La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico della resistente __________, con l'ulteriore obbligo di versare a __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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