AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.211
Data decisione, Autorità: 14.09.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00211
Lugano 14 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull' istanza di riesame 29 luglio 1996 del
Comune di __________
contro
la risoluzione 22 luglio 1996, n. 3791, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 14 giugno 1996 di __________ contro la decisione 28 maggio 1996 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa per abusi edilizi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione n. 351/96 di data 28 maggio 1996 e spedita il giorno successivo il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa "di fr. 1'000.-- (cento)" per abusi edilizi perpetrati al mapp. __________ e __________ di quel comune;
che con lettera 30 maggio 1996, spedita il giorno successivo, il municipio di __________ ha comunicato a __________ che l'espressione in lettere dell'importo della multa di cui alla menzionata decisione, ossia "cento", era errata: la sanzione inflitta dal municipio assommava invece a fr. "mille", come espresso in cifre;
che il municipio ha quindi annesso allo scritto un nuovo esemplare della decisione n. 351/96 sulla quale era stata apportata la correzione appena ricordata;
che con ricorso 14 giugno 1996 __________ ha impugnato la decisione di multa innanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ha indicato quali allegati al gravame la decisione n. 351/96 del 28 maggio 1998 (all. A) e lo scritto del 30 successivo del municipio (all. B);
che in realtà egli ha prodotto solo la decisione 28 maggio 1996 nella prima, errata versione;
che con osservazioni 3 luglio 1996 il municipio ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa, annettendo copia della decisione di multa nella seconda, rettificata versione;
che con risoluzione 22 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, dopo avere ritenuto che l'importo della multa inflitta al ricorrente assommasse a fr. 100.-- con la seguente motivazione:
"...
Il municipio ha intimato una decisione contenente una discrepanza quo all'ammontare della multa: esso ha infatti indicato fr. 1'000.--, specificando in lettere fr. 100.--. Ora, secondo la prassi costante, in tali evenienze va confermato il valore espresso in lettere e non in cifre, in quanto il primo ha proprio quale scopo quello di meglio specificare gli importi scritti con i numeri, che possono più facilmente essere sbagliati. Ne consegue che la multa comminata al contravventore ammonta a fr. 100.-- e non a fr. 1'000.--, come ha tentato il Municipio di far credere, allegando alle osservazioni al presente gravame la fotocopia di una decisione in realtà non corrispondente a quella originale inviata al ricorrente, oggetto della vertenza.
..."
(cfr. consid. E del giudizio impugnato)
che con istanza 29 luglio 1996 il municipio di __________, agente per conto del comune, ha sollecitato al Consiglio di Stato il riesame del giudizio del 22 luglio 1996, rilevando che il ricorrente era stato messo al corrente dell'importo esatto della multa inflittagli tramite lo scritto municipale 30 maggio 1996, al quale era stata annessa copia rettificata della decisione n. 351/96 del 28 maggio precedente;
che, nella parte conclusiva dell'istanza, il municipio chiedeva una sua evasione immediata, in modo da poter se del caso impugnare per tempo innanzi a questo Tribunale la risoluzione governativa 22 luglio 1996;
che l'8 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha intimato l'istanza a __________, fissandogli un termine di 15 giorni per presentare delle osservazioni: possibilità di cui questi non ha fatto uso;
che il municipio ha ricevuto per conoscenza copia della predetta intimazione;
che con risoluzione 5 agosto 1998 il Governo ha respinto l'istanza, trattata come domanda di revisione giusta gli art. 35 segg. PAmm e subordinatamente di interpretazione e rettifica giusta l'art. 40 PAmm, adducendo principalmente che non era adempiuta l'ipotesi di omesso apprezzamento, per inavvertenza, di fatti rilevanti che risultano dagli atti prevista all'art. 35 lett. b PAmm;
che attraverso la medesima risoluzione il Governo ha inoltre trasmesso gli atti a questo Tribunale in applicazione dell'art. 4 PAmm, affinché avesse ad esaminare se la domanda di riesame non dovesse essere interpretata come tempestivo ricorso contro la risoluzione 22 luglio 1996;
che il Tribunale non ha interpellato le parti: il loro diritto di essere sentite é tutelato dall'inoltro dell'istanza 29 luglio 1996 da parte del municipio rispettivamente dalla possibilità data dal Governo a __________ di presentare delle osservazioni sulla stessa;
considerato, in diritto
che, per l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che inoltre, giusta l'art. 4 cpv. 1 PAmm, l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o ricorrente;
che, nella fattispecie in esame, una corretta applicazione delle disposizioni appena illustrate imponeva al Consiglio di Stato di preliminarmente decidere se lo scritto 29 luglio 1996 del comune di __________ costituisse ovvero un'istanza di riesame della risoluzione governativa del 22 luglio precedente ovvero un ricorso contro quest'ultima innanzi al Tribunale amministrativo;
che, nella prima ipotesi, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto evadere direttamente nel merito l'istanza mentre che nel secondo avrebbe dovuto trasmettere la stessa per decisione a questo Tribunale;
che, distanziandosi dal modo di procedere anzidetto, il Governo ha invece ritenuto di dover dapprima evadere l'istanza 29 luglio 1996 alla stregua di una domanda di revisione giusta gli art. 35 segg. PAmm e subordinatamente di interpretazione e rettifica giusta l'art. 40 PAmm, respingendola, per poi trasmetterla a questa Corte affinché esaminasse se non si trattasse in realtà di un ricorso avverso la risoluzione 22 luglio 1996;
che, a seguito della carente qualifica dell'istanza 29 luglio 1996 operata dal Consiglio di Stato, il Tribunale si trova nella necessità di esaminare se effettivamente questa non costituisca un gravame contro la risoluzione governativa 22 luglio 1996: ipotesi che gli conferirebbe la competenza a decidere (art. 46 cpv. 5 LE; 148 cpv. 3 LOC);
che tuttavia, come risulta in modo inequivocabile dallo scritto 29 luglio 1996 indirizzato al Consiglio di Stato, mediante lo stesso il comune di __________ non ha inteso ricorrere innanzi a questo Tribunale contro il giudizio governativo 22 luglio 1996;
che, pertanto, il Tribunale può limitare il suo giudizio a questo semplice accertamento, senza dover indagare se l'errore sull'entità della multa effettivamente inflitta a __________ in cui é caduto il Consiglio di Stato nella risoluzione 22 luglio 1996 potesse essere denunciato con successo attraverso una procedura di riesame della risoluzione medesima oppure se fosse invece necessario a tal fine di interporre un ricorso contro di essa innanzi a questa Corte;
visti gli art. 3, 4, 28, 35 segg., 40 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il Tribunale accerta che l'istanza di riesame 29 luglio 1996 indirizzata dal comune di __________ al Consiglio di Stato non costituisce ricorso contro la risoluzione del 22 luglio 1996 (n. 3791) del Consiglio di Stato.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster