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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.210
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00210
Lugano 6 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 agosto 1998 del
Comune di __________
contro
la decisione 7 luglio 1998, no. 3212, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile in quanto non priva d'oggetto l'impugnativa presentata da __________ e liteconsorti avverso la risoluzione 7 aprile 1998 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di rilasciare loro copia di atti riguardanti l'attività dello stabilimento dell'impresa di costruzioni __________;
viste le risposte:
25 agosto 1998 del Consiglio di Stato;
28 agosto 1998 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 marzo 1998 __________ e liteconsorti hanno chiesto al municipio di __________ di inviare loro copia delle licenze edilizie che anni orsono avevano permesso all'impresa di costruzioni __________ di insediarsi su un terreno situato nella zona residenziale, confinante o comunque vicino alle loro proprietà. Sulla base di questi atti i richiedenti intendevano promuovere le procedure necessarie per tutelarsi dalle immissioni moleste derivanti dallo stabilimento in questione.
B. Analogamente interpellata, la Sezione enti locali ha comunicato al municipio che i richiedenti avevano diritto di consultare gli atti soltanto nella misura in cui fosse in corso un procedimento di diritto amministrativo.
Ritenendo che non fosse in corso alcun procedimento, il municipio ha respinto la richiesta.
Contro questa decisione i richiedenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse fatto ordine al municipio di autorizzare la consultazione degli atti, di promuovere le necessarie verifiche in merito alla legittimità del controverso insediamento e di imporre la cessazione delle attività moleste.
C. Sollecitato a prendere posizione sul ricorso, il municipio si è limitato a produrre i documenti di cui era chiesto l’esame, senza formulare alcuna osservazione.
I documenti sono stati messi a disposizione dei ricorrenti. Constatato che quest’ultimi ne avevano preso conoscenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto non divenuto privo d'oggetto.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che producendo i documenti in questione il municipio fosse implicitamente rinvenuto sul rifiuto impugnato. Di conseguenza, ha stralciato il ricorso dagli atti siccome divenuto privo d'oggetto ed ha condannato il comune al pagamento di un'indennità di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Le ulteriori domande ricorsuali formulate dai ricorrenti sono invece state dichiarate irricevibili siccome esultanti dall'oggetto della lite.
D. Contro la condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili il Comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente allega in sostanza di essersi limitato a dar seguito alla richiesta di trasmissione degli atti rivoltagli dal Consiglio di Stato in sede di assegnazione del termine per la risposta. L'incarto, osserva, non avrebbe dovuto essere messo a disposizione della controparte. Nega pertanto di aver aderito al ricorso ed afferma di non capire come possa essere considerato soccombente.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
In favore del suo rigetto si pronunciano pure i resistenti __________ e liteconsorti.
Considerato, in diritto
Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Soccombente è la parte che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente infondata oppure che ha in tutto o in parte resistito a torto ad un ricorso fondato (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 PAmm N 2). Anche l'ente pubblico può essere condannato al pagamento di un'indennità per tale titolo quando partecipa al procedimento quale unico antagonista della parte che ha avuto successo.
Le ripetibili sono dovute anche in caso di scomparsa dell'oggetto della lite. Ove tale esito non sia riconducibile a desistenza od acquiescenza, ai fini del giudizio sulle ripetibili occorre comunque stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente se il procedimento fosse sfociato in un giudizio di merito (Borghi/ Corti, ibidem).
Sollecitata ad inoltrare le osservazioni al ricorso, l'autorità comunale si è limitata ad inviare gli atti in questione al Consiglio di Stato. Producendoli senza alcuna riserva, volta ad impedire che gli insorgenti ne prendessero conoscenza in quella sede, il municipio ha tuttavia implicitamente aderito alla richiesta di compulsazione avanzata con il ricorso. Esso non poteva in effetti ignorare che inviando questi atti al Consiglio di Stato dava indirettamente alla controparte la possibilità di esaminarli. Anche se non ha formalmente resistito all’impugnativa, chiedendone espressamente il rigetto, il comune risulta quindi soccombente già perché ha aderito alla domanda fatta valere con il ricorso.
3.2. Alla medesima conclusione si giunge esaminando quale delle due parti sarebbe risultata soccombente qualora il Consiglio di Stato avesse dovuto statuire nel merito del ricorso inoltratogli dai qui resistenti.
Contrariamente alle indicazioni fornite dalla Sezione enti locali al municipio di __________, il diritto a prendere conoscenza degli atti riguardanti la ditta __________ non dipendeva dall’esistenza di un procedimento amministrativo fra le parti, ma dall’interesse fatto valere dai richiedenti (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 83 B V; Rhinow Krähenmann, Erg. Bd, ibidem; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 20, N 6).
Orbene, questo interesse era sicuramente tale da giustificare la compulsazione degli atti. La maggior parte dei qui resistenti risulta in effetti proprietaria di fondi vicini a quello della ditta __________, fonte - a loro avviso - di immissioni moleste. In quanto concretamente, direttamente e personalmente toccati dalle decisioni che hanno permesso a questo stabilimento di insediarsi nella zona, non si poteva pertanto negare loro il diritto di prenderne conoscenza.
Anche ammettendo che il municipio non abbia avuto la benchè minima intenzione di aderire al ricorso, l’assegnazione di un’indennità per ripetibili ai qui resistenti appare quindi corretta, poiché l’impugnativa avrebbe senz’altro dovuto essere accolta nel merito.
Immune da violazioni del diritto appare d’altro canto la decisione di porre le ripetibili a carico del comune. Nella misura in cui il gravame inoltrato dai qui resistenti al Consiglio di Stato era rivolto contro il rifiuto del municipio di autorizzare la consultazione degli atti, antagonista degli stessi era in effetti il comune e non la ditta __________, che è stata chiamata in causa ed ha partecipato al procedimento ricorsuale - uscendone vincitrice - per opporsi alla richiesta di provvedimenti cautelari avanzata da costoro con l’impugnativa.
Date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giustizia.
Il ricorrente rifonderà ai resistenti fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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