AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.207
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00207
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 luglio 1998 di
Comunione ereditaria fu __________ rappr. da: __________
contro
la risoluzione 7 luglio 1998, no. 3190, del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro le decisioni 24 marzo 1998 e 7 aprile 1998 con cui il municipio di __________ ha ordinato e confermato di eseguire, previa presentazione di una domanda di costruzione, l'allacciamento alla canalizzazione comunale dello stabile sito al mappale no. __________ (parte concernente il servizio igienico) e di eliminare la fossa settica esistente, limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa e spese di giudizio);
visti:
la risposta 19 agosto 1998 del municipio di __________;
la risposta 25 agosto 1998 del Consiglio di Stato;
lo scritto 4 settembre 1998 della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la comunione ereditaria fu __________ è proprietaria del mappale no. __________ sul quale è ubicato un edificio, solo parzialmente allacciato alla canalizzazione comunale, in quanto solo le acque meteoriche del tetto confluiscono nella canalizzazione, mentre le acque residuali del servizio igienico vengono convogliate in una fossa settica non apribile con dispersione in un pozzo perdente;
che con decisioni 24 marzo e 9 aprile 1998 il municipio di __________ ha ordinato e confermato alla comunione ereditaria l'ordine di allacciamento alla canalizzazione comunale e di eliminazione della fossa settica, previa presentazione di una domanda di costruzione;
che il 15 aprile 1998 __________, quale rappresentante della comunione ereditaria, è insorto davanti al Consiglio di Stato contro le summenzionate decisioni, postulandone l'annullamento;
che sulla base delle risultanze del sopralluogo del 4 giugno 1998 e degli atti acquisiti, l'autorità dipartimentale ha respinto il gravame e posto gli oneri processuali per complessivi fr. 600.-- a carico del ricorrente;
che con impugnativa 31 luglio 1998 __________ si aggrava innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il dispositivo no. 2 della risoluzione governativa, chiedendo una riduzione della tassa di giudizio e spese a complessivi fr. 200.-- al massimo o meno;
che in sostanza il ricorrente ritiene che la fattispecie non ha richiesto uno studio approfondito ed inoltre il sopralluogo 4 giugno 1998 è stato esperito in concomitanza con altro sopralluogo di stessa data, ora e luogo; in effetti il 12 aprile 1998 la suddetta comunione ereditaria unitamente a __________, __________, __________, __________, __________ e __________ si era aggravata avverso la decisione 24 marzo 1998 del municipio di __________ concernente l'ordine di rimozione e di demolizione di tutti i materiali di rivestimento dei locali della costruzione summenzionata non conformi alla norme di protezione antincendio; anche quest'ultimo gravame è stato respinto dal Consiglio di Stato con risoluzione 5 agosto 1998 ponendo a carico dei ricorrenti tassa di giustizia e spese, per complessivi fr. 800.--;
che il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato di respingere il ricorso, l'Esecutivo comunale sottolineando che la tematica in oggetto ha richiesto una grossa mole di lavoro a livello sia comunale che cantonale.
Considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC, 124 LALIA), la legittimazione attiva della ricorrente certa (art. 209 lett. b LOC) ed il gravame tempestivo (art. 10 e 46 cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 28 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia;
che giusta l'art. 18 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata dalle domande di prova delle parti; qualora l'autorità giudicante ritenga che l'assunzione delle prove offerte non porterebbe alla conoscenza di ulteriori fatti determinanti per il giudizio, essa può negarne l'assunzione; trattasi in sostanza di una valutazione anticipata delle prove, del tutto conforme ai principi sgorganti dall'art. 4 Cost. in materia di diritto di essere sentito;
che dall'esame degli atti si evince che nel caso concreto l'esperimento di un sopralluogo non era necessario, essendo appurato, e non contestato, che lo stabile in questione dispone di un solo WC con lavabo le cui acque residuali sono convogliate in una fossa settica non apribile con dispersione in un pozzo perdente (cfr. decisioni 24 marzo 1998 e 9 aprile 1998 del municipio di __________ ed osservazioni 30 aprile 1998 dello stesso, pag. 2; ricorso 15 aprile 1998 dell'insorgente);
che durante il sopralluogo del 4 giugno 1998 è difatti stata accertata la situazione fattuale sopradescritta;
che dal lato giuridico la fattispecie non presentava particolari difficoltà;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, la fissazione della tassa di giustizia e delle spese in complessivi fr. 600.-- appare eccessiva per rapporto al dispendio lavorativo causato ed alla prassi del Consiglio di Stato; pertanto il dispositivo no. 2 della risoluzione impugnata dev'essere modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono fissate in fr. 300.-- e poste a carico dell'insorgente;
che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili in quanto la ricorrente non si è avvalsa del patrocinio di un avvocato.
Per questi motivi,
visti gli art.124 LALIA; 208 e 209 LOC; 10, 18, 28 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Il dispositivo no. 2 della risoluzione 7 luglio 1998 è modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico della comunione ereditaria fu __________.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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