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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.205
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00205
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 luglio 1998 del
Comune di __________
contro
la decisione 1º luglio 1998, no. 3051, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 31 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha negato a __________ il permesso di realizzare un posteggio asfaltato sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
25 agosto 1998 del Consiglio di Stato;
28 agosto 1998 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 settembre 1997 il resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria per pavimentare con grigliati di cemento una superficie di 89 mq, costituente il subalterno b della part. no. __________ RFD, allo scopo di ricavarvi 5 posteggi. Il fondo è situato a monte della strada che sale al nucleo di __________ ed è incluso come “spazio libero” nella zona dei nuclei delle Coste del PR comunale.
Il 3 ottobre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta.
B. L'11 marzo 1998 __________ ha chiesto al municipio il permesso di asfaltare il posteggio.
Con risoluzione 31 marzo 1998 il municipio ha respinto la domanda, ritenendola in contrasto con l'art. 35 NAPR, che vieta di principio la modifica dello stato fisico degli spazi liberi definiti dal PR.
C. Con giudizio 1º luglio 1998 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ ed ordinando al municipio di rilasciare la licenza richiesta.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'art. 35 NAPR, richiamato dall’autorità comunale fosse inapplicabile, poiché il sedime è già stato trasformato in un posteggio.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione di diniego della licenza.
L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di non aver esperito un sopralluogo e di aver ritenuto fondate le censure di disparità di trattamento sollevate dal qui resistente.
Nel merito, il comune ribadisce che il sedime in discussione è uno spazio libero, che il PR assoggetta a divieto di trasformazione. La trasformazione in posteggio sarebbe stata eseguita abusivamente e la posa dei grigliati sarebbe stata autorizzata soltanto per adeguarsi alle direttive della SPA, che raccomandano di disperdere le acque meteoriche nel terreno al fine di evitare un sovraccarico delle canalizzazioni.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione è giunto il resistente __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del comune.
Il sopralluogo chiesto dal comune non appare in effetti suscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.
Dalla situazione degli altri posteggi esistenti nelle vicinanze non può essere dedotto alcunché a favore dell'una o dell'altra tesi già perché sono posti in un'altra zona di PR.
Il commento alle norme di attuazione spiega che molto spesso negli insediamenti tradizionali delle Coste gli spazi liberi dei giardini e degli orti con la loro esuberante vegetazione insubrica rappresentano gli elementi più qualificanti ed attrattivi del nucleo. “In questo caso”, soggiunge, “non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie e gli spazi di servizio dell'abitazione devono essere ricavati all'interno dei volumi esistenti”. “Fanno eccezione”, conclude il commento, "tutti i manufatti funzionali (muri di terrazzamento, scale e viali) e di abbellimento specifici della costruzione di giardini "pergolati, gazebi ecc.)".
La norma in esame impone di mantenere sostanzialmente inalterati gli spazi liberi degli orti e dei giardini. Il vincolo di inedificabilità che grava questi fondi non è tuttavia assoluto, ma lascia al municipio la facoltà di derogarvi, permettendo la realizzazione di quei manufatti che il commento definisce funzionali, ovvero connessi alla funzione specifica degli orti e dei giardini (muri, scale e viali), rispettivamente ai manufatti di abbellimento.
Il 3 ottobre 1997 il municipio ha autorizzato il resistente __________ a pavimentare l'area in discussione con grigliati di cemento allo scopo di realizzarvi un posteggio per cinque auto.
La licenza, rilasciata secondo la procedura di semplice notifica, è cresciuta in giudicato. Per principio, non può quindi essere rimessa in discussione. Prive di rilevanza sono di conseguenza le considerazioni addotte dal municipio in questa sede allo scopo di giustificare l'autorizzazione accordata al resistente per realizzare un posteggio in grigliati di cemento su un sedime che il PR annovera fra gli spazi liberi degli orti e dei giardini.
Ai fini del presente giudizio fa unicamente stato che il sedime in oggetto è ormai destinato a posteggio. Conclusione, questa, che non discende dalle risultanze del sommarione o da una precedente abusiva utilizzazione, ma deriva esclusivamente dalla licenza edilizia rilasciata dal municipio al resistente il 3 ottobre 1997.
A tal proposito occorre rilevare che il sedime, anche se adibito a posteggio risulta tuttora incluso fra gli spazi liberi degli orti e dei giardini. Decisivo ai fini del giudizio rimane quindi l'art. 35 NAPR, che per principio non ammette la modifica dello stato fisico dei fondi.
Impostati in questo modo i termini del problema, appare evidente che la prevista trasformazione non può essere autorizzata. Il cambiamento della pavimentazione implica in effetti una significativa modifica dello stato fisico del fondo.
Poco importa che il sedime non sia (ormai più) né un orto, né un giardino. Determinante è unicamente il fatto che il fondo è tuttora incluso nel settore degli spazi liberi degli orti e dei giardini, ove è in linea di massima vietata qualsiasi modifica dello stato fisico del terreno.
Per il che, non essendo manifestamente dati i presupposti per la concessione di una deroga, il ricorso va accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando quella con cui il municipio ha negato la licenza.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. è annullata la decisione 1º luglio 1998 del Consiglio di Stato;
1.2. è ripristinata la decisione 30 marzo 1998 del municipio di __________.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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