AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.204
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00204
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 luglio 1998 del
Comune di __________
contro
la risoluzione 7 luglio 1998, no. 3199, del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso 14 maggio 1998 contro la decisione 4 maggio 1998 del municipio di __________ che accerta la partecipazione del comune di __________ alle spese di manutenzione della strada Monti della __________ per l'anno 1997;
viste le risposte:
5 agosto 1998 del municipio di __________;
5 agosto 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto 20 febbraio 1956 fondato sulla legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons) il Consiglio di Stato ha istituito il consorzio per la manutenzione della strada __________ ed ha chiamato a far parte dello stesso, oltre ad esso medesimo, i comuni di __________, __________, __________ e __________. La partecipazione ai costi di quest'ultimo comune é stata fissata al 5%. L'esecuzione della manutenzione é stata affidata al comune di __________, cui gli altri consorziati sono tenuti a versare le rispettive partecipazioni entro il 1 aprile di ogni anno (cfr. per tutto quanto precede i dispositivi n. 1, 3, 5 e 7 del decreto governativo 20 febbraio 1956).
B. Alle date 10/26 marzo 1998 i servizi amministrativi del comune di __________ hanno trasmesso al municipio di __________ il conteggio della ripartizione delle spese di manutenzione del consorzio in rassegna riferite al 1997. La quota relativa al comune di __________, del 5%, assommava a fr. 8'836,50. Con scritto 23 aprile 1998 il municipio di __________ ha informato il municipio di __________ dell'impossibilità di onorare la richiesta di pagamento per il motivo che il locale consiglio comunale, in sede di approvazione dei conti preventivi per l'esercizio 1997, aveva stralciato quella partecipazione per il motivo che il comune di __________ aveva inoltrato una procedura di scioglimento del consorzio. Con decisione formale 4 maggio 1998 il municipio di __________ ha pertanto accertato l'obbligo di pagamento del comune di __________ per l'importo anzidetto, argomentando che i motivi addotti nella lettera 23 aprile 1998 non avevano rilevanza.
C. Con ricorso 14 maggio 1998 il municipio di __________ ha impugnato la decisione del municipio di __________ innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Il ricorrente ha ulteriormente spiegato che dal 1992 é pendente una domanda di scioglimento del consorzio in esame promossa dal comune di __________, cui il comune di __________ si é associato, ed inoltre che, nella seduta costitutiva del 28 maggio 1996, il consiglio comunale di __________ aveva rinunciato alla designazione del delegato del comune in seno al consorzio, poiché non era mai stato convocato negli anni precedenti.
D. Con risoluzione 7 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Esso ha in sostanza considerato che, omettendo di designare il proprio delegato in seno al consorzio, il comune di __________ avesse rinunciato a partecipare alla gestione dello stesso.
E. Con ricorso 28 luglio 1998 il comune di __________ ha impugnato il giudicato governativo davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo insieme alla decisione del municipio di __________ 4 maggio 1998. Il ricorrente ribadisce gli argomenti già sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il ricorrente eccepisce anzitutto che é pendente, da troppo tempo, una procedura di scioglimento del consorzio in esame. In secondo luogo esso critica il funzionamento del consorzio, ma in particolare che il suo rappresentante non é mai stato convocato ad un'assemblea consortile. Le sue censure non possono tuttavia essere ascoltate.
2.2. In primo luogo l'inoltro di un'istanza di scioglimento di un consorzio non inibisce il suo funzionamento e, pertanto, l'incasso delle quote di partecipazione. Quanto all'organizzazione della corporazione in rassegna, bisogna dar atto al ricorrente che da moltissimi anni (con l'eccezione, forse, dei primi anni successivi all'istituzione) non viene riunita l'assemblea e, di riflesso, non viene né approvata le gestione (art. 18 cpv. 2 LCons) né nominata la delegazione del consorzio (art. art. 14 e 17 LCons), alla quale spetterebbe il compito di incassare le quote di partecipazione (art. 18 cpv. 1, 21 cpv. 1 LCons). Questa situazione, ovviamente ben nota ai consorziati poiché riconducibile esclusivamente al loro stesso comportamento, é dovuta al fatto che il decreto di istituzione del consorzio aveva affidato direttamente al comune di __________ l'esecuzione della manutenzione delle opere stradali ed il compito di incassare le partecipazioni ai costi degli altri consorziati (cfr. in particolare i dispositivi n. 5 e 7 del decreto di istituzione del consorzio 20 febbraio 1956): donde l'inutilità di mantenere in funzione l'apparato organizzativo dell'ente. In sostanza il consorzio in esame si é trasformato, per tacito accordo dei suoi membri, in un caso di partecipazione ai costi di manutenzione di un'opera di pubblica utilità ai sensi dell'art. 31bis LCons, ovvero senza necessità di costituire un consorzio. Questo non significa tuttavia che la validità dell'avversata decisione del municipio di __________ possa essere messa in forse. Intanto perché essa può validamente fondarsi sul decreto costitutivo del consorzio. In secondo luogo perché la competenza a tanto del municipio di __________ - che, peraltro il ricorrente nemmeno contesta espressamente - é il frutto di un accordo tacito sorto tra i consorziati e dagli stessi rispettato per più decenni: disconoscerlo a questo momento, oltretutto con il solo fine di favorire il processo di scioglimento del consorzio, sarebbe contrario al principio della buona fede.
2.3. Se pertanto il comune di __________ intende conseguire al più presto lo scioglimento del consorzio dovrà sollecitare la trattazione della sua asserita, pendente domanda al Governo cantonale (art. 28 LCons). Inversamente, se intende riattivare il funzionamento di questo ente a norma della LCons e del regolamento consortile dovrà farsi parte diligente presso gli altri consorziati, ma in particolare presso il comune di __________, cui il Governo ha delegato l'esperimento degli incombenti di cui all'art. 12 LCons (cfr. dispositivo n. 1 in fine del decreto di costituzione del consorzio 20 febbraio 1956), chiedendo in primo luogo la convocazione di un'assemblea, cui spetterà il compito di nominare la delegazione consortile e il presidente (art. da 12 a 14 LCons).
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 13, 14, 17, 18, 21, 28, 31bis, 208 LOC, 28, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del comune di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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