AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.203
Data decisione, Autorità: 02.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00203
Lugano 2 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1° settembre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 25 giugno 1997 (n. 3151) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 marzo 1997 con la quale il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, gli ha negato l'autorizzazione di impiantare un vigneto sul proprio fondo n. __________ situato nel comune di __________ in zona agricola (SAC);
vista la risposta 22 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 15 gennaio 1998 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 gennaio 1997 __________ ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia l'autorizzazione ad impiantare un vigneto di 400 mq su un suo fondo (part. n. __________ RFD), situato nella campagna di __________ in località __________. Il vigneto avrebbe dovuto essere destinato a coprire il fabbisogno del richiedente giusta l’art. 6 cpv. 2 del regolamento cantonale sulla viticoltura, l'enologia e lo smercio dei prodotti viti-vinicoli del 19 maggio 1993, (RVit; BU 1993, 212 seg.), allora vigente.
B. Con decisione 21 marzo 1997 la Sezione dell'agricoltura ha respinto l'istanza, ritenendo che il vigneto si ponesse in contrasto con le esigenze di protezione del territorio agricolo in quanto situato fuori della zona viticola, su una superficie di avvicendamento delle colture (SAC), definita dal PD e ripresa dal PR di __________ che era appena stato approvato dal Consiglio di Stato.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con giudizio 25 giugno 1997.
Fondandosi sugli art. 2 cpv. 1 e 2 del decreto federale del 19 giugno 1992 sulla viticoltura (DFV; RS 916.140.1) e 6 cpv. 2 RVit, nonché sull'art. 16 OPT (RS 700.1), combinato con l'art. 6 cpv. 2 lett. a LPT, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che nel comprensorio agricolo SAC, definito dal PR entrato in vigore il 12 marzo 1997, non potessero essere insediati vigneti ad uso domestico. A suo avviso il diniego dell'autorizzazione assicurerebbe l'utilizzazione razionale del suolo preconizzata dagli art. 1 e 3 LPT. L'autorità cantonale non avrebbe abusato del potere di apprezzamento conferitole dalla legge, né disatteso i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
D. Con ricorso di diritto pubblico 1° settembre 1997 __________ è insorto contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento. In estrema sintesi egli ha lamentato una violazione degli art. 4 (divieto dell'arbitrio, parità di trattamento, diritto di essere sentito) e 22 ter Cost (garanzia della proprietà).
Il Consiglio di Stato ha proposto la conferma del giudizio impugnato.
Con giudizio 15 gennaio 1998, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame, trasmettendo gli atti al Tribunale cantonale amministrativo in forza dell'art. 98a OG.
Considerato, in diritto
Il presente giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare invero idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
L'art. 2 cpv. 1 DFV vieta “l'impianto di vigneti fuori della zona viticola”. “Questo divieto”, soggiunge tuttavia il cpv. 2 di tale norma, “non si applica ai proprietari e affittuari di fondi non ancora vignati se, per il proprio fabbisogno, mettono a vigna una superficie non superiore a mq 400”.
Al Cantone è data facoltà di “stabilire una superficie massima inferiore, prescrivere distanze minime rispetto ad altri fondi vignati e subordinare ad autorizzazione l'impianto di tali vigneti”.
2.2. In esecuzione dei compiti assegnati ai cantoni dal diritto federale, il Consiglio di Stato ha emanato il regolamento sulla viticoltura, l’enologia e lo smercio dei prodotti viti-vinicoli del 19 marzo 1993, al quale è subentrato il regolamento sulla viticoltura del 28 marzo 1997 attualmente in vigore (RVit; RL 8.2.1.1.).
L’art. 6 cpv. 1 RVit, di tenore identico all’art. 6 dell’ordinamento previgente, si limita a ribadire il divieto di impiantare di vigneti fuori della zona viticola sancito dall’art. 2 cpv. 1 DFV. Non va quindi oltre stabilito dal diritto federale.
L’art. 6 cpv. 2 RVit assoggetta invece ad autorizzazione l’impianto di vigneti destinati a coprire il fabbisogno personale. Fa quindi uso della facoltà concessa ai cantoni dall’art. 2 cpv. 2 DFV di assoggettare ad autorizzazione l’impianto dei piccoli vigneti che il diritto federale ammette in deroga al divieto di impiantarne fuori della zona viticola. La competenza a rilasciare simili autorizzazioni è attribuita alla Sezione dell'agricoltura. Il diritto cantonale non ha fatto uso né della facoltà di ridurre la superficie massima al di sotto dei 400 mq, né della facoltà di imporre distanze rispetto ad altri fondi vignati. L’art. 6 cpv. 2 RVit ha unicamente posto come condizione che i beneficiari di queste autorizzazioni “non dispongano di altre superfici vitate, in proprietà o in affitto, di uguali dimensioni, oppure di superfici potenzialmente vignabili in zona viticola”.
Il rilascio dell'autorizzazione è stato inoltre subordinato al preavviso delle istanze competenti “in materia di pianificazione, protezione della natura, del paesaggio e delle foreste” (art. 6 cpv. 3 RVit).
2.3. In concreto, il controverso vigneto è previsto fuori della zona viticola. Di principio soggiace quindi al divieto sancito dall’art. 2 cpv. 1 DFV e ribadito dall’art. 6 cpv. 1 RVit.
Il vigneto non supera la superficie di 400 mq ed è destinato a soddisfare il fabbisogno del richiedente, che non dispone di altre superfici vitate o di superfici potenzialmente vignabili in zona viticola. Entra quindi in considerazione per un’autorizzazione in deroga fondata sugli art. 2 cpv. 2 DFV e 6 cpv. 2 RVit.
Rispondendo alle condizioni poste da quest’ultima disposizione e non sussistendo d’altro canto impedimenti riferiti alle esigenze di protezione della natura, del paesaggio o delle foreste, resta soltanto da esaminare se l'autorizzazione possa essere negata in seguito all’inclusione del fondo nella zona agricola SAC definita dal PR di __________ conformemente alle vincolanti indicazioni del PD.
2.4. Le SAC sono parte dei territori idonei all'agricoltura ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPT (art. 16 OPT). Esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura. Esse sono assicurate con provvedimenti pianificatori e vengono designate in funzione delle condizioni climatiche, delle caratteristiche del suolo e della forma del terreno come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 16 cpv. 2 OPT). Il loro scopo è di assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese (cfr. DFGP, Sachplan Fruchtfolgeflächen - FFF, 1992, pag. 11 seg.).
Nelle SAC non rientra "la superficie dei terreni destinati alla viticoltura, censiti dal catasto viticolo" (cfr. Piano settoriale SAC, pag. 18; Messaggio n. 3952, del 2.6.1992, del Consiglio di Stato concernente l'approvazione delle schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche del piano direttore relative al territorio agricolo e l'evasione dei ricorsi presentati contro il contenuto delle stesse, pag. 13 segg., in: Verbali del Gran Consiglio, 1993, sess. ord. aut., pag. 746 segg.).
2.5. Orbene, le considerazioni che precedono portano necessariamente a concludere che l’assegnazione del fondo del ricorrente alla zona agricola SAC non costituisce un valido motivo per rifiutare l’autorizzazione richiesta.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l’art. 6 cpv. 2 RVit non riserva alla Sezione dell’agricoltura alcun margine discrezionale in ordine alla definizione delle condizioni che devono essere soddisfatte ai fini del conseguimento di autorizzazioni per l’impianto di vigneti ad uso domestico fuori delle zone viticole. Anche se è formulato in termini potestativi, l’art. 6 cpv. 2 Rvit stabilisce in modo esaustivo i presupposti per il rilascio di simili autorizzazioni. Né potrebbe essere altrimenti, stante che l’art. 2 cpv. 1 DFV, al quale si riallaccia, lascia ai cantoni soltanto la facoltà: a) di assoggettare l’impianto di vigneti ad uso domestico all’obbligo del permesso, b) di prescrivere distanze minime rispetto ad altri fondi vignati e c) di stabilire una superficie massima inferiore a quella di 400 mq indicata dal diritto federale.
Il decreto federale su cui si fonda il provvedimento in esame persegue d’altronde soltanto finalità riferite alla tutela della viticoltura (cfr. art. 1 DFV). Non persegue in particolare obbiettivi di natura pianificatoria. I cantoni non possono quindi subordinare il rilascio di autorizzazioni per l’impianto di vigneti ad uso domestico fuori della zona viticola a condizioni estranee agli obbiettivi perseguiti dal DFV. Non possono segnatamente perseguire finalità di natura pianificatoria attraverso provvedimenti retti dal DFV e dalle norme cantonali d’esecuzione di tale decreto. Le SAC non possono pertanto essere salvaguardate attraverso provvedimenti fondati sul DFV e sul diritto cantonale esecutivo.
Irrilevante, ai fini del rilascio dell’autorizzazione in oggetto, è dunque la circostanza che il vigneto si situi all’interno di una zona agricola SAC. Né è di rilievo il fatto che le zone viticole non fanno parte delle zone SAC.
Attraverso l'autorizzazione prevista dall’art. 6 cpv. 2 RVit la Sezione dell’agricoltura è chiamata unicamente ad accertare che il vigneto è destinato a coprire il fabbisogno personale del richiedente, che la superficie non supera i 400 mq e che il richiedente non dispone di altre superfici vitate o potenzialmente vignabili in zona viticola. Non è chiamata anche ad esprimersi sulla conformità del vigneto con le disposizioni pianificatorie ed edilizie concretamente applicabili alla zona in cui è previsto. L'autorizzazione che rilascia non è di natura edilizia. La Sezione dell’agricoltura non è quindi nemmeno tenuta a verificare l’idoneità del terreno preso in considerazione. Né deve valutare la qualità del vino che potrà essere prodotto. Deve soltanto accertare che il vigneto soddisfa le condizioni poste dall’ordinamento viti-vinicolo e può quindi beneficiare dell’eccezione al divieto di impiantare vigneti fuori della zona viticola, prevista dagli art. 2 cpv. 2 DFV e 6 cpv. 2 RVit.
In quest’ottica, del tutto superflui, oltre che fuorvianti, appaiono i preavvisi che la Sezione dell’agricoltura è tenuta a raccogliere presso i servizi del Dipartimento del territorio menzionati dall’art. 6 cpv. 3 RVit.
Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 e 22 ter Cost; 1, 3, 6 LPT; 16 OPT; 2 DFV; 6 e 11 RVit;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 25 giugno 1997 (n. 3151) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 21 marzo 1997 della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
Gli atti sono ritornati alla Sezione dell'agricoltura affinché rilasci a __________ l'autorizzazione richiesta.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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