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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.199
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00199
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 luglio 1998 di
contro
la risoluzione 17 luglio 1998 (n. 19) con cui il dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo 25 settembre 1997 della ricorrente contro l'imposizione da parte del municipio di __________ delle tasse di utilizzazione dell'acqua potabile relative all'anno 1997 concernenti due appartamenti ricavati da una casa di vacanza di sua proprietà;
viste le risposte:
5 agosto 1998 del municipio di __________;
7 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di settembre 1997 (sicuramente ad una data precedente a quella stampata sul conteggio, del 30 settembre 1997) i servizi amministrativi del comune di __________, nato dalla fusione dei comuni di __________, __________ e __________ (BU __________, __________), hanno notificato ad __________ ed __________, residenti a __________, le tasse di utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno stesso relative ai due appartamenti ricavati nella loro casa a __________, al mapp. __________. Queste si componevano, per ciascun appartamento, di una tassa base di fr. 100.-- e di una tassa di consumo di fr. 50.--, quest'ultima calcolata in ragione di 5 rubinetti a fr. 10.--/rubinetto. La tassa assommava pertanto a fr. 150.-- per ciascun appartamento.
B. Con ricorso 25 settembre 1997 __________ é insorta davanti al Consiglio di Stato avverso l'imposizione in rassegna. Essa ha sostenuto che la casa di sua proprietà beneficiava di un solo allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, eseguito oltretutto a sue spese. Per questo motivo ha chiesto di essere imposta una sola volta.
C. Con decisione 17 luglio 1998 (n. 19) il dipartimento delle istituzioni, cui era stato trasmesso per competenza il gravame, lo ha respinto. Esso ha ritenuto che il comune potesse legittimamente procedere all'imposizione dell'avversato tributo in funzione del numero degli appartamenti.
D. Con ricorso 22 luglio 1998 __________ é insorta innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato dipartimentale. La ricorrente sostiene che la casa di sua proprietà viene occupata, ancorché composta di due appartamenti, da una sola economia domestica.
Il dipartimento ed il comune di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 40 LMSP). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Ad __________ il servizio di distribuzione dell'acqua potabile é retto dal regolamento dell'azienda acqua potabile (RAAP), adottato dal consiglio comunale il 19 maggio 1995 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 30 ottobre 1995. Il RAAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata ai sensi della LMSP (art. 1), incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto il territorio del comune (art. 2 RAAP; inoltre art. 12 RAAP). L'art. 44 RAAP afferma il principio dell'autonomia finanziaria ed economica dell'AAP e prevede, per il suo perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento (art. 45 RAAP) e, annualmente, d'utilizzazione (art. da 47 a 49 RAAP). Le tasse di utilizzazione si compongono di una tassa base ed una tassa di consumo, da definire da parte del municipio mediante tariffario entro degli importi fissati agli art. 48 RAAP (tassa base) e 49 RAAP (tassa di consumo). La tassa base a gravare le case o gli appartamenti secondari di utenti non domiciliati nel comprensorio spazia tra fr. 50.-- e fr. 150.-- (art. 48 lett. b RAAP); la tassa di consumo per ogni rubinetto o getto allo stesso parificato si muove tra fr. 10.-- e fr. 30.-- (art. 49 lett. a RAAP). Anche se non influenza l'esame e l'esito della presente contestazione é utile ricordare che, in accoglimento di un ricorso presentato da alcuni proprietari di residenze secondarie, con sentenza 5 settembre 1996 il Tribunale federale ha accertato che la differenziazione tra la tassa base a gravare le residenze primarie, variante tra fr. 50.-- e fr. 100.-- (art. 48 lett. a RAAP), e quella con cui vengono colpite le residenze secondarie, spaziante tra fr. 50.- e fr. 150.-- come é appena stato spiegato, é contraria al principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 della costituzione federale. L'art. 62 cpv. 1 RAAP prevede infine l'entrata in vigore dello stesso al 1 gennaio 1995.
2.2. Con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale nel periodo 30 luglio-14 agosto 1996 e che stabiliva la sua entrata in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione, il municipio di __________ ha fissato provvisoriamente in fr. 100.-- la tassa base ed in fr. 10.-- per rubinetto la tassa d'utilizzazione a gravare ogni stabile allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, in attesa dell'evasione del ricorso inoltrato al Tribunale federale di cui si é detto poco sopra. Dopo l'emanazione di quel giudizio il municipio ha informato gli utenti che avrebbe emesso identiche tasse per residenti primari e secondari per gli anni 1995 e 1996. Gli importi fissati con ordinanza 23/26 luglio 1996 non sono stati modificati.
2.3. Mediante ordinanza 26 maggio /5 giugno 1997, pubblicata all'albo comunale il 10 giugno successivo e che prevedeva la sua entrata in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, il municipio di __________ ha fissato, per l'anno 1997, in fr. 100.-- la tassa base per economie domestiche primarie e per case ed appartamenti secondari ed in fr. 10.-- per rubinetto la tassa di consumo.
La ricorrente contesta la sua imposizione in funzione del numero di appartamenti (2) che compongono la sua casa di vacanza sita a __________. Essa impugna pertanto, concretamente, la tassa base di fr. 100.--, pretesa dal comune nei suoi confronti per due volte in applicazione dell'art. 48 RAAP. A torto, però. Come ha rilevato il dipartimento nel giudizio impugnato la controversa tassa é stata "voluta per coprire i costi dell'azienda alfine di garantire la copertura delle spese generali per il suo regolare funzionamento" (cfr. il testo stesso dell'art. 48 RAAP). Essa costituisce pertanto una controprestazione per il diritto dell'utente di rimanere allacciato alla rete e, quindi, di poter in ogni momento disporre di acqua potabile: che egli poi faccia effettivamente capo (o meno) alla rete di distribuzione attingendo dell'acqua potabile non ha, invece, importanza. Ora é evidente che se un immobile si compone di più appartamenti ciascuno di essi beneficia di questa prerogativa: l'uso potenziale della rete di distribuzione é pertanto più importante che nel caso di uno stabile che può accogliere una sola economia domestica (cfr. RDAT II-1997 N. 4). L'imposizione della tassa base per ciascun appartamento di cui é composto l'immobile allacciato appare pertanto legittima. La circostanza, asserita dall'insorgente, secondo cui la casa bifamigliare di cui ella é proprietaria viene di fatto occupata da una sola economia domestica, non permette di mutare questa conclusione: per l'imposizione della tassa base l'utilizzo effettivo della rete é difatti irrilevante. La presenza di due appartamenti al mapp. __________ é del resto dovuta ad una precisa scelta della ricorrente: nulla le impedisce, per sfuggire alla criticata imposizione, di trasformare il suo stabile per ricavare un solo appartamento rispettivamente di rinunciare all'utilizzazione di un appartamento e di disdire il relativo abbonamento.
In virtù di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 150.--, é posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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