AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.196
Data decisione, Autorità: 12.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00196
Lugano 12 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicencancelliera
statuendo sul ricorso 21 luglio 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 1. luglio, n. 3078 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 maggio 1998 della Sezione della circolazione, con la quale è stata respinta l'istanza di riesame della revoca della licenza di condurre veicoli a motore decretata dalla stessa sezione il 19 settembre 1996;
vista la risposta 29 luglio 1998 del Consiglio di Stato
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 settembre 1996 __________ è stato oggetto di una revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato. La Sezione della circolazione aveva allora stabilito di non concedere alcun riesame della decisione di revoca prima del mese di novembre 1997 e di subordinare la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico internistico ed un rapporto STCA attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
Il 16 marzo 1998 __________ ha quindi presentato alla Sezione della circolazione, per il tramite della STCA, un'istanza di riesame della decisione 19 settembre 1996.
L'autorità dipartimentale ha respinto tale richiesta, in considerazione di un rapporto informativo redatto dalla polizia di __________ l'8 aprile 1998, indicante che egli era stato sorpreso in stato di ebrietà in due interventi della polizia alla fine di marzo e ad inizio aprile, e del preavviso negativo rilasciato il 4 maggio 1998 dalla STCA.
B. __________ ha impugnato la decisione dipartimentale 29 maggio 1998 davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento con immediata restituzione della licenza di condurre, eventualmente da sottoporre a condizioni. In quella sede ha lamentato una violazione del principio della proporzionalità, a suo parere non essendo stata documentata alcuna dipendenza dal consumo di bevande alcoliche da parte sua, ma anzi dai controlli medico-internistici e psicologici eseguiti presso il STCA emergendo il contrario.
Di fronte a tali prove il rapporto di polizia non avrebbe alcun significato. Il preavviso 4 maggio 1998 del STCA, che smentirebbe il giudizio favorevole emesso in precedenza nonché le risultanze medico internistiche e medico psicologiche, sarebbe inattendibile perché basato sul rapporto di polizia, stilato senza assumere la prova inconfutabile dello stato di ebrietà in cui si sarebbe trovato in occasione delle due segnalazioni.
C. Il Consiglio di Stato non ha seguito le censure ricorsuali di __________, e ne ha quindi respinto il gravame con decisione 1. luglio 1998. L'Esecutivo ha confermato la decisione dipartimentale ritenendo che, trattandosi di una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza a tempo indeterminato, non erano ancora adempiuti, nell'ottica della sicurezza stradale, i presupposti per riammettere il ricorrente alla guida di veicoli a motore.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale l'annullamento della decisione impugnata con l'immediata restituzione della licenza di condurre, ed in via subordinata la restituzione della licenza di condurre condizionata all'obbligo di sottoporsi a controlli presso il STCA per la durata di tre mesi. Riprendendo in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte all'autorità inferiore, sottolinea che per stabilire se una qualsivoglia tossicomania incide sul comportamento di un singolo quale conducente di veicoli a motore occorre assolutamente esperire accertamenti peritali, non avendo da sola l'autorità dipartimentale le necessarie conoscenze scientifiche per pronunciarsi in merito.
Gli accertamenti peritali risultanti nel suo caso dai controlli regolari presso il medico internista del STCA, tutti con esito positivo, e dall'assistenza psicologica ricevuta presso lo stesso servizio, dimostrerebbero che è da escludere qualsiasi dipendenza psicofisica dal consumo di bevande alcoliche. ll rapporto di polizia
8 aprile 1998 ed il rapporto 4 maggio 1998 del STCA sarebbero perciò inattendibili.
In tali circostanze il Dipartimento avrebbe manifestamente abusato del proprio potere di apprezzamento, fondandosi sul controverso rapporto di polizia.
Sottolinea infine di avere una necessità economica a disporre della licenza di condurre.
E. Il Consiglio di Stato propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato, in diritto
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa dell'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca per motivi di sicurezza comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata minima questa che non può essere ridotta (art. 17 cpv. 3 seconda frase LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC) (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 LCStr, pag. 218, nota 1.1. a; R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II, pag. 129, nota 2181 e seg.).
Secondo la decisione 19 settembre 1996 della Sezione della circolazione, la riammissione alla guida del ricorrente è stata condizionata alla presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto del STCA attestanti da un lato l'avvenuta disintossicazione fisica dall'alcol e dall'altro la cessazione di ogni dipendenza psichica dal consumo di bevande alcoliche.
Orbene il STCA ha emesso due rapporti sullo stato di salute di __________.
Il primo, positivo, il 16 marzo 1998, nel quale si attestava la presenza di valori normali di concentrazione alcolica nel sangue dal punto di vista internistico e dall'altro il raggiungimento della consapevolezza psicologica dei danni che può provocare il consumo di alcol e del convincimento di mantenersi sobrio.
Il secondo rapporto, negativo, è stato redatto neanche due mesi dopo il primo, a seguito di ulteriori accertamenti resisi necessari per un peggioramento dello stato psichico del ricorrente, intervenuto nel frattempo.
Contrariamente a quanto questi adduce è proprio questo secondo rapporto, più recente, quello determinante per stabilire se attualmente egli risulti idoneo ad essere riammesso alla guida.
Va intanto rilevato che il referto si fonda su accertamenti medici, quindi scientifici, come è richiesto affinché l'autorità amministrativa si possa pronunciare sulla sussistenza di uno stato di dipendenza psichica o fisica dal consumo di bevande alcoliche.
Non è invece scaturito semplicemente a seguito del rapporto di polizia 8 aprile 1998.
L'idoneità alla guida è raggiunta quando sia la dipendenza fisica che quella psichica dall'alcol sono state risolte.
Nel caso del ricorrente il rapporto 4 maggio 1998 del STCA attesta in modo inconfutabile che la dipendenza psicologica ancora sussiste, quand'anche si sia manifestata in relazione all'insorgere di una fase depressiva, che il ricorrente sta ora vivendo.
Dunque, indipendentemente dal fatto che lo stato di ebrietà riscontrato in occasione dei due interventi narrati nel rapporto di polizia 8 aprile 1998, non è stato provato con riscontri scientifici, il rapporto 4 maggio 1998 contiene dati sufficienti per poter ritenere che __________ non sia a tutt'oggi ancora idoneo a condurre veicoli a motore, nell'ottica, prevalente su ogni suo personale interesse, della sicurezza stradale.
Questo Tribunale perviene quindi al convincimento che non vi sia stato abuso di potere e nemmeno violazione del principio della proporzionalità da parte dell'autorità dipartimentale nella decisione 14 maggio 1998, qui impugnata, che nega al ricorrente la riammissione alla guida.
Va comunque osservato che tale decisione non aggrava ulteriormente la situazione personale del ricorrente che è stato privato della licenza di condurre già a partire dal 19 settembre 1996 a scopo di sicurezza.
Difatti, essendo ormai trascorso il termine di attesa fissato all'atto della revoca di sicurezza, egli potrà senz'altro chiedere un riesame della misura amministrativa, non appena dimostrerà, continuando i controlli ai quali già si sottopone, di avere risolto completamente anche i problemi psicologici che lo portano a bere.
Ciò stante, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata soltanto se giustificata da motivi professionali e comunque solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
Per questi motivi,
visti gli art. 17 cpv. 1 bis e cpv.3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 61, 62, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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