AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1998.188
Data decisione, Autorità: 14.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00188
Lugano 14 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 luglio 1998 di
__________ e __________ patrocinati dall'avv. __________
contro
la risoluzione 17 giugno 1998 (n. 2776) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 16 gennaio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
13 luglio 1998 del Consiglio di Stato,
15 luglio 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ e __________ nata __________, cittadini turchi con passaporto speciale (diplomatico), sono entrati in Svizzera il 13 gennaio 1991 per soggiornare presso la figlia di cittadinanza elvetica __________ per motivi di cura. L'altro figlio __________, anch'esso cittadino svizzero naturalizzato, risiede nel Canton __________.
A partire da tale data, e vista la garanzia data dalla figlia di provvedere al loro sostentamento e che i genitori avrebbero lasciato la Svizzera dopo sei mesi, l'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti ha rilasciato ai coniugi __________ un permesso di dimora ex art. 36 OLS (altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa) per soggiorno temporaneo a scopo di cura valido fino al 12 luglio 1991. Il permesso è stato in seguito prorogato sino al 12 luglio 1992 a causa della degenza in ospedale del marito e dell'imminente terapia chirurgica a cui si doveva sottoporre la moglie. I coniugi hanno lasciato la Svizzera il 17 novembre 1991 per rientrare in __________.
b) Il 28 luglio 1992 i coniugi __________ sono rientrati in Svizzera, chiedendo il 12 agosto successivo il rilascio di un permesso di dimora temporaneo di sei mesi a scopo di cura. Nell'istanza, la figlia __________ ha sottoscritto che si sarebbe presa a carico tutte le spese relative come pure la responsabilità degli stessi. Gli interessati hanno altresì ottenuto il sollecitato permesso, valido sino al 27 gennaio 1993. Il 29 ottobre 1992 __________ è stata ricoverata presso l'Ospedale "" ed è stata trasferita il 25 novembre successivo nella Clinica "", dove è rimasta fino al 22 dicembre seguente. A seguito di tali eventi, dopo aver raccolto i vari preavvisi del medico cantonale, la Sezione degli stranieri ha accolto le successive richieste di rinnovo del permesso di dimora (soggiorno temporaneo per ragioni di cura) dei coniugi __________ alle scadenze 30 giugno e 31 dicembre 1993, 30 giugno 1994 e 31 ottobre 1994 (L), nonché al 31 ottobre 1995, 31 ottobre 1996 e 30 aprile 1997 (B). A tale scopo l'autorità competente ha dato rilevanza allo scritto 14 dicembre 1993 della figlia degli interessati, la quale ribadiva che avrebbe provveduto sia ad alloggiare i suoi genitori (2 locali a fr. 850.– mensili) sia a mantenerli.
c) A partire dal giugno 1995 i coniugi __________ hanno chiesto prestazioni assistenziali pubbliche in quanto la figlia, rimasta senza attività lucrativa, non poteva beneficiare delle indennità giornaliere erogate dall'assicurazione. Quest'ultima ha nondimeno comunicato il 1° dicembre 1995 all'Ufficio regionale degli stranieri che la situazione era da considerarsi provvisoria.
Il 24 ottobre 1996 la Sezione degli stranieri ha ammonito __________ per non aver più accordato le garanzie sottoscritte il 14 dicembre 1993 relative agli oneri economici dei genitori, caduti in quel momento a carico dell'assistenza. E' pure stata informata che qualora nel corso dei successivi mesi la situazione attuale non si fosse modificata, si sarebbe provveduto a revocare i permessi concessi ai suoi genitori. Il 6 novembre 1996 la figlia degli interessati ha segnalato che a causa di una depressione dovuta alla situazione sanitaria dei genitori non era in grado di svolgere un lavoro che le permettesse di assisterli anche finanziariamente. Ha anche informato che a quel momento svolgeva un corso di contabilità che a fine formazione le avrebbe consentito di ottenere un posto alle dipendenze della ditta dei parenti del marito. Il 7 novembre 1997 l'allora Ufficio dell'assistenza sociale (UCAS) ha comunicato alla Sezione degli stranieri che il debito dei coniugi __________ nei confronti della Stato ammontava a fr. 30'242.75 e che mensilmente venivano loro riconosciuti gli oneri cassa malati e partecipazioni mediche, come pure fr. 900.– per tutte le necessità dell'economia domestica.
B. Preso atto di queste risultanze come pure dell'ammonimento alla figlia del 24 ottobre 1996, la Sezione degli stranieri ha respinto il 16 gennaio 1998 la domanda di rinnovo del loro permesso di dimora per motivi di cura presentata il 15 aprile 1997 dai coniugi __________. Fondandosi sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, l'autorità ha in sostanza dato rilevanza al fatto che gli istanti erano ancora al beneficio di prestazioni assistenziali e che non sussistevano elementi atti a ritenere che potessero restituire la somma ricevuta fino a quel momento.
C. Con giudizio 17 giugno 1998, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dagli interessati il 3 febbraio precedente.
L'Esecutivo cantonale ha considerato che le garanzie date dalla figlia dei ricorrenti di provvedere alle spese per il loro sostentamento e l'alloggio erano state disattese. Ha pure dato rilievo al fatto che l'ammonimento alla figlia, nonché il nuovo lavoro reperito nel frattempo da quest'ultima il 1° luglio 1997, non avevano permesso ai genitori di uscire dallo stato di indigenza continuo e rilevante, tanto che i versamenti assistenziali assommavano al 31 dicembre 1997 a fr. 32'910.– e che alcun rimborso fu effettuato. Il Governo è infine giunto alla conclusione che l'interesse pubblico al non rinnovo del permesso prevaleva su quello privato. Ha pure dato rilievo al fatto che le cure potevano essere operate in Svizzera nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri e che un rientro in patria, dove vive ancora un fratello, era esigibile. Ha nondimeno indicato che, in caso di impossibilità oggettiva e concreta di rientro, potevano chiedere all'autorità competente di essere posti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Ha quindi concluso considerando la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità.
Preso atto della predetta pronunzia, la Sezione degli stranieri ha ordinato ai ricorrenti di lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 agosto 1998.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del loro permesso di dimora a scopo di cura.
Sostengono che nel caso di specie i presupposti per l'ottenimento del permesso sarebbero adempiuti. Contestando le argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle loro rispettive decisioni, gli insorgenti precisano che la loro età e la loro situazione di saluta precaria, oltre al fatto di non esercitare attività lucrativa, giustificherebbero il rinnovo del permesso annuale (B). Ritengono inoltre che l'autorità doveva raccogliere il consenso delle autorità turche per permettere il loro rimpatrio. Adducono che in tutti i casi la situazione di indigenza non sarebbe continua e rilevante, segnatamente perché la figlia ha trovato lavoro, potendo così provvedere alle loro future spese di mantenimento nonché rimborsare regolarmente il debito accumulato. Sostengono pure che l'interesse privato sarebbe prevalente, viste le difficoltà di rientro in patria a seguito delle loro precarie condizioni di salute.
Con istanze pedisseque al gravame, chiedono che a quest'ultimo sia formalmente conferito effetto sospensivo, nonché di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Nel caso specifico, i ricorrenti non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Turchia, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno.
1.4. Gli stranieri possono, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio o cittadino svizzero) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto, la figlia dei ricorrenti è cittadina svizzera: il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è quindi soddisfatto. Osservato poi che gli insorgenti vivono presso di lei dall'agosto 1992, si può senz'altro considerare che esiste tra di loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Rimane da vagliare se i ricorrenti si trovino in uno stato di dipendenza nel senso descritto in precedenza.
E' incontestato che il ricorrente soffre di una grave cardiopatia ischemica, di una sindrome lombovertebrale, di gonartrosi bilaterale, di insufficienza venosa cronica e di una calcolosi reno-ureterale per la quale è sottoposto ad un intervento di radiolitotripsia. E' inoltre affetto da sindrome di Alzheimer (doc. 8). La ricorrente soffre dal canto suo di carcinoma del colon, di cardiopatia ischemica e ipertensiva con insufficienza cardiaca, di diabete mellito tipo II, di sindrome panvertebrale su grave osteoporosi e processi degenerativi della colonna, e del morbo di Parkinson. Inoltre la vista in un occhio è solo del 30% mentre non vede nulla con l'altro (doc. 9). Considerata in particolare anche la loro età, non si può mettere in dubbio che essi non sono in grado di vivere da soli né di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. E' quindi pacifico che gli interessati si trovano in uno stato di dipendenza. Essi possono di conseguenza richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rilascio di un permesso di dimora. Sapere poi se questo diritto sussista è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8 consid. 1; 119 Ib 419 consid. 2c). Ne discende che, nel caso specifico, la via del ricorso di diritto amministrativo è data (DTF 122 II 5 consid. e con rinvii).
1.5. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La questione se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se i ricorrenti possano tornare in __________, ossia se, in tale paese, risiedono parenti o familiari con cui intrattengono strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di loro, accogliendoli presso di loro o trovando una struttura adatta alle loro necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
Non risulta innanzitutto che gli insorgenti siano autosufficienti finanziariamente, tanto che è la figlia che sin dall'inizio ha garantito il loro sostentamento. Ne consegue che la situazione economica di quest'ultima è rilevante ai fini del rinnovo dei permessi sollecitati.
Dall'incarto emerge che i ricorrenti, a partire dal 1° giugno 1995, hanno beneficiato delle prestazioni assistenziali e meglio per gli oneri di cassa malati e partecipazioni mediche come pure fr. 900.– mensili per tutte le necessità dell'economia domestica (v. scritto 7 novembre 1997 dell'UCAS). Il 4 giugno 1998 l'Ente assistenziale ha informato che i ricorrenti hanno percepito fino al 31 dicembre 1997 la somma complessiva di fr. 32'910.–, che non è mai stata rimborsata nemmeno parzialmente. Tali risultanze portano a ritenere che gli insorgenti si sono trovati a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua (dal 1995) e per una somma rilevante (fr. 32'910.– al 31 dicembre 1997).
Occorrerebbe ora accertare se è ipotizzabile a corto termine un rimborso del debito assistenziale e la completa affrancazione dalla situazione d'indigenza, ossia se non vi sarà più in futuro il rischio di dover ricorrere nuovamente a tali prestazioni. Tali questioni non vanno tuttavia accertate in questa sede per le ragioni che seguono.
A tale proposito risulta che le autorità inferiori, contrariamente alle precedenti richieste di rinnovo, non hanno valutato attentamente se i ricorrenti necessitino assolutamente delle cure. Va infatti ricordato che gli interessati erano stati autorizzati a soggiornare in Svizzera a causa dello loro precarie condizioni di salute accertate dal medico cantonale, non per altri motivi.
Le autorità inferiori, decidendo il rimpatrio degli insorgenti, non hanno nemmeno verificato se un loro rientro in __________, dove risiederebbero alcuni famigliari e segnatamente un fratello del ricorrente, è sostenibile dal punto di vista medico, ossia se possano sopportare il viaggio senza il rischio di compromettere il loro stato di salute, indipendentemente dall'esistenza o meno di strutture sanitarie nella loro regione d'origine.
Il Consiglio di Stato e la Sezione degli stranieri hanno solamente avanzato l'ipotesi che i ricorrenti avrebbero nondimeno la possibilità di venire in Svizzera per curarsi nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri e, in caso di inesigibilità del rientro, di richiedere l'ammissione provvisoria in Svizzera. Orbene, prima di ventilare l'ipotesi del beneficio di un permesso (F), le autorità inferiori avrebbero dovuto procedere ad accertare le circostanze testé elencate, così da poter compiutamente applicare l'art. 8 CEDU. Esse dovranno altresì aggiornare la verifica circa la situazione economica dei ricorrenti e della loro figlia, per constatare se sono sempre esposte al rischio di cadere nell'assistenza pubblica.
In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta quo allo stato di salute dei ricorrenti e ad aggiornare le informazioni sulla loro situazione economica.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Dato inoltre che gli insorgenti, assistiti da un avvocato libero professionista (v. STA 3 giugno 1998 in re G.), versano in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 47, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 giugno 1998 (n. 2776) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato nei considerandi.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'avv. __________, è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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