AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.184
Data decisione, Autorità: 12.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00184
Lugano 12 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 luglio 1998 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la risoluzione 17 giugno 1998, no. 2773, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 18 settembre 1997 con cui il Municipio di __________ le ha inflitto una multa per violazione dell'Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani;
viste le risposte:
14 luglio 1998 del Consiglio di Stato;
14 luglio 1998 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 agosto 1997 __________ ha segnalato per fax al municipio di __________, che lo stesso giorno alle ore 8.45, in località __________, il cane dogo della ricorrente __________ aveva afferrato al braccio tale __________, provocandogli un dolore sordo e sporcandogli i vestiti di bava. Il cane circolava senza essere tenuto al guinzaglio.
In seguito a questa denuncia, l'autorità comunale ha posto __________ in contravvenzione per aver lasciato vagare liberamente il proprio cane di grossa taglia, senza tenerlo al guinzaglio come prescritto dall'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani.
Raccolte le osservazioni della prevenuta, il 18 settembre seguente il municipio di __________ le ha inflitto una multa di fr. 100.-- per l’infrazione ascrittale.
B. Con ricorso 7 ottobre 1997, __________ ha impugnato la multa davanti al Consiglio di Stato, asserendo di passeggiare sempre con il cane tenuto al guinzaglio. Il 19 agosto 1997 sarebbe uscita di casa accompagnata dal cane tenuto al guinzaglio. Ad un certo punto l'animale si sarebbe fermato, osservando attentamente davanti a sé un uomo che si agitava ad una distanza di 2-3 m. Per prudenza essa avrebbe quindi tenuto il cane per il collare.
La ricorrente ha infine messo in evidenza l'indole mansueta dei suoi tre cani, sottolineando che per prudenza esce sempre e solo con un cane alla volta.
C. Con risoluzione 17 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Sentita la ricorrente e la parte lesa __________, il Governo ha in sostanza ritenuto che la prima avesse effettivamente commesso l’infrazione addebitatale.
D. Contro la predetta decisione governativa __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In sostanza, l’insorgente ribadisce in questa sede quanto addotto senza successo in prima istanza. Contesta inoltre la costituzionalità dell'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani, in particolare dell'obbligo di tenere costantemente i cani al guinzaglio. Tale norma sarebbe lesiva del principio della proporzionalità, in quanto generica e indifferenziata, non lasciando spazio ad alcuna eccezione. Nelle zone poco abitate e frequentate, come ad esempio la località __________, non si giustificherebbe questa imposizione, essendo già sufficiente il buon senso e l'educazione della gente. La responsabilità civile di detentori di animali prevista dal CO disciplinerebbe già la questione, rendendo superflua un’ulteriore normativa.
E. Con risposte 14 luglio 1998, il comune di __________ ed il Consiglio di Stato si riconfermano nelle tesi di fatto e di diritto già esposte, postulando la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 148 cpv. 3, 208 cpv. 9 LOC) e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
L’ordinanza 22 agosto 1994 del municipio di __________ sulla detenzione dei cani prevede che:
"I cani di qualsiasi razza devono essere tenuti costantemente al guinzaglio."
Gli atti degli organi dello Stato come pure l'esercizio del potere legislativo devono essere adeguati agli scopi perseguiti (DTF 96 I 242 e 107 IV 85 ss. allegato 22 pag. 124, ZBl 1978 81). Ciò presuppone che l'atto sia necessario, che il mezzo utilizzato sia idoneo a raggiungere lo scopo, ed infine che vi sia un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni necessarie (proporzionalità in senso stretto; DTF 102 Ia 455 e 522, 97 I 508 e riferimenti).
La ricorrente contesta l’adeguatezza della prescrizione in esame. A torto.
2.1. La necessità di tale norma deriva dalla relativa incontrollabilità del comportamento degli animali. Essendo il loro comportamento largamente imprevedibile, la possibilità che essi creino pericolo alle persone è certa. Ciò vale in particolar modo per i cani di grossa taglia, il cui attacco può portare a conseguenze gravi o addirittura fatali.
Non giova alla ricorrente osservare che la responsabilità civile del detentore di animali è già regolata dall’art. 56 CO. Questa norma disciplina semplicemente le conseguenze che derivano al detentore di un animale per gli atti illeciti commessi da quest'ultimo. Non preclude affatto al legislatore comunale la facoltà di emanare norme di comportamento applicabili ai detentori di animali allo scopo di prevenire incidenti provocati da animali.
2.2. L'obbligo di tenere i cani al guinzaglio è un provvedimento idoneo ad eliminare il pericolo sopradescritto: in caso di necessità il detentore dell'animale può intervenire e sventare comportamenti suscettibili di arrecare danno a terzi. Neppure sotto questo aspetto la norma contestata presta quindi il fianco a critiche.
2.3. Le restrizioni imposte dall'ordinanza contestata sono in un rapporto ragionevole con l'interesse pubblico che si vuole salvaguardare e non vanno oltre lo scopo prefisso.
La misura non si giustifica solo su strade e piazze assiduamente frequentate dal pubblico, ma anche in luoghi più discosti, dove più raramente si incrociano delle persone. Anche in questi luoghi le persone devono potersi muovere liberamente, senza dover temere che un cane, sfuggito al controllo del suo padrone, possa spaventarle o addirittura aggredirle. La salvaguardia dell'integrità delle persone e la loro libertà di movimento rappresentano beni ben più importanti rispetto alla restrizione imposta ai detentori di cani. A giusta ragione quindi l'imposizione è generica ed estesa a tutte le circostanze di luogo e di tempo.
Neppure sono immaginabili misure meno incisive, ma che permettano ugualmente di raggiungere gli obiettivi prefissi. Il buon senso e l'educazione della gente non rappresentano sufficienti misure di prevenzione. Soprattutto nelle zone meno frequentate, dove l'incrocio di persone riveste carattere eccezionale, si impone maggior prudenza. L’occasionalità dell’incontro con estranei può in effetti indurre l'animale a reagire in modo inusuale ed imprevisto. Soltanto un costante controllo mediante il guinzaglio può prevenire le summenzionate situazioni di pericolo.
2.4. Sia come sia, l’obbligo sancito dalla norma in contestazione non può comunque essere considerato inadeguato nella misura in cui - come nel caso in esame - ne viene chiesto il rispetto all’interno dell’abitato, rispettivamente della zona edificabile, nella quale è compresa la località __________ (zona T2).
La versione resa dal teste __________, parte lesa, è sempre stata lineare e priva di contraddizioni. Fin dal primo momento egli ha dichiarato che il cane non lo aveva morso, bensì che gli aveva solo stretto il braccio, provocandogli un dolore sordo e lasciando tracce di bava sui vestiti. La ricorrente sarebbe poi intervenuta per allontanare il cane, prendendolo per il collare.
Le precise circostanze descritte non possono certamente essere frutto della fantasia del teste. A differenza della denunciata, questi non ha invero alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà. Avendo rinunciato sin dal primo momento a qualsiasi pretesa di risarcimento, non è dato di vedere per qual motivo dovrebbe dichiarare il falso, esponendosi al rischio di pesanti conseguenze penali.
La versione della ricorrente, che afferma di passeggiare sempre con i cani al guinzaglio, è invece contraddetta dalle dichiarazioni della teste __________. Essa ha infatti riferito di aver sempre visto i cani della multata circolare senza guinzaglio, ad eccezione di un'occasione durante le vacanze di Pasqua 1998. Anche __________ (cfr. suo scritto 7 settembre 1997) in diverse occasioni ha avuto modo di constatare che i cani della ricorrente vengono lasciati passeggiare senza guinzaglio. Diverse lamentele di questo genere erano peraltro già pervenute al municipio di __________, che con lettera 21 giugno 1996 aveva ricordato alla ricorrente i suoi doveri di detentrice di cani, invitandola a tenerli al guinzaglio durante le sue passeggiate.
L'insorgente ha rimproverato all'autorità di prima istanza di non aver preso in considerazione le dichiarazioni rese dai signori __________, __________, __________, __________ e __________. Questa affermazione è priva di fondamento, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata ha preso esplicitamente posizione in merito a tali scritti (cfr. sentenza impugnata, cifra 3, pag. 8), rilevando che queste dichiarazioni non chiariscono in alcun modo se la ricorrente durante le sue passeggiate tiene i propri cani al guinzaglio. Negli scritti viene solo confermato che i cani della ricorrente sono docili. Tale aspetto non è però di alcuna rilevanza, in quanto in questa sede trattasi solo di giudicare se l'insorgente, la mattina del 19 agosto 1997, teneva o meno il proprio cane al guinzaglio. Solo __________ ha asserito di aver sempre visto la ricorrente condurre al guinzaglio i propri cani. Si tratta tuttavia della sola prova a favore della tesi della ricorrente, mentre più numerose e più dettagliate sono le prove a favore della versione del teste __________.
Pertanto questo Tribunale, valutando liberamente le prove offerte, giunge al solido convincimento che l'infrazione rimproverata alla ricorrente é effettivamente da lei stata commessa.
Per il che, il ricorso va respinto e la multa inflitta confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 148 LOC; 128 regolamento comunale di __________ del 19 ottobre 1992, cifre 1 e 2 ordinanza municipale sulla detenzione dei cani del 22 agosto 1994, 1, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.-- sono posti a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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