AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.183
Data decisione, Autorità: 25.09.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00183
Lugano 25 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 luglio 1998 di
__________, agente per sé ed in rappresentanza dei figli __________, __________, __________ e __________,
contro
la risoluzione 17 giugno 1998 (n. 2787) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 5 maggio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di soggiorno per i figli __________, __________, __________ e __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
22 luglio 1998 della Sezione degli stranieri,
29 luglio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) , cittadino __________ (), è entrato in Svizzera il 30 aprile 1984 quale stagionale, per ottenere il 15 dicembre 1988 un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Dal 30 aprile 1995 ha avuto diritto al permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato al 29 aprile 2001.
L'8 gennaio 1981 lo straniero si è sposato a __________ con la connazionale __________. La moglie e i 4 figli __________, __________, __________ e __________ sono rimasti nel loro paese d'origine.
Il 14 luglio 1989 il Tribunale di __________ (__________) ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________. L'affidamento dei figli non è stato legalmente disciplinato. Il 19 febbraio 1996 __________ si è sposato a __________ con __________. La moglie ha altresì ottenuto un permesso di dimora annuale per vivere con il marito in Svizzera ed è stata raggiunta (ricongiungimento famigliare) il 6 marzo successivo dal figlio di primo letto __________.
b) Il 20 agosto 1996 __________ ha chiesto e ottenuto dalla competente autorità in materia di stranieri l'autorizzazione di poter fare entrare in Svizzera la figlia primogenita __________. Egli ha precisato che la presenza della figlia era finalizzata a semplice visita della durata di 90 giorni. La richiesta era pure corredata dall'autorizzazione rilasciata il 16 luglio 1996 dalla madre. Il 10 dicembre 1996 il padre ha tuttavia richiesto un permesso di soggiorno per la figlia a titolo di ricongiungimento famigliare, segnatamente per offrirle la possibilità di studiare in Svizzera. Il 23 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri ha respinto la richiesta, perché verteva su di un ricongiungimento famigliare parziale. La decisione è stata confermata su ricorso il 23 aprile 1997 dal Consiglio di Stato (n. 1966), constatando che lo scopo della domanda non era quello di ricongiungersi con la figlia, bensì per assicurarle un avvenire professionale. La risoluzione è in seguito cresciuta in giudicato e la figlia è rientrata in __________ il 1° maggio 1997.
B. a) Il 22 ottobre 1997 __________ ha chiesto un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare per tutti i suoi 4 figli (__________, __________, __________ e __________). L'istanza era motivata dal fatto che i figli non avevano più contatto con la madre e che in Iugoslavia non vi erano parenti in grado di occuparsi di loro, dato che nel frattempo la nonna presso cui vivevano era deceduta. Su richiesta della Sezione degli stranieri l'istante ha dichiarato l'8 aprile 1998 di essere rientrato in Patria mediamente 3 volte l'anno, segnatamente per vedere i figli; ha pure informato che sarebbe usuale nel proprio paese, con lo scioglimento dell'unione coniugale, che i rapporti con la ex moglie rispettivamente madre vengano interrotti e che i figli vengano attribuiti al padre o/e alla di lui famiglia.
b) Con decisione del 5 maggio 1998 - fondata sugli art. 4, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU - la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare per mancanza di contatti particolarmente stretti; di conseguenza vi era motivo per credere che il padre potesse continuare ad incontrare i figli come aveva fatto finora.
c) Il 15 maggio 1998 la nonna paterna ha dichiarato di essersi presa cura dei nipoti, i quali non le hanno mai dato problemi di sorta. Il 18 maggio 1998 il Tribunale del Comune di __________, su domanda di __________ ed in presenza della ex moglie e madre degli interessati, ha affidato quest'ultimi al padre.
C. Adìto da __________, agente per sé ed in rappresentanza dei suoi 4 figli, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 17 giugno 1998. Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, considerando che non erano dati i requisiti per autorizzare il ricongiungimento famigliare giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo cantonale, non sarebbe stato apportato alcun elemento oggettivo giustificante il ricongiungimento vista la durata pluriennale della separazione tra padre e figli, l'età di quest'ultimi al momento dell'inoltro della domanda, la mancanza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, nonché il fatto che i figli avrebbero sempre vissuto in Iugoslavia ove risiede la nonna paterna e la madre con la quale i rapporti non erano stati interrotti. Il sollecitato permesso servirebbe in sostanza per agevolare l'avvenire professionale dei giovani. L'autorità ha pure evidenziato che il padre si era separato volontariamente dai suoi figli, di cui aveva inoltre intenzionalmente sottaciuto l'esistenza alle autorità svizzere, attendendo in seguito svariati anni prima di introdurre la domanda di autorizzazione a raggiungerlo in Svizzera. La decisione dipartimentale appariva pertanto legittima, adeguata alle circostanze, nonché ossequiosa del principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________, agente per sé ed in rappresentanza dei suoi 4 figli, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a __________, __________, __________ e __________ sia rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera.
Ritiene la risoluzione governativa infondata perché il motivo di non chiamare a sé i figli fino all'ottobre 1997 sarebbe dovuta unicamente all'impossibilità pratica di assicurare loro un'adeguata assistenza, essendo materialmente impossibile badare a 4 figli piccoli e nel contempo lavorare. A dimostrazione di ciò egli dà rilevanza al fatto di aver invitato in Svizzera, pochi mesi dopo il suo secondo matrimonio, la figlia maggiore affinché conoscesse la nuova moglie e instaurasse con lei dei rapporti affettivi in modo da poter costituire un solido nucleo familiare.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e la Federazione di Iugoslavia (o la Repubblica di Serbia) che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini serbi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LDDS terzo periodo, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. Al momento della richiesta del permesso di domicilio per vivere con il padre, che è al beneficio di tale permesso, i 4 figli di __________ avevano rispettivamente 16, 15, 13 e 9 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, essi dispongono dunque di un diritto a un permesso di domicilio. Se dunque la censura di violazione di tale disposto nell'ambito del ricongiungimento familiare fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a della Legge d'applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero a cui è stato negato il permesso, che al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto con i figli un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente ai figli. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 4), per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di constatare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso, i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a).
L'insorgente sostiene, a torto, che le condizioni per il ricongiungimento familiare siano adempiute.
__________ ha lasciato nel 1984 di sua spontanea volontà i propri figli in Iugoslavia presso la moglie per venire a lavorare in Svizzera. Da allora e sino all'ottobre 1997 padre e figli hanno sempre vissuto separati, a parte la breve presenza in Svizzera della figlia __________ che è giunta nel nostro Paese nell'agosto 1996 a scopo di visita per risiedervi sino alla primavera dell'anno seguente solo perché era in attesa della decisione definitiva in merito al ricorso inoltrato contro il rifiuto di concederle un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare.
Nel 1989 è stato sciolto per divorzio il matrimonio tra __________ e la prima moglie. A quel momento, benché l'affidamento dei figli non fosse stato disciplinato, il ricorrente - che afferma essere d'uso nel suo paese il loro affidamento al padre -, non ha provveduto a richiedere il loro ricongiungimento, lasciandone la cura e l'educazione ai nonni paterni in Iugoslavia dove hanno sempre continuato a vivere. Del resto nemmeno al momento dell'ottenimento del permesso di dimora (aprile 1988), e ancor di più del permesso di domicilio (aprile 1995) che gli concedeva esplicitamente il diritto al ricongiungimento famigliare, egli ha provveduto a presentare tale richiesta. Nemmeno al momento di risposarsi il 16 febbraio 1996 egli ha presentato tale domanda, ciò che per contro ha fatto la moglie connazionale facendosi raggiungere dal figlio __________. E' solo il 10 ottobre 1996, ossia dopo 8 anni dall'ottenimento del permesso di dimora e quasi 2 dal rilascio del permesso di domicilio, che ha chiesto un permesso ma unicamente per la figlia __________ (1980) con lo scopo di offrirle un avvenire professionale (v. risoluzione CdS del 23 aprile 1997). Va pure rilevato che la domanda del 22 ottobre 1997, volta al rilascio di un permesso di domicilio per tutti e 4 i figli, è stata motivata dal fatto che la nonna paterna era deceduta e che non avevano più alcun contatto con la madre, senza che vi fossero parenti in grado di occuparsi di loro. Sennonché l'affermazione del decesso della nonna è risultata erronea, tanto che la stessa il 15 maggio 1998 ha dichiarato di non aver mai avuto problemi di sorta con i propri nipoti. Da rilevare anche che il 18 maggio 1998, allorquando era già pendente il ricorso davanti al Consiglio di Stato, la competente autorità giudiziaria ha affidato i figli al ricorrente e ciò su richiesta di quest'ultimo e con l'accordo della ex moglie e madre degli interessati, la quale beneficia di regolare diritto di visita a dimostrazione che i legami con la stessa esistono effettivamente.
Va anche notato che per giurisprudenza, anche qualora uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre né la madre, valgono per analogia i principi menzionati al considerando 2 (STF 26 giugno 1998 inedita in re N. consid. 3b). Una situazione di questo genere denota di norma una profonda rottura del legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi (STF 3 dicembre 1997 inedita in re L. consid. 3b). Dubbi che, nel caso di specie, sono confortati dalle risultanze degli atti. In effetti, qualora i rapporti tra il padre ed i 4 figli fossero stati così stretti come da egli asserito, non si vedono i motivi per i quali il primo abbia atteso oltre otto anni dal suo arrivo in Svizzera quale dimorante e in seguito quale domiciliato prima di chiedere il ricongiungimento. Egli adduce invero che sarebbe stato materialmente impossibile badare a quattro figli piccoli e nel contempo lavorare. Sennonché non va dimenticato che il padre ha lasciato il proprio Paese per venire a lavorare in Svizzera di sua spontanea volontà e non ha mai provveduto ad invitare i figli in Svizzera per vacanza al fine di accertare una loro compatibilità con gli usi e costumi elvetici come pure la possibilità di accudirli. Inoltre dal fatto che il padre si rechi mediamente tre volte all'anno per visitare i propri figli, si deve per forza concludere che, per quanto possano esistere dei contatti tra padre e figli, i medesimi non sono comunque stati preponderanti rispetto alle relazioni allacciate da quest'ultimi in __________ con i famigliari che li hanno allevati in questi ultimi nove anni: segnatamente con la nonna paterna, che è in grado di occuparsi di loro. Inoltre dal certificato 4 ottobre 1996 e dalle dichiarazioni 15 maggio 1998 risulta che il padre ha un ruolo principalmente di sostegno economico. Va pure rilevato che il fatto di mantenere dei rapporti durante gli anni di separazione è del tutto naturale e non basta, da solo, a conferire a questa relazione famigliare il carattere preponderante richiesto dalla giurisprudenza (cfr. per analogia STF 14 agosto 1996 inedita in re O. c/DFGP). D'altronde non risulta dalle tavole processuali che, per rapporto al momento in cui i nonni paterni si sono assunti la cura dei quattro figli, la situazione famigliare di quest'ultimi sia mutata al punto da rendere necessario il loro trasferimento in Svizzera presso il padre. Il presunto decesso del nonno paterno - ancorché non suffragato da alcun supporto probatorio - non è atto a modificare un cambiamento dei rapporti attuali, vista in particolare la dichiarazione della nonna paterna nonché il fatto che almeno la maggiore delle figlie può coadiuvarla nella cura e l'educazione dei fratelli minori. Il comportamento del padre evidenzia la sua intenzione che i figli vengano in Svizzera per avere una migliore formazione e un avvenire professionale migliori di quelli ottenibili nel suo paese d'origine. Non esistono dunque interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni famigliari esistenti, potendo i quattro figli continuare a vivere presso i famigliari in Iugoslavia, paese dove hanno trascorso la loro infanzia e in cui si trovano da sempre i loro principali legami sociali e culturali.
Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera
4.3. Come esposto in precedenza (consid. 1.5.), è da escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partito volontariamente dalla Iugoslavia ed altrettanto volontariamente si è separato da __________, __________, __________ e __________. L'art. 8 CEDU non assicura alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, se essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo in un altro Paese. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove, come è il caso in concreto, l'interessato dimostra con il suo comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91, consid. 4a).
4.4. In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di simile diritto anche per il padre, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito i figli appare conforme all'art. 8 n. 2 CEDU. __________ non ha infatti reso verosimile la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera dei 4 figli non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica o di migliori condizioni d'insegnamento onde assicurare ai figli un futuro professionale sicuro.
4.5. Va infine rilevato che nulla impedisce al padre di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con i propri figli durante tutti questi anni. Non risulta che egli abbia già incontrato ostacoli di rilievo nel richiedere per la figlia __________, dalla Svizzera, un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario valutare la portata dell'omissione da parte di __________ di indicare l'esistenza dei figli nelle svariate richieste di permesso sottoposte all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri. Omissione cui l'autorità inferiore aveva conferito una rilevanza.
Tassa e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 16, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a della Legge d'applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
Tassa e spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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