AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.179
Data decisione, Autorità: 14.09.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00179
Lugano 14 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 giugno 1998 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 10 giugno 1998 (n. 2668) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 aprile 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, le ha revocato il permesso di dimora annuale;
viste le risposte:
2 luglio 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
7 luglio 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina __________, si è sposata il 21 settembre 1994 nel suo Paese d'origine a __________ con il connazionale __________ titolare di un permesso di domicilio in Svizzera dal 1995. A seguito del matrimonio, l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora per vivere con il marito in Ticino, regolarmente rinnovato con prossima scadenza fissata al 21 settembre 1998. I coniugi si sono stabiliti a __________ in un appartamento di 1 ½ locali.
Il 18 novembre 1997 la moglie ha promosso una causa di stato (divorzio/separazione) dinanzi al competente Pretore. Interrogata dalla Polizia cantonale il 25 marzo 1998 su richiesta della Sezione degli stranieri, __________ ha dichiarato che il marito ha lasciato l'abitazione coniugale il 20 ottobre 1997, ascrivendogli la colpa di tale separazione.
B. Il 9 aprile 1998 la Sezione degli stranieri ha revocato il permesso di dimora annuale di __________. L'autorità ha in sostanza considerato che la condizione atta ad autorizzarla a vivere in Svizzera, ossia il matrimonio con un cittadino portoghese domiciliato, era decaduta a seguito dell'intervenuta separazione di fatto con il marito trasferitosi a __________.
C. Con giudizio 10 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
In sostanza, il Governo cantonale ha ritenuto che la straniera era stata posta al beneficio di un permesso di dimora al fine di vivere con il marito; la separazione intervenuta tra i coniugi ha fatto pertanto venir meno il presupposto che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. L'Esecutivo cantonale ha concluso considerando la decisione del Dipartimento corretta dal punto di vista dell'applicazione del diritto e proporzionata rispetto alla reale consistenza della fattispecie.
D. Contro la predetta pronunzia di revoca la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Preliminarmente chiede che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo. Nel merito, fa valere che i motivi della disunione sarebbero riconducibili al comportamento del marito. Sostiene inoltre che la decisione impugnata, oltre ad essere sproporzionata e irrispettosa dei principi amministrativi e delle norme procedurali, non sarebbe neppure giustificata da alcun interesse pubblico. Dà inoltre rilevanza alla sua buona integrazione sociale e lavorativa.
E. Il Consiglio di Stato, e per esso il Servizio dei ricorsi, si oppone all'accoglimento dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuta la Sezione degli stranieri, con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto.
Nel caso di specie non occorre tuttavia accertare se la ricorrente ha diritto al rilascio di un permesso, poiché a ben guardare la controversa decisione 9 aprile 1998 adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 21 settembre 1998 che __________ deteneva in quel momento. Posto che per prassi costante contro questo genere di provvedimenti è proponibile ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; STF 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso; gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). Come ha giustamente indicato il Consiglio di Stato, l'autorità non è obbligata a revocare a priori in ogni caso il permesso di dimora in modo automatico e indiscriminato, ma deve tener conto, disponendo in quest'ambito di un potere d'apprezzamento, delle particolari circostanze della singola fattispecie, prima di decidere se occorra o meno revocare l'autorizzazione.
3.2. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata andrebbe riformata in quanto non giustificata da alcun interesse pubblico, sproporzionata e irrispettosa di altri principi amministrativi e norme procedurali essenziali. A torto.
Il Governo cantonale ha indicato che l'insorgente - entrata in Svizzera il 21 settembre 1994 e separatasi di fatto già dopo poco più di tre anni, alla fine di ottobre 1997 - ha perso il diritto di dimorare nel nostro Paese in base al ricongiungimento famigliare a seguito della separazione. L'Esecutivo cantonale ha pure esposto che giusta gli art. 4 e 16 cpv. 1 LDDS l'autorità decide liberamente, nei limiti della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso tenendo conto degli interessi morali ed economici del Paese, della situazione del mercato del lavoro e della proporzione della popolazione straniera, sottolineando che la libera decisione dell'autorità non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero, segnatamente la conclusione di un contratto di lavoro o l'affitto di un'abitazione (art. 8 ODDS). Orbene, visti i principi testé esposti e tenuto conto dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, a ragione l'autorità inferiore non ha dato rilevanza al fatto che l'insorgente ha un appartamento, un lavoro, degli amici, che paga regolarmente imposte e contributi sociali, non ha mai dato adito a lagnanze di sorta ed è inserita nel nostro tessuto sociale. Poteva semmai entrare in considerazione la provvisorietà della disunione, come ha addotto l'insorgente nel gravame davanti all'istanza inferiore. Sennonché nel presente ricorso essa non solleva più la questione della separazione momentanea. Pone in rilievo soltanto che la separazione sarebbe dovuta, come asserito dall'insorgente, al comportamento del marito. Ciò non è comunque di soccorso alla ricorrente ai fini dell'esito della vertenza. Per pronunciarsi in merito all'adempimento delle premesse dell'art. 17 cpv. 2 LDDS è, in effetti, irrilevante sapere se uno dei due coniugi sia il principale responsabile della separazione: né il testo dell'articolo, né la sua origine storica permettono infatti d'imporre ai Cantoni l'obbligo di rilasciare un permesso di dimora allo straniero che, senza sua colpa, vive separato dal coniuge in possesso del permesso di domicilio (cfr. FF 1987 III 272, n. 25.21). Il fatto che il marito avrebbe segnalato la separazione alla Sezione degli stranieri a suo dire "per scopi decisamente privati" non consente di approdare a miglior conclusione, dato che determinante ai fini del giudizio quo alla fondatezza del controverso provvedimento è la certa quanto palese situazione di disunione tuttora in essere tra i coniugi confermata e sottoscritta dalla ricorrente stessa il 25 marzo 1998 nel corso suo interrogatorio davanti alla Polizia cantonale.
Va pure osservato che l'interessata non potrebbe nemmeno richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale disposizione sia applicabile, è in effetti necessario che tra lo straniero che richiede un permesso di soggiorno e una persona della sua famiglia dotata del diritto di risiedere in Svizzera esista una relazione stretta, che viene effettivamente vissuta (DTF 122 II 1). Orbene, come testé evidenziato, nella fattispecie in esame la relazione che lega la ricorrente a suo marito non è più intatta ed essa non può prevalersi dell'art. 8 CEDU: la norma è pertanto inapplicabile.
Tutto ben ponderato, revocando il permesso di dimora alla ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede assolutamente da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa la decisione, sufficientemente motivata, non appare di conseguenza insostenibile.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 98a, 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere; 9, 17 cpv. 2 LDDS; 8, 16 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________, cittadina portoghese, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 ottobre 1998 annunciando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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