AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.174
Data decisione, Autorità: 27.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00174
Lugano 27 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 giugno 1998 di
rappr. dal __________
contro
la risoluzione 3 giugno 1998 (n. 2458) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le decisione 16 ottobre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
8 luglio 1998 del Consiglio di Stato,
10 luglio 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano nato nel , è entrato in Svizzera il 19 novembre 1969 in qualità di stagionale, ottenendo il 15 gennaio 1979 un permesso di dimora. Dal 21 febbraio 1985 è titolare di un permesso di domicilio, con prossimo termine di controllo fissato al 21 febbraio 2000. Dalla sua entrata in Svizzera e fino al luglio 1996 ha lavorato in qualità di sorvegliante capo squadra () per la ditta __________ di __________ presso cui alloggiava. Nell'ottobre 1995 ha subìto un infortunio sul lavoro riportando lesioni alla schiena e ha altresì beneficiato di prestazioni INSAI. Dopo due tentativi di riprendere l'attività nel febbraio, rispettivamente nel luglio 1996, nel maggio 1997 si è annunciato presso il competente Ufficio regionale del lavoro per la disoccupazione. Il 9 ottobre 1997 ha notificato al competente Ufficio regionale degli stranieri la modifica del suo luogo di residenza con destinazione presso il "Ristorante __________ " ad __________ dal 1º luglio 1997. La famiglia del ricorrente, composta dalla moglie __________ e dalla figlia __________, è sempre rimasta in Italia, più precisamente a __________ (provincia di __________).
B. Su segnalazione dell'Ufficio controllo abitanti di __________, il 28 luglio 1997 l'Ufficio regionale degli stranieri ha chiesto alla Polizia cantonale di disporre degli accertamenti volti a verificare se __________ risiedesse effettivamente in Ticino presso la __________ a __________.
Dando seguito a tale richiesta, il 25 settembre 1997 l'autorità di polizia ha quindi provveduto ad interrogare il suddetto straniero.
Riguardo al suo luogo abituale di soggiorno, l'interessato ha avuto modo di dichiarare agli agenti di risiedere a __________ già durante la convalescenza nonché dopo il controllo della disoccupazione e di ritornare ad __________ ogni quindici giorni per le visite mediche e per la bollatura della disoccupazione.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 16 ottobre 1997 la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni - fondandosi sull'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS - ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________ per aver risieduto effettivamente all'estero per oltre sei mesi.
D. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 3 giugno 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, il ricorrente ha abitato perlomeno dal luglio 1996 al settembre 1997 pressoché ininterrottamente presso i famigliari a __________.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso. Ritiene che la decisione sarebbe affrettata e non sufficientemente suffragata da elementi probatori; sostiene di aver per contro dimostrato con la documentazione versata agli atti che la presenza in Svizzera riguarderebbe buona parte del mese ad eccezione dei fine settimana.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c con rinvii).
3.1. Nella fattispecie in esame, l'insorgente ha vissuto prevalentemente in Italia, dove risiede la famiglia. Egli sostiene per contro che la sua assenza dalla Svizzera riguarderebbe soltanto i fine settimana. Sennonché, interrogato dalla Polizia cantonale il 25 settembre 1997 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha dichiarato e sottoscritto che "Nel mese di ottobre 1995 ho avuto un infortunio sul lavoro riportando lesioni alla schiena. Riprendevo il lavoro a due riprese, nel mese di febbraio 1996 per quindici giorni ed a luglio del medesimo anno ancora per quindici giorni. Causa i dolori alla schiena, il resto del tempo rimasi a casa. Come pure rimasi a casa fino al mese di maggio di quest'anno. In quest'ultimo mese entravo in disoccupazione, timbrando e dove timbro tutt'oggi presso l'Ufficio di collocamento di __________ ". Sollecitato dall'agente interrogante il ricorrente ha in seguito aggiunto che "Quando lavoravo, rientravo ogni fine settimana a __________ per poi riprendere il lavoro al lunedì seguente. Da quando sono in infortunio, con l'autorizzazione dell'INSAI, ho trascorso la convalescenza a __________ e, di regola, ogni quindici giorno ritorno ad __________ per le visite presso il dott. __________ che ora faccio coincidere con il giorno di timbratura (per rendere l'idea un giovedì sì e uno no e precisamente due volte al mese. Questa sera alloggerò presso una camera del Rist. __________ e quindi domani mattina rientrerò in __________. Devo dire che è da circa un mese che ho prenotato una camera presso il ristorante __________ pagando un mensile di fr. 100.–. Nella camera non tengo nulla. Tengo a dichiarare che se c'è il pericolo di perdere il domicilio sono disposto di rimanere ad __________ cinque giorni alla settimana".
3.2. Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve dunque ammettere che l'insorgente si è stabilito in Italia presso la sua famiglia perlomeno a partire dal luglio 1996 al settembre 1997, rientrando in Svizzera unicamente per sottoporsi alle visite mediche e per il controllo della disoccupazione. Come emerge dagli atti, le sue apparizioni in Ticino si sono sempre limitate a periodi alquanto brevi. Ora, a tale proposito va rammentato che secondo costante prassi del Tribunale federale, qualora lo straniero trascorra la maggior parte del suo tempo all'estero, il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non è interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente in Svizzera per dei brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e segg., STF inedita 19 marzo 1997 in re E. e LLCC, consid. 3b in fine). Insufficiente è quindi la semplice presenza in Svizzera limitatamente a un giorno o due alla settimana, tra l'altro, per poter timbrare il controllo della disoccupazione (STF inedita 25 agosto 1995 in re M., consid. 3; STF 20 ottobre 1994 in re F., consid. 4d). Un'interruzione del suddetto termine avviene soltanto se lo straniero rientra in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in modo duraturo. Ciò che non è palesemente stato il caso nella fattispecie in esame.
3.3. Il ricorrente ritiene inoltre che la Sezione degli stranieri non avrebbe portato nessun elemento a sostegno della propria tesi. A torto. La dichiarazione rilasciata alla Polizia cantonale volta ad accertare l'effettivo luogo di residenza dell'insorgente, sulla quale si fonda il provvedimento adottato, non è tuttavia assolutamente in contrasto con la documentazione versata agli atti dallo stesso. Le 1-2 consultazioni mensili certificate dal dott. __________ (doc. 3) confermano quanto dichiarato dal ricorrente alla polizia. Le ricerche di lavoro e il certificato di controllo LADI (doc. 1 e 2) sono limitate al mese di dicembre 1997, posteriori quindi all'interrogatorio. Del resto, anche se l'insorgente avesse comprovato le ricerche intraprese quotidianamente dal mese di maggio 1997, risulterebbe in tutti i casi inconfutata la sua assenza per più di sei mesi perlomeno dal luglio 1996. Analoga sorte hanno le dichiarazioni sulla sua presunta presenza ad __________ rilasciate da __________, proprietario del "Ristorante __________ " ad __________. Quest'ultimo ha dichiarato il 10 dicembre 1997 (doc. 4) che il ricorrente risiederebbe "almeno dai 15 ai 20 giorni al mese" presso il suo esercizio pubblico. Dal momento che non viene indicato a partire da quando siffatta presenza è effettiva presso il ristorante, ci si potrebbe invero chiedere se tale affermazione sia stata rilasciata in modo impreciso ai fini della presente causa e si riferisca piuttosto al periodo posteriore al verbale di interrogatorio dell'insorgente del 25 settembre 1997. Quanto affermato dal proprietario del ristorante non risulta del resto in contrasto con quanto dichiarato alla polizia dal ricorrente, quando quest'ultimo riconosce che nella sua camera non tiene nulla, a dimostrazione che la sua residenza ticinese è fittizia. In tutti i casi va rilevato che dall'incarto non traspare in nessun modo una residenza effettiva presso tale ristorante dal luglio 1996 fino ad almeno la prima parte dell'anno 1997. Va ancora rilevata l'assenza di qualsiasi istanza dell'interessato da inoltrare prima della scadenza del termine semestrale e volta a beneficiare della proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Un'autorizzazione dell'INSAI di trascorrere la sua convalescenza in Italia non è infatti sufficiente a tale scopo.
Per il che il ricorso, al limite della temerarietà, è respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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