AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.171
Data decisione, Autorità: 12.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00171
Lugano 12 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 giugno 1998 di
__________ c/o avv. __________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 26 maggio 1998 (n. 2351) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 dicembre 1996 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rilascio del permesso di dimora;
viste le risposte:
24 giugno 1998 del Consiglio di Stato,
26 giugno 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. , cittadino __________ (), è entrato in modo irregolare siccome sprovvisto di visto in Svizzera il 12 agosto 1992 per sposarsi a __________ con __________, cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese dal 1969. A seguito di tale unione matrimoniale (ricongiungimento famigliare), allo straniero è stato rilasciato il 29 ottobre 1992 un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e valido fino all'11 agosto 1996.
B. a) Il 6 settembre 1996 la Sezione degli stranieri, accertato che i coniugi vivevano separati di fatto dal 15 gennaio precedente, ha negato a __________ il rinnovo del permesso B ordinandogli di lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre 1996. Il 18 ottobre 1996 i coniugi hanno dichiarato di aver ripreso la vita in comune da dieci giorni; il 23 dello stesso mese __________ ha nuovamente richiesto il permesso di dimora. Il 15 novembre 1996 l'interessato ha lasciato la Svizzera a seguito della decisione negativa presa dal Dipartimento il 6 settembre precedente e cresciuta in giudicato, trasferendosi a __________.
b) Il 5 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri - visti gli art. 4 e 17 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU - ha respinto l'istanza di rilascio presentata il 23 ottobre 1996 da __________. Secondo l'autorità cantonale, interessando i servizi di polizia, lo straniero ha altresì violato l'ordine pubblico elvetico. Dato che la moglie è cittadina italiana, il Dipartimento ha ritenuto che la stessa poteva trasferirsi nella vicina Penisola per vivere con l'interessato e dando la possibilità a quest'ultimo di ottenere colà un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio.
C. Adìto il 27 dicembre 1996 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 26 maggio 1998.
Secondo il Governo cantonale, il ricorrente - a cui viene rimproverato un comportamento non proprio esemplare - soddisfa i requisiti per il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora per aver violato l'ordine pubblico. La misura è stata inoltre considerata adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità dal momento che un suo trasferimento all'estero, segnatamente in Italia, dove la moglie potrebbe rendergli visita oppure riprendere la convivenza, è proponibile e ragionevolmente esigibile.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di dimora.
Il ricorrente contesta la decisione, dolendosi in sostanza di un accertamento inesatto dei fatti ed asserendo che le risultanze di ordine penale non permettono di ravvisare gli estremi di una violazione dell'ordine pubblico. Sostiene inoltre che la decisione impugnata è lesiva del principio di proporzionalità e contraria all'art. 8 CEDU, in quanto si fonderebbe su un'erronea ponderazione degli interessi in presenza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico entrano in linea di conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica federale socialista di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 primo periodo LDDS, il coniuge straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Ci si potrebbe invero chiedere se la relazione è attualmente ancora intatta ed effettivamente vissuta. Va tuttavia tenuto presente che il ricorrente si trova attualmente all'estero a seguito della decisione negativa emanata il 6 settembre 1996 dalla Sezione degli stranieri, che precede la nuova richiesta di rilascio a seguito della dichiarazione comune dei coniugi di essersi riconciliati. Per la risoluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare oltre aspetto. In effetti, peri motivi che saranno esposti nei prossimi considerandi, nella misura in cui è ricevibile, il gravame va in tutti i casi respinto nel merito. Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
1.5. Va poi osservato che l'art. 8 CEDU concede un diritto a un permesso agli stranieri che intendono vivere in Svizzera con un parente stretto, il quale dispone di un diritto di soggiorno stabile (nazionalità svizzera o domicilio). Una simile pretesa sussiste tuttavia solo a condizione che la relazione tra lo straniero e il proprio parente sia stretta, intatta e effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 157 consid. c con rinvii). Per statuire sul gravame non è anche qui necessario accertare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente alla moglie domiciliata. In effetti, per le ragioni che seguono, per quanto riguarda un'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il ricorrente critica innanzitutto la decisione impugnata ritenendola arbitraria per aver accertato i fatti in modo inesatto. Egli precisa che la condanna del 19 ottobre 1993, di cui si dirà in seguito unitamente agli altri fatti rilevanti per il giudizio, prevede 30 giorni di arresto e non di detenzione. Pone pure in rilievo che il periodo detentivo dal 13 al 19 gennaio 1996 ed il successivo dal 20 settembre all'8 ottobre 1996 erano in relazione con una querela per vie di fatto e danneggiamento rispettivamente con un procedimento di violazione alla LStup sfociati entrambi in un decreto d'abbandono. Infine sottolinea che il decreto d'accusa 20 aprile 1998 non prevede la pena accessoria dell'espulsione. Orbene, benché le sue osservazioni siano in buona parte giustificate (a parte l'arresto del 13 gennaio 1996 dovuto a infrazione alla LC sul porto d'armi e munizioni, cfr. rapporto di segnalazione 15 ottobre 1996 della Polizia cantonale foglio 2), la doglianza non può essergli di soccorso, questi elementi non essendo giuridicamente rilevanti sull'esito della controversia. Del resto, in virtù del principio inquisitorio, il Tribunale cantonale amministrativo può comunque verificare d'ufficio gli accertamenti di fatto e tener conto quindi di fatti che le parti non hanno addotto o negare l'esistenza di quelli che sono stati invece riconosciuti. L'autorità di ricorso si occuperà tuttavia dei soli fatti che sono pertinenti al giudizio e, per evidenti ragioni di economia processuale, non procederà ad ulteriori verifiche quando la loro esattezza appare seriamente accertata e le parti non la contestano (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 62).
3.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso sollecitato. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può risultare dalla commissione di un'infrazione oppure, in una maniera più generale, da un comportamento reprensibile (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a).
3.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
Con decreto d'accusa 20 aprile 1998 lo straniero è stato condannato alla pena di 40 giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e ad una multa di fr. 500.–. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di arresto decretata il 19 ottobre 1993 non è stato revocato, ma l'insorgente è stato ammonito formalmente ai sensi dell'art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS. Egli è stato ritenuto autore colpevole di infrazione alla LF sul materiale bellico e relativa ordinanza concernente l'acquisto ed il porto da parte di cittadini iugoslavi del 18 dicembre 1991 (per avere, senza esservi autorizzato, nel corso del 1995 acquistato a __________ ed importato in Svizzera, portandosi seco in pubblico, una pistola Smith e Wesson e relativa munizione - 75 proiettili cal. 38 - poi risultata di provenienza furtiva e restituita al proprietario), contravvenzione alla LC armi (per avere, senza esservi autorizzato, a più riprese a partire dal 1995 e fino al 14 gennaio 1996 circolato in territorio svizzero in possesso dell'arma citata) e ripetuta infrazione alla LDDS (per avere dall'agosto 1992 ripetutamente utilizzato nei confronti delle autorità preposte al controllo degli stranieri, per ottenere il permesso B rispettivamente per recarsi all'estero e rientrare in Svizzera, un passaporto iugoslavo alterato nella fotografia; entrando quindi in territorio svizzero e soggiornandovi privo di validi documenti).
4.2. Le infrazioni commesse dal ricorrente, anche se non di particolare gravità, sono rilevanti perché denotano una scarsa considerazione del Paese che lo ospita. Dall'incarto risulta che egli è stato arrestato la prima volta già solo dopo 9 mesi dalla sua entrata irregolare senza visto in Svizzera. Particolare rilevanza hanno le infrazioni che riguardano il materiale bellico e la LDDS, commesse dopo la decisione di ammonimento pronunciata dalla Sezione degli stranieri a seguito della prima condanna. Con i suoi atti lo straniero, nei suoi quattro anni di soggiorno, ha dimostrato di non voler o poter adattarsi all'ordinamento vigente del Paese che lo ospita. Ciò è già sufficiente per considerare che egli ha ampiamente violato l'ordine pubblico elvetico, senza dover esaminare ancora le ragioni delle sue difficoltà d'inserimento per essere rimasto senza lavoro per oltre la metà del suo periodo trascorso in Svizzera. Va anche osservato che il ricorrente non adduce l'impossibilità di rientrare in patria o di soggiornare nel paese d'origine della moglie.
Dall'altro lato, va rilevato che la moglie del ricorrente, cittadina italiana nata nel 1966, vive e lavora in Svizzera ed è al beneficio di un permesso di domicilio a partire dall'età di tre anni. Si può quindi considerare che è bene integrata. Non si può tuttavia escludere che la stessa possa andare a vivere con il marito nel Paese d'origine di quest'ultimo, anche se ciò implica qualche difficoltà. I coniugi __________ hanno altresì la possibilità d'installarsi nel paese d'origine della moglie - cioè l'Italia ove le condizioni di vita, economiche, sociali e culturali, nonché la lingua sono simili a quelle ticinesi e dove il marito si è già trasferito a seguito della decisione negativa del 6 settembre 1996 - oppure, eventualmente, in un altro paese dell'Unione Europea. Ciò tanto più che la moglie del ricorrente non ha figli a carico.
Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, l'interesse privato del ricorrente a vivere in Svizzera con sua moglie non è preponderante rispetto all'interesse pubblico ad allontanare uno straniero il quale rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico.
4.3. Il ricorrente asserisce che due condanne per complessivi 70 giorni d'arresto non sono suscettibili di giustificare il provvedimento adottato. Sennonché per giustificare un allontanamento dalla Svizzera è sufficiente una violazione minore dell'ordine pubblico, che può essere minacciato non solo mediante la violazione di norme giuridiche ma anche con il mancato rispetto delle strutture sociali o di importanti valori morali (STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e M. consid. 4). Egli è entrato in territorio elvetico soggiornandovi privo di validi documenti, dal momento che il suo passaporto iugoslavo è risultato alterato nella fotografia. Egli ha pure circolato con un'arma senza autorizzazione per un periodo assai lungo (dal 1995 al 14 gennaio 1996). Tali fatti denotano che lo straniero non è integrato nella realtà elvetica, la cui mentalità e ospitalità non accetta atti del genere. D'altronde egli era stato già ammonito il 23 marzo 1994 dalla Sezione degli stranieri a seguito della prima condanna penale con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di infliggergli adeguate misura amministrative. Abbondanzialmente va rilevato che il Pretore del distretto di Lugano, sezione 4, ha commutato il 29 ottobre 1998 la contenuta multa di fr. 500.-- di cui al DA 20 aprile 1998 nella pena di 16 giorni d'arresto (FUCT __________/1998 __________ pag. __________).
L'insorgente invoca per la moglie difficoltà di ordine familiare ed economico nel trasferirsi in Italia, sottolineando che essa si trova in Ticino sin dalla nascita dove avrebbe i suoi interessi affettivi e professionali. Va osservato innanzitutto i coniugi sono tornati a vivere insieme l'8 ottobre 1996 proprio poco prima che al ricorrente era stato fatto ordine di lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre perché viveva separato dalla moglie. Ora, dallo scritto 14 gennaio 1997 alla Sezione degli stranieri la moglie ha dichiarato che in seguito alla partenza del marito "noi siamo di fatto separati e io non intendo assumermi la responsabilità delle sue azioni, per cui la prego di prendere buona nota di questa comunicazione e di volermi considerare estranea a qualsiasi procedimento a carico del signor __________ ", ciò che lascia invero qualche perplessità - benché il ricorrente lo neghi - sull'effettiva solidità dell'unione coniugale. Ma tant'è. Le presunte difficoltà d'inserimento della moglie in Italia - che soprattutto nella fascia di confine sarebbero comunque minime - non sono in tutti i casi sufficienti a sovvertire i motivi di interesse pubblico alla base della decisione di non rilasciare il permesso di dimora al marito (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). Inoltre, a prescindere dal fatto che non vi è ancora una decisione positiva in merito alla naturalizzazione della consorte (doc. B), tale elemento non può essere di soccorso al ricorrente non essendo affatto escluso il trasferimento di un coniuge svizzero in un Paese con lingua e stile di vita analoghi al suo (cfr. STF 18 agosto 1994 inedita in re S. consid. 5b). Neppure l'intenzione di frequentare una scuola professionale nella Svizzera romanda (doc. I) gli giova, il rilascio di un permesso non dovendo essere pregiudicato da alcun atto dello straniero (art. 8 cpv. 2 ODDS).
Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU. Difatti, come ha correttamente considerato il Consiglio di Stato - non disattendendo l'art. 56 PAmm come ritiene a torto l'insorgente -, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura applicata. La decisione non appare di conseguenza insostenibile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 17 cpv. 2 LDDS; 8, 16 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 56, 60, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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