AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.164
Data decisione, Autorità: 07.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00164
Lugano 7 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 giugno 1998 di
contro
la risoluzione 3 giugno 1998 (n. 2472) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 30 aprile 1998 dell'insorgente avverso la nomina dell'ufficio presidenziale effettuata dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 27 aprile 1998;
viste le risposte:
16 giugno 1998 del Municipio di __________;
23 giugno 1998 di __________;
24 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
25 giugno 1998 del Presidente del Consiglio comunale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il consiglio comunale di __________ é stato convocato in seduta ordinaria il giorno 27 aprile 1998 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina (annuale) dell'ufficio presidenziale, composto da un presidente, un vicepresidente e 2 scrutatori (trattanda n. 3).
b) Trattandosi di nominare il presidente del legislativo sono state formulate le candidature di __________ per il PLR e del qui ricorrente __________, capogruppo di __________. In votazione é stato eletto il candidato del PLR. L'elezione del vicepresidente ha invece avuto luogo tacitamente, poiché é stata annunciata la sola candidatura di __________ per il PLR. Gli altri gruppi hanno rinunciato a presentare candidati. A questo punto __________, capogruppo PPD, ha espresso rammarico per il fatto che - dall'inizio della legislatura - il partito di maggioranza relativa (PLR) non lasciasse la possibilità alle altre forze politiche di accedere alle cariche presidenziali. Egli ha quindi comunicato di abbandonare la seduta, seguito dai suoi colleghi di partito. Altrettanto é stato fatto da parte dei membri di __________. La seduta é indi continuata, in primis con l'elezione dei due scrutatori nelle persone di __________ e __________, proposti dal PLR.
B. a) Con ricorso 30 aprile 1998 __________ ha impugnato l'elezione dell'ufficio presidenziale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla, eccependo una mancanza di rispetto da parte del PLR delle altre forze politiche che siedono nel legislativo ed appellandosi all'art. 12 cpv. 3 del regolamento comunale (RC), secondo cui per la ripartizione dei seggi in seno all'ufficio presidenziale fa stato, in caso di disaccordo dei gruppi, "la ripartizione prevista per la nomina delle commissioni". Anche __________ ha contestato l'elezione dell'ufficio presidenziale con impugnativa 5 maggio 1998.
b) Con risoluzione 3 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha respinto i gravami. Esso ha considerato che l'elezione del presidente del consiglio comunale ossequiasse tanto l'art. 48 cpv. 2 LOC che l'art. 13 cpv. 1 RC: disposizione che regolamenta specificatamente questo oggetto. Quanto all'elezione degli altri membri dell'ufficio presidenziale, essa aveva avuto luogo tacitamente.
C. Con ricorso 10 giugno 1998 __________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla insieme alle deliberazioni del consiglio comunale che essa ha protetto. Il ricorrente ribadisce le motivazioni e le domande addotte in prima istanza.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, __________, presidente del consiglio comunale al momento della controversa elezione, e __________, presidente eletto attraverso quest'ultima, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine, con le riserve che verranno specificate nell'esame di merito. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 48 cpv. 1 LOC l'ufficio presidenziale del consiglio comunale é costituito da un presidente, uno o due vicepresidenti e due scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva e, in seguito, all'apertura della prima sessione ordinaria (art. 48 cpv. 2 LOC). Le cariche in seno all'ufficio presidenziale non sono obbligatorie (art. 48 cpv. 3 LOC). L'art. 11 RC ricalca quanto dispone l'art. 48 LOC, precisando nel contempo l'istituzione di una sola carica di vicepresidente. L'art. 12 RC stabilisce indi che l'ufficio presidenziale viene eletto per alzata di mano ed a maggioranza dei votanti, secondo il quoziente di voto previsto al cpv. 1 dell'art. 31 (in realtà trattasi dell'art. 32), riservato un altro sistema di voto se richiesto e deciso a maggioranza dei votanti. La ripartizione dei seggi sull'arco del quadriennio avviene di regola per accordo dei gruppi (art. 12 cpv. 2 RC). In caso di disaccordo, fa stato la ripartizione prevista per la nomina delle commissioni (art. 12 cpv. 3 RC). L'art. 13 RC, riservato alla nomina ed alle competenze del presidente, specifica che nel caso di più proposte per questa carica occorre procedere con il sistema delle votazioni eventuali (cpv. 1).
2.2. Sulla scorta di queste premesse il Tribunale ritiene necessario precisare o correggere alcune considerazioni svolte da parte del Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, indipendentemente dell'epilogo della lite. In primo luogo é vero, come afferma l'istanza inferiore, che la LOC non assicura una rappresentanza proporzionale in seno all'ufficio presidenziale delle forze politiche che siedono nel consiglio comunale. E' però altrettanto vero che, a __________, simile rappresentanza é garantita dall'art. 12 cpv. 3 RC. In secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal Governo in adesione ad una corrispondente suggestione del municipio di __________, l'applicazione dell'art. 12 cpv. 3 RC non é minimamente problematica. Questo disposto significa semplicemente che, in caso di disaccordo tra le forze politiche, i seggi dell'ufficio presidenziale vengono attribuiti secondo il sistema di riparto (proporzionale) che regge l'assegnazione dei seggi nelle commissioni del legislativo, ancorato agli art. 73 LOC e 50 RC. Il fatto che, a __________, le commissioni siano formate da 5 membri (art. 46 RC) non osta all'applicazione del rinvio per la nomina dell'ufficio presidenziale, di soli 4 membri. Basta sostituire, ai fini del calcolo (cfr. Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 284; inoltre Michele Ferrari, La commissione della gestione, pag. 22), il numero dei membri della commissione (5) con quello dell'ufficio presidenziale (4). Da ultimo, diversamente da quanto ha assunto il Governo, l'art. 13 cpv. 1 RC, il quale assoggetta al sistema delle votazioni eventuali l'elezione alla carica più importante e prestigiosa dell'ufficio presidenziale, ovvero quella di presidente del consiglio comunale, nel caso in cui vi fossero più proposte, non si pone in contraddizione con l'art. 12 cpv. 3 RC. In effetti, un conto é ripartire tra le varie forze politiche i 4 seggi componenti l'ufficio presidenziale senza precisare la funzione di ciascun seggio assegnato, un altro é eleggere un certo membro del legislativo ad una ben precisa carica - in casu quella di presidente - all'interno dell'ufficio in rassegna: carica centrale, per l'elezione alla quale il legislatore comunale ha voluto rammentare espressamente il sistema di voto. Se, quindi, la forza politica che domina il Legislativo può sempre imporre il suo candidato alla testa del consiglio comunale in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 RC, essa deve nondimeno rispettare la rappresentanza proporzionale in seno all'ufficio presidenziale, accettando - a dipendenza del riparto effettuato come poco sopra spiegato - l'occupazione di una o più delle altre cariche da parte degli altri gruppi in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 RC.
3.2. Per quanto riguarda invece la nomina del vicepresidente e dei due scrutatori il gravame deve essere considerato irricevibile. In effetti l'insorgente, capogruppo di __________, ha espressamente dichiarato in seduta di rinunciare ad inoltrare una candidatura a nome dello stesso in alternativa a quella presentata dal PLR per quanto riguardava la carica di vicepresidente e, dopo la nomina di quest'ultimo, ha abbandonato la seduta insieme ai membri del suo gruppo nonché del gruppo PPD. Ciò facendo egli ha permesso l'elezione tacita tanto del vicepresidente quanto dei due scrutatori. Egli non può pertanto dolersi di queste elezioni, cui ha acconsentito (cfr. RDAT 1977 N. 19) rispettivamente che ha reso possibile a causa del suo comportamento. Non appare pertanto necessario verificare se - come sembrerebbe invece prima facie alla luce dei rapporti di forza in seno al legislativo - l'occupazione da parte del PLR di tutti i seggi dell'ufficio presidenziale durante l'anno in corso, favorita dal disimpegno delle altre forze politiche, sia costitutiva di una violazione dell'art. 12 cpv. 3 RC.
Per questi motivi,
visti gli art. 48, 73, 208, 209 LOC, il RC di __________, 3, 18, 28, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto nella misura in cui é ricevibile.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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