AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.162
Data decisione, Autorità: 07.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00162
Lugano 7 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 giugno 1998 del
Comune di __________
contro
la decisione 20 maggio 1998, no. 2241, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 12 gennaio 1998 del Consiglio comunale di __________ in materia di compensazione reale e pecuniaria del territorio agricolo;
viste le risposte:
23 giugno 1998 di __________ e llcc;
24 giugno 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzioni del 5 e del 26 aprile 1993 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR comunale, che prevedeva, fra l'altro, un'estensione della zona edificabile a scapito di quella agricola in località __________ e __________.
Nell'ambito dell'approvazione del nuovo PR il Consiglio di Stato si è riservato di ratificare questa scelta pianificatoria soltanto quando fossero state definite le modalità di compensazione del territorio sottratto all'agricoltura (cfr. ris. gov. 13.12.93 n. 11313, consid. 10.3. a, pag. 41 e dispositivo n. 4).
B. Raccolte le osservazioni del comune e di alcuni dei proprietari interessati, il 9 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato anche le scelte pianificatorie in discussione. L'efficacia della ratifica è stata tuttavia subordinata al pagamento a titolo di compensazione secondo l'art. 10 LTAgr della somma di fr. 192'857.-- per i fondi sottratti all'agricoltura in località __________ e della somma di fr. 579'538.-- per quelli situati in località __________.
Contro questa decisione il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale della pianificazione del territorio, contestando la compensazione pecuniaria impostagli ed il mancato riparto della stessa per ogni fondo.
Il ricorso è tuttora pendente.
C. Nelle more del procedimento ricorsuale, il municipio ha valutato la possibilità di ridurre l'entità della compensazione imposta, rinunciando ad attribuire taluni fondi alla zona edificabile o chiedendo ai proprietari interessati di versare un contributo volontario.
Con messaggio municipale 29.12.97 (no. 29/97) il municipio ha quindi chiesto al consiglio comunale di lasciare alla zona agricola tre fondi che avrebbero dovuto essere attribuiti alla zona edificabile (part. no. __________, __________ e __________ RFD), in modo da ridurre di fr. 341'130.-- l'importo dovuto a titolo di compensazione.
Con lo stesso messaggio il municipio ha inoltre sollecitato lo stanziamento di un credito di fr. 82'365.-- da destinare al pagamento della somma rimanente a carico del comune una volta dedotti i contributi volontari dei proprietari interessati all'estensione della zona edificabile (fr. 348'900.--).
D. Con risoluzione del 12 gennaio 1998, adottata a larga maggioranza, il consiglio comunale di __________ ha accolto la proposta del municipio, adottando la variante di PR e stanziando il credito richiesto per finanziare la compensazione pecuniaria.
E. Contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato __________, __________, __________ e __________, comproprietari della part. no. __________ RFD, che per ridurre l'importo chiesto a titolo di compensazione avrebbe dovuto restare assegnata alla zona agricola.
I ricorrenti contestavano soprattutto che la scelta pianificatoria fosse stata adottata in considerazione del loro rifiuto di versare un contributo volontario pari alla somma imposta al comune a titolo di compensazione.
F. Con giudizio 20 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la deliberazione del legislativo comunale.
Pur riconoscendo che il ricorso in quanto volto contro la nuova variante di PR era prematuro, il Consiglio di Stato è nondimeno entrato nel merito nella misura in cui aveva per oggetto il credito stanziato per pagare il contributo di compensazione imposto dal Cantone. Sulla scorta di considerazioni che non occorre qui riassumere, il Governo è giunto alla conclusione che la decisione fosse da annullare siccome arbitraria.
G. Contro il predetto giudizio governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Riproposte in questa sede le perplessità sollevate in prima istanza in merito alla ricevibilità del gravame presentato dai qui resistenti, l'insorgente illustra le ragioni che hanno indotto il legislativo comunale ad adottare la risoluzione censurata, negando in particolare di aver mercanteggiato determinate scelte pianificatorie con i proprietari interessati, subordinandone l'adozione al versamento di contributi volontari.
H. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti, con argomenti che non occorre qui evocare.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Dati i termini della contestazione, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv .1 PAmm).
L'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone invece che il municipio procede sollecitamente alla pubblicazione del PR adottato dal legislativo presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT).
La prima pubblicazione, prescritta dall'art. 74 LOC, è volta a permettere l'esercizio del diritto di referendum e quello di ricorso dapprima al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo per violazione della LOC, in particolare delle regole di procedura che disciplinano le deliberazioni del legislativo comunale (STA 12 giugno 1998 in re comune di __________ e rimandi; RDAT 1985 N. 6; Scolari, Commentario, 2. ed., ad art. 35 LALPT N. 348).
La seconda pubblicazione, prescritta dall'art. 34 LALPT, nell'ambito dell'adozione del PR, è invece volta a permettere l'impugnazione delle risoluzioni adottate dal legislativo dapprima davanti al Consiglio di Stato e poi al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 35 cpv. 1 e 38 cpv. 1 LALPT). E' in questa procedura che vanno sollevate le contestazioni riferite al contenuto del piano.
La risoluzione censurata è in pratica destinata a risolvere il contenzioso pendente davanti al Tribunale della pianificazione del territorio in merito all'assetto territoriale stabilito in precedenza dallo stesso legislativo. La sua valenza pianificatoria è chiara ed incontestata, non solo per quel che concerne l'estensione della zona agricola e di quella edificabile, ma anche per quel che riguarda la presumibile entità del contributo dovuto dal comune a titolo di compensazione pecuniaria. Aspetto, questo, che secondo l'art. 13 LTAgr va definito "nelle vie e nelle forme previste in materia di PR", in quanto inscindibilmente legato alle scelte pianificatorie (pubblicazione).
I ricorrenti in prima istanza non hanno sollevato eccezioni riferite alla procedura seguita dal consiglio comunale nell'ambito dell'adozione della risoluzione impugnata. Le contestazioni riguardavano esclusivamente il contenuto del provvedimento per rapporto alla legislazione applicabile in materia di pianificazione territoriale. Non erano fondate sulla LOC. Esse andavano quindi proposte nell'ambito della procedura di adozione e di approvazione del PR retta dagli art. 34 seg. LALPT. Erano del tutto improponibili nell'ambito di un ricorso inoltrato al Consiglio di Stato in seguito alla pubblicazione prescritta dall'art. 74 LOC.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 74, 208 LOC; 34, 35 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 20 maggio 1998, no. 2241, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che il ricorso di __________, __________, __________ ed __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei resistenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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